OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al Invoro, all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Facendo seguito alla circolare n. 597/LEG./101.012.40/Prot.1274 del 21 maggio scorso, concernente l’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge sopra citato.

Premesso e richiamato quanto illustrato con la suddetta circolare, l’occasione offerta dalla presente è utile per la rifinitura espositiva delle disposizioni – introdotte in sede di conversione — ritenute di interesse:

  • l’art. 17-bis, proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La
    disposizione interviene sull’art. 103 del recente decreto-[egge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura
    Italia”) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di
    rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre
    2020 viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4
    mesi le procedure di esecuzione degli sfratti;
  • l’art, 18-bis, incrementa di 3 milioni di euro – per il 2020 – le dotazioni del Fondo di
    rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
    dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. Si tratta
    di un intervento motivato dalle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
    del Covid-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate.
    L’articolo precisa, inoltre, che questo ulteriore stanziamento deve essere utilizzato al fine
    di assicurare un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio
    commesso contro il coniuge, anche separato, o contro il partner o l’ex partner
    (testualmente “contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente
    convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva anche ove cessata”).
  • l’art 26-bis, incrementa di 10 milioni di euro, per l’esercizio 2020, le risorse del Fondo
    per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con ia finalità di finanziare interventi a favore
    dei soggetti esposti a tale rischio;
  • art. 33-bis, proroga – per un periodo di tre mesi – senza oneri per l’assicurato e su sua
    richiesta, i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di
    licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli
    articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931),
    nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso
    terzì per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga del contratto ai sensi del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di
    analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto
    esercitabili;
  • art. 72, reca modifiche in matena di specifici congedi per i dipendenti. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/20, richiamato per ì dipendenti del settore pubblico dall’art.25, ibid., disponendo, in sede di conversione, le seguenti innovazioni:
    • la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del
      congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente. La norma conferma
      che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che é coperto da
      contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della
      retribuzione. È altresi specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati
      alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere
      fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi | periodi di congedo già fruiti
      alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine
      finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020,
      è fissato al 3I agosto 2020 (31 luglio nella versione iniziale dell’articolo).
    • a lettera a-bis) precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 introdotta
      in sede di coordinamento formale, che il totale complessivo del congedo in esame
      riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a 30 giorni (a condizione
      che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella versione vigente
      del richiamato comma 4);
  • l’art, 103, che nell’ambito dell’emersione dei rapporti di lavoro, al comma 5, prevede la
    proroga del termine di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
    temporaneo di cui ai commi | e 2, dal 15 luglio al 15 agosto 2020. La medesima proroga
    era prevista dall’art. 3 del D.L. 52/2020, abrogato dall’articolo 1 della legge di
    conversione di cui in oggetto, con salvezza degli effetti già prodotti;
  • l’art. 105-bîs, per il 2020, integra, con 3 milioni di euro, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”. Le risorse incrementali sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
    Le risorse stanziate sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di
    Conferenza unificata;
  • art. 105-quater, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la
    dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando
    tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza
    per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle
    vittime;
  • art. 126, che, al comma 1-5is, incrementa di 4 milioni di euro annui, per l’anno 2020, il
    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
    estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini
    domestici, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del racket, che risultano altresi
    colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia generata dal Covid-19;
  • art. 157, comma 7-fer, è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei
    documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. A tal fine, la
    disposizione modifica l’articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L.
    27/2020) che, in relazione all’emergenza cpidemiologica e al fine di evitare
    l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, ha disposto la proroga
    fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con
    scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel
    documento ai fini dell’espatrio.
  • l’art. 211-bis, anch’esso introdotto durante l’esame parlamentare, dispone che ghi
    operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di
    interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse,
    adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di
    gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Si segnala, in particolare, il dettato del comma 5, che clenca i soggetti da considerare operatori di infrastrutture critiche:
  • l’art. 221 reca disposizioni in materia di processo civile e penale. In particolare:
    • il comma 2, in particolare, introduce una disciplina temporanea in materia processuale
      civile e penale, compendiata nei commi da 3 a 10, applicabile fino al 31 ottobre 2020;
    • il comma 9, prevede udienze penali mediante collegamenti audiovisivi a distanza per
      gli imputati in stato di custodia cautelare o reclusi per altra causa;
    • il comma 11, contiene disposizioni a regime — la cui efficacia non è quindi limitata al
      31 ottobre 2020 — concementi il deposito con modalità telematica di istanze e atti
      presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da
      parte dei difensori e della polizia giudiziaria;
  • l’art. 229, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per
    incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in
    considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del COVID-19 alla
    mobilità nelle aree urbane e metropolitane. Si segnala, per quanto di interesse, il disposto
    del comma 3, che introduce due nuove definizioni nel corpus dell’art. 3 del Codice della
    strada: la ‘“casa avanzata” e la “corsia ciclabile”. Inoltre, con ulteriore modifica all’art, 182
    del Codice della strada, sono dettate le disposizioni per la realizzazione della citata “casa
    avanzata”, in corrispondenza delle intersezioni con semafori, sulla base di apposita
    ordinanza del Sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza;
  • l’art. 229-bîs disciplina le misure per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti
    dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, rinviando
    alla successiva determinazione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di
    protezione individuale (DPI) adoperati, tra l’altro, dal personale delle pubbliche
    amministrazioni. In caso di abbandono dei predetti DPI, è irrogata la sanzione
    amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 255, comma I-bis, del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152.
  • l’art. 260-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza
    l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della
    graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 897
    allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i
    contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. Più in dettaglio:

