OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 161
Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 6 maggio 2025.
Allegati: 1

Sono giunti, nel tempo, diversi quesiti in materia di riconoscibilità dei benefici previsti dalla legge a tutela della genitorialità in favore delle coppie omogenitoriali, ossia i formate da persone dello stesso sesso.

Le questioni prospettate hanno avuto ad oggetto, periopiù, le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante, per l’appunto, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e,
segnatamente, la legittimazione a fruire dei benefici ivi previsti da parte del genitore non biologico e, dunque, non immediatamente riconducibile alle nozioni tradizionali di ‘padre’ o di “madre”.

La principale questione si è posta in relazione all’art. 27-his del menzionato testo unico, che nel riconoscere il congedo di paternità obbligatorio con esclusivo riferimento al padre. ha farto sorgere dubