OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui
conducenti professionali addetti all’autotrasporto internazionale di merci e
viaggiatori. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020.
Di seguito alla circolare n. 300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020, sì comunica che
l’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, n. 145 del 3 aprile 2020 (ALL.1),
ha integralmente sostituito art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute n, 120 del 17 marzo 2020 relativo agli
obblighi posti a carico delle persone fisiche facenti ingresso in Italia provenienti
dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto, prorogando le specifiche misure adottate
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 fino al 13 aprile 2020.
In forza dell’intervenuta modifica, chi faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze
lavorative è tenuto ad osservare una serie di obblighi diversi a seconda che fruisca di
trasporto di linea aerco, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ovvero utilizzi un
mezzo di trasporto proprio o privato.
Per il settore dell’autotrasporto, occorre fare riferimento a quanto indicato nei commi 6,
Te 8 dell’art. 1 del D.M. n. 120/2020, come modificato dal D.M. 145/2020. Gli obblighi
ivi contenuti, come quelli previsti dalla precedente formulazione della notma, non si
applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente
ad imprese aventi sede legale in Italia.
Chi fa ingresso in Italia, con mezzo di trasporto proprio o privato, (compreso, pertanto,
il personale viaggiante che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori
dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) per comprovate esigenze lavorative
per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per ulteriori 48 ore in presenza di
specifiche esigenze, deve comunicare immediatamente il proprio ingresso al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso sul territorio nazionale (*) e rendere contestualmente una dichiarazione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l’esipenza
lavorativa e la durata della permanenza in Italia deve indicare:
- l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno. Nel
caso in cuì fruisca di più abitazioni, dimore o luoghi, l’indirizzo di ciascuno di
essi. Tale indicazione deve essere apposta soltanto nell’ipotesi in cui il
soggiorno si renda necessario; - il recapito telefonico dove ricevere eventuali comunicazioni durante la
permanenza in Italia; - l’assunzione dell’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo
scadere del periodo di permanenza, ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni
presso l’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno indicati; - l’assunzione dell’obbligo di segnalare al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio, per il tramite dci numeri
telefonici dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19
AI fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all’autotrasporto di
merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari) il fac-simile di tale autodichiarazione (ALL. 2), contestualmente impegnandosi a dame ampia
diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi Il personale viaggiante.
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