Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Premessa
Articolo 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 111 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121, che prevede l’emanazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale e’ stato approvato il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Ravvisata l’esigenza di includere espressamente nel novero dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento dell’encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attività di ordine pubblico;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. All’articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole: «a servizi o ad attività di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico» (1) .
Note
Nota 1
Il testo dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
Articolo 73. Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e’ conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 75, l’encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
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