OGGETTO: COVID-19 – Prevenzione dei fenomeni di assembramento.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, la
direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro, riguardante la prevenzione dei fenomeni di
assembramento al fine di contenere la diffusione del virus da Covid-19.

Le SS.LL. vorranno prestare la massima attenzione nella predisposizione dei
servizi di controllo, anche all’esito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica.

AI riguardo, si richiamano le indicazioni operative diramate con le circolari pari
classifica nr. 5060, nr. 5139 e nr. 5370, rispettivamente del 20 e 22 ottobre e del 7
novembre u.s.

SI confida nell’esatta osservanza delle disposizioni impartite.

OGGETTO: COVID-19 – prevenzione dei fenomeni di assembramento.

Nel recente fine settimana, in diverse località del Paese si sono registrate
situazioni di particolare assembramento, in occasione delle quali è stata anche riscontrata una
percentuale non irrilevante di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine.

In relazione a tanto, e nella prospettiva di far sì che tale fenomeno venga
significativamente a diminuire in corrispondenza dei prossimi fine settimana, si ritiene
necessario che le SS.LL. vogliano convocare in via d’urgenza una riunione del Comitato
Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al duplice scopo di programmare controlli più
serrati da un lato, e, dall’altro, concordare con i Sindaci più idonee modalità di applicazione
dell’art. 1, comma 4 del d.P.C.M. del 3 novembre u.s., concernente l’interdizione di strade o
piazze potenzialmente interessate da siffatto fenomeno.

AI riguardo, si fa presente che, con precedente circolare del 20 ottobre 2020, è
stato chiarito che l’applicazione della misura dell’interdizione di strade e piazze può anche
avvenire attraverso un contingentamento degli accessi, secondo un principio di
proporzionalità che potrà essere seguito anche ai fini dell’attuazione della disposizione così
come riformulata, in senso ancor più stringente, dal vigente d.P.C.M..

Inoltre, va rilevato come possa contribuire a una più efficace prevenzione degli
assembramenti il ricorso da parte dei Sigg.ri Sindaci alla misura recata dall’art. 1, comma 9
del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n.74.

Tale disposizione, infatti, consente, con provvedimento dell’autorità sindacale,
la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Anche il ricorso a tale potere provvedimentale, il cui esercizio non è
inquadrabile nell’art. 54 TUEL, potrà nondimeno essere oggetto di confronto nell’ambito
della suddetta riunione di Comitato, avuto riguardo alla generale funzione di monitoraggio
dell’applicazione dell’intero corpus delle misure anticontagio demandata ai Prefetti dall’art.
13 del d.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Si pregano le SS.LL. di voler far conoscere allo scrivente Gabinetto l’esito delle
riunioni e le eventuali criticità in quella sede emerse, informandone contestualmente il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza.

Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa dei richiesti elementi.

La circolare