OGGETTO: Selezione interna straordinaria per l’individuazione di Istruttore di guida dei mezzi in servizio di Polizia da assegnare agli istituti di istruzione della Polizia di Stato.-
Osservazioni con richiesta di revisione per il personale già qualificato.
Con riferimento alla bozza di Circolare in oggetto, si propongono le seguenti osservazioni: La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla recente selezione interna straordinaria per l’individuazione di Istruttori di guida dei mezzi in servizio di polizia da destinare agli istituti di istruzione, intende sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione una riflessione di merito relativa al requisito anagrafico fissato tra le condizioni di accesso, quindi trasferimento presso gli Istituti di istruzione.
La previsione di un limite massimo di età pari a 50 anni, valido indistintamente per tutto il personale interessato alla procedura, compreso quello già in possesso del titolo operativo-professionale di istruttore di guida, pone alcuni rilevanti e potenziali profili di legittimità sostanziale nonché di ragionevolezza amministrativa e di coerenza con i principi dell’ordinamento nazionale e comunitario in materia di lavoro pubblico.
Il requisito in questione, applicato in modo generalizzato senza distinguere tra chi è già abilitato e operativo nella specifica funzione e chi invece deve ancora accedere al percorso formativo e abilitativo, comporta un’evidente compressione di posizioni giuridiche consolidate. Il personale già in possesso del titolo, infatti, ha superato percorsi selettivi e formativi regolarmente riconosciuti dall’Amministrazione, è
attualmente impiegato in compiti specialistici connessi alla guida dei mezzi di servizio e risulta già sottoposto ai periodici accertamenti sanitari previsti dall’articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’eventuale sussistenza di limiti all’impiego operativo è dunque già oggetto di valutazione medicolegale individuale, e non può essere surrogata da un automatismo anagrafico astratto, privo di verifica concreta dello stato di servizio.
In questo senso, la previsione di un tetto d’età rigido risulta in evidente frizione con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone alla pubblica amministrazione di trattare in modo differenziato situazioni giuridiche e fattuali diseguali, evitando di introdurre condizioni formalmente uniformi ma materialmente irragionevoli. Sul piano della legislazione ordinaria si richiama
inoltre l’art. 27-bis del D.Lgs. 198/2006, il quale vieta ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età, salvo che la stessa risponda a finalità legittime, sia giustificata da esigenze oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Escludere pertanto dalla procedura personale già qualificato, operativo e pienamente idoneo, in virtù di un mero requisito anagrafico, senza considerare altri elementi
oggettivi – come la professionalità acquisita, l’esperienza maturata o la concreta capacità fisica – appare, a nostro avviso, contrario a tale principio. Senza contare dell’investimento in termini economici fatto dall’Amministrazione al tempo in cui formò tale personale.
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte sottolineato come l’età possa costituire un parametro legittimo di selezione solo laddove ricorrano condizioni stringenti di necessità e proporzionalità. In particolare, nella causa C-447/09 (Prigge e a.) la Corte ha affermato che una soglia anagrafica massima può dirsi giustificata solo se rappresenta l’unico strumento efficace per garantire l’idoneità alle mansioni, e non può essere sostituita da modalità meno restrittive, come l’accertamento medico individuale. Tale principio risulta pienamente applicabile al caso in esame, dove l’Amministrazione dispone già degli strumenti per valutare, con precisione e tempestività, l’idoneità del personale in servizio.
Oltre al piano della legittimità formale, non può trascurarsi l’impatto negativo della disposizione sotto il profilo dell’interesse pubblico all’efficienza amministrativa. Escludere automaticamente, in fase selettiva, personale già formato, esperto e operativo, significa infatti privare gli istituti di istruzione di risorse immediatamente disponibili e qualificate, a favore di candidati che, pur motivati, dovranno ancora affrontare percorsi formativi lunghi e selettivi. Questo approccio non solo rallenta l’immissione in servizio dei nuovi istruttori, ma aumenta i costi a carico dell’Amministrazione, in evidente contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell’azione pubblica di cui all’articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
In ragione di tutte le considerazioni sopra esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene opportuno che l’Amministrazione in sede di selezione straordinaria valuti una revisione del criterio anagrafico attualmente previsto, almeno limitatamente al personale già in possesso del titolo operativoprofessionale di Istruttore di guida dei mezzi in servizio di polizia per poter essere trasferito presso l’ambito
istituto di istruzione. In tale ottica, si propone che tale categoria di personale sia esonerata dall’applicazione del limite massimo di età.
In subordine, si chiede che l’Amministrazione preveda almeno una possibilità di valutazione individualizzata per i candidati che, pur superando la soglia anagrafica, dimostrino di possedere tutti gli altri requisiti, incluso l’effettivo e attuale esercizio della funzione.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
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