OGGETTO: Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n.
218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea.
Le modalità di gestione dei periodi di congedo ordinario sono state, di recente, oggetto di alcune richieste di chiarimenti, anche alla luce della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La citata sentenza, in particolare, ha statuito che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite (…), ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro”.
Emergono, dalla lettura della sentenza, importanti indicazioni di conferma della tutela del personale, al quale deve essere data la possibilità di fruire dei doverosi periodi di riposo, oltre che di garanzia per le Amministrazioni, invitate a provvedere secondo procedure ben individuate.
Alla luce di quanto sopra, è emersa la necessità di precisare le istruzioni in merito alle modalità con cui assicurare, da un lato, al personale, anche con qualifica dirigenziale, il godimento di congrui periodi di riposo psico-fisico, dall’altro, ai soggetti preposti agli uffici gli strumenti di cui dispongono secondo l’attuale assetto ordinamentale della Polizia di Stato, fornendo anche ulteriori indicazioni procedurali in materia.
Anzitutto, con riferimento alle modalità e ai termini di fruizione dell’irrinunciabile diritto1 a periodi di ferie annuali retribuite, si ribadisce la regola generalmente valida secondo cui essi vanno fruiti nel corso dell’anno di maturazione.
Nondimeno, si rappresenta che l’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha previsto che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza”.
Sulla necessità di rispettare le prescrizioni appena riportate, l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile), ha fornito alle Amministrazioni — e quindi ai responsabili degli uffici — l’ulteriore strumento della “programmazione d’ufficio”, precisando che esse devono provvedere:
a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell’ottica di un equo contemperamento
delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell’Amministrazione,
pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle
esigenze di servizio e delle istanze del personale;
b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d’ufficio, sia per
garantire l’effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della
specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica
la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte
degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo”.
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1. Consacrato a livello costituzionale nell’art. 36 ed a livello europeo nell’art. 7 della direttiva 2003/88.
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