    •  il comma 1 autorizza l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti
      delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in
      ferma prefissata, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame
      del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
      bandito con decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017;
    • il comma 2 dispone che l’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
      predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro
      un massimo di 1.650 unità, e per l’anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale
      quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall’art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133). Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021. La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:

      • a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente
        del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta
        una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari
        della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14
        dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
        2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la
        normativa vigente alla data dell’indizione della procedura concorsuale per
        l’assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
        maggio 2017);
      • b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura
        concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che
        abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso
        giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che i
        giudizi siano pendenti;
      • c) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e
        attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati;
    • il comma 3 mantiene fermo che l’Amministrazione procede all’assunzione dei
      soggetti inclusi nell’elenco allegato al decreto del Capo della Polizia — Direttore
      generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei
      requisiti della procedura assunzionale di cui all’art. 11, comma 2-bis, del d.l. n.
      135/2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al suesposto comma 2, primo
      periodo, quindi fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021;
    • il comma 4 sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo
      l’ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d’esame, è determinata in
      base ai punteggi ottenuti in quest’ultima e all’esito del corso di formazione, secondo
      la normativa vigente;
    • il comma 5 precisa che gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione
      secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
      dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
    • i commi 6 e 7, infine, avvertono affinché si provveda nei limiti delle risorse
      disponibili a legislazione vigente e concedono che, quale conseguenza delle
      previsioni in commento, possa essere rideterminato il numero dei posti di allievi
      agenti della Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti;
  • l’art. 263, prevede delle modifiche in materia di flessibilità del lavoro pubblica e di
    lavoro agile. Nello specifico:

    • il comma 1, mira ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale
      delle pubbliche Amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva
      completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese
      connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare,
      prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del
      personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
      Conseguentemente, viene disposto che, a partire dal 15 settembre 2020, l’articolo 87,
      comma |, lettera a), cesserà di avere effetto;
    • il comma 4-bis, modifica l’art. 14 della legge n. 124/2015 (recante disposizioni in
      fema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche),
      prevedendo che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche
      redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Il suddetto Piano individua le modalità attuative dello start working e riconosce, per le attività che possono essere svolte in siffatta modalità lavorativa, ad almeno il 60 per cento dei dipendenti di potersene
      avvalere, garantendo al contempo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini
      del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il POLA
      definisce, altresi, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi
    • formativi del personale. anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Piano, il lavoro agile
      si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Quanto sopra allo scopo di rappresentare, dall’angolo visuale di questo Dipartimento, una cornice informativa delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto n. 34/2020.