Oggetto: prestazioni di lavoro straordinario rese in supero agli ordinari limiti mensili non retribuite.
– Sollecito comunicazioni adeguate e fissazione riunione prevista dall’art. 16, co. 5 Anq.
Signor Capo della Polizia,
facendo seguito a precedenti note aventi per oggetto «art. 16, co. 5 Anq, criteri di massima ripartizione
lavoro straordinario» – ben quattro, fino ad ora – ci vediamo costretti a chiederLe nuovamente di far
sì che codesto Dipartimento della pubblica sicurezza adempia alle precise prescrizioni contenute nella
citata normativa pattizia, anche in relazione al notevole aggravarsi – rispetto al passato anche recente –
dei ritardi nella liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese in supero
agli ordinari limiti mensili e non retribuite, ancora inspiegabilmente ferme nel cd. terzo basket.
Come noto detta norma prevede, entro febbraio di ogni anno, un esame preventivo con i sindacati
dei «criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario»,
nonché il riscontro successivo dell’«andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell’anno
precedente»: in questo caso il 2018, le cui eccedenze restano ancora quasi del tutto inevase.
Molte volte abbiamo chiesto chiarimenti su questi incomprensibili ritardi, che ci eravamo illusi
si sarebbero quantomeno – proprio per il 2018 – con la promulgazione del primo “decreto-sicurezza” e
lo stanziamento, proprio a tal fine, di oltre 38 milioni di euro (art. 33, d.l. 4 ottobre 2018, n. 11). Invece
i ritardi si stanno vieppiù aggravando e le risposte che l’Amministrazione fornisce ai quesiti inducono
ulteriore allarme perché richiamano impropriamente altra norma pattizia – l’art. 10, co. 6, d.P.R. 15
marzo 2018, n. 39. Come Sindacato l’abbiamo approvata solo come garanzia dell’esigibilità del credito
vantato dai colleghi e non certo come giustificazione per protrarre fino al limite dei tre anni il ritardo
nella relativa liquidazione. Questo, oltretutto, senza fornire alcuna spiegazione sulle motivazioni.
Vale a questo proposito ricordare che, ancora una volta, una problematica di siffatte dimensioni
incomprensibilmente investe – in seno al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – la sola
Polizia di Stato e che, a norma dell’art. 23, co. 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, spetta alla contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, tenuto conto delle risorse stanziate per
i trattamenti economici accessori, far sì che si giunga alla necessaria «graduale convergenza dei
medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale
dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie». Questa norma primaria appare coerente con
quella contenuta nell’Anq del 2010, che però negli ultimi anni è stata inspiegabilmente disattesa.
In attesa di un cortese cenno di riscontro e della tempestiva liquidazione dei compensi arretrati
e della fissazione del sollecitato incontro, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Roma, 14 settembre 2019
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