OGGETTO: iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico-
scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
La legge di cui in oggetto, come noto, ha dato corso, con l’adozione successiva di più
decreti attuativi, al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, novellando i
capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
In tale quadro – per quanto qui di specifico interesse – è stato anche previsto che per
l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è
necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
Medio tempore, da un lato, si è andato progressivamente chiarendo il quadro
interpretativo delle norme in rilievo, grazie alie istruzioni del Ministero della Salute e dei pareri
via via resi dai vari Ordini professionali interessati; dall’altro, in merito alla questione dei costi
di iscrizione agli Albi professionali, si è introdotta, con il “Secondo Correttivo” al Riordino
delle Carriere (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) e d’intesa con l’intero Comparto
Sicurezza e Difesa, una modifica all’articolo 45, co. 30-quinquies, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95.
In particolare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con
circolare informativa prot. 986/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd. 19 luglio 2019, ha evidenziato
che l’obbligo di iscrizione all’Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico svolga le
mansioni elencate nell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti).
Analogamente per i Biologi, l’Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato, in sede di
analogo parere reso in merito” (Atips://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizione-
allalbo-dei-ricercatori), che, ai fini dell’obbligo di iscrizione, “il discrimine da prendere in
considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore,
assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano
nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del D.P_R. 328/2001,
obbligano all’iscrizione all’Albo”.
Venendo all’art. 45, co. 30-quinquies, del d.lgs. n. 95/2017 cit., la disposizione ©
introdotta in sede di approvazione del “Secondo Correttivo al Riordino delle Carriere” prevede —
che al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via —
esclusiva nell’ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l’iscrizione a un —
albo o a un elenco professionale, l’ Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle —
spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma
restando l’esclusione dell’interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.
♦♦♦
Premesso quanto sopra e tenuto conto del ruolo e dell’ambito di impiego, entro il
termine del 30 settembre c.a. i funzionari tecnici dei ruoli dei Chimici e dei Biologi già in
possesso della prescritta abilitazione all’esercizio della professione vorranno presentare
l’istanza di iscrizione ai rispettivi Albi professionali. I funzionari tecnici dei medesimi ruoli non
ancora in possesso della predetta abilitazione, invece, vorranno iscriversi alla prima sessione
rispettivamente utile del relativo esame di Stato e provvedere nel minor tempo possibile a ogni
successivo adempimento finalizzato al conseguimento dell’iscrizione all’ Albo.
I relativi costi di iscrizione, a norma dell’art. 45, co. 30-quinquies, del citato d.lgs. n.
95/2017, saranno rimborsati a domanda dell’interessato, da inoltrare, a cura dell’Ufficio di
appartenenza, al locale Ufficio amministrativo-contabile, per il successivo inoltro alla
Prefettura-U.T.G. territorialmente competente, notiziando il Servizio personale tecnico-
scientifico e professionale della Direzione centrale per le risorse umane ovvero,
successivamente al compimento dell’attuazione del cd. atto ordinativo unico relativo al
riassetto delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza (d.m.
6 febbraio 2020), ai competenti Servizi di gestione attiva della medesima Direzione centrale cui
sarà ricondotta, per carriere e ruoli, l’amministrazione del personale che svolge attività tecnico-
scientifica e professionale.
La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall’autocertificazione concernente
l’avvenuta iscrizione all’ Albo e la ricevuta del versamento effettuato.
Le Prefetture-U.T.G. avranno cura di comunicare alla Direzione centrale per i Servizi di
Ragioneria il fabbisogno complessivo occorrente per il pagamento degli importi, così da
consentire l’accreditamento delle somme necessarie.
Ricevuto l’accreditamento, le Prefetture-U.T.G. provvederanno alla liquidazione del
rimborso al personale interessato.
L’occasione è anche utile per confermare l’obbligo di iscrizione ai relativi Albi
professionali per gli Psicologi e per gli Infermieri (inteso come Profilo professionale del Settore
tecnico-sanitario del ruolo degli Ispettori tecnici), unitamente agli altri Profili professionali
attivi nell’ambito del medesimo Settore sanitario (Prevenzione sui luoghi di lavoro,
Riabilitazione motoria, Neurofisiopatologia, Radiologia medica, Audiometria, Ottica,
Laboratorio analisi), per i quali trova pure applicazione la previsione di cui all’art. 45, co. 30-
quinquies, del citato d.lgs. n. 95/2017, secondo le medesime modalità appena richiamate.
SI confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva
attuazione delle presenti disposizioni, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione, con
comunicazione a tutto il personale qui interessato, anche se temporaneamente assente dal
servizio per qualsiasi causa.
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