Sentenze T.A.R. Lazio su transito al ruolo tecnico-scientifico:
CONFERMA QUANTO ABBIAMO SEMPRE SOSTENUTO!
Entrambe le recenti sentenze del T.A.R. Lazio – Sezione di Roma (n. 15934/2024 e n. 06931/2025) riguardanti il transito del personale della Polizia di Stato nei ruoli tecnico-scientifici e tecnici avvalorano la serietà e la correttezza di questa Organizzazione Sindacale e del proprio Ufficio Legale che, contrariamente a quanto sostenuto purtroppo (in questo caso dispiace avere ragione) da altre sigle, all’epoca dei fatti, piuttosto che intraprendere “alla cieca” la strada del contenzioso, ha preferito intraprendere un percorso di rigorosa e approfondita analisi della normativa, al fine di fornire ai propri iscritti un’interpretazione corretta e responsabile.
In particolare, la nostra analisi si è concentrata sui seguenti atti normativi:
- L’art. 2, comma 1, lettera aaaa-bis) del d. lgs. 95/2017: questa norma, introdotta per consentire il transito di
personale con almeno 50 anni di età nei ruoli tecnici, specifica che le modalità attuative, inclusa la disciplina
sulla progressione in carriera, sono stabilite con decreto del Capo della Polizia. - Il decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020: questo decreto, all’art. 8, comma 1, stabilisce che al
personale transitato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera aaaa-bis) non si applicano le disposizioni vigenti in
materia di progressione in carriera. - La circolare 333-D/9807 prot. 0013753 del 9.2.2021 del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione
Centrale per le Risorse Umane: questa circolare ribadisce che al personale transitato ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett.
aaaa-bis) del d. lgs. 95/2017 non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera.
Siamo, quindi, giunti alle seguenti conclusioni, oggi, purtroppo, confermate dal Giudice capitolino: - La normativa, nel suo complesso, è chiara nell’escludere la progressione di carriera per il personale transitato ex
art. 2, comma 1, lettera aaaa-bis) del D. Lgs. 95/2017; - Tale scelta legislativa è motivata da specifiche esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, tra cui:
1. agevolare la transizione alla quiescenza per il personale con maggiore anzianità anagrafica, impiegandolo in
compiti più adatti;
2. compensare la riduzione delle dotazioni organiche dell’Amministrazione;
3. favorire l’assunzione di nuovo personale per le attività operative.
Le sentenze del TAR Lazio confermano in toto l’interpretazione fornita dall’FSP Polizia di Stato: - il decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020 è legittimo e non viola la normativa primaria;
- la scelta di escludere la progressione di carriera per il personale transitato ex art. 2, comma 1, lettera aaaa-bis) è
coerente con le finalità della norma. - non sussiste alcuna disparità di trattamento irragionevole, in quanto la norma risponde a esigenze organizzative
specifiche e giustificate.
Esprimiamo, pertanto, il rammarico per aver avuto ragione a non aver trascinato i colleghi in un contenzioso che avrebbe anche potuto portare ad una condanna alle spese (oltre al danno, la beffa), anche se l’esito delle sentenze, a dispetto di chi ci criticava, ha dimostrato la serietà e professionalità del nostro Sindacato e dell’Ufficio Legale, senza per questo perdere di vista il fulcro del problema lamentato dai colleghi che potrà essere risolto solo con una nuova e più aperta normativa.
Ciò premesso, continueremo a privilegiare un approccio basato sull’analisi e sulla competenza, al fine di tutelare al meglio e nelle giuste sedi i diritti e gli interessi dei lavoratori.
Roma, 15 maggio 2025
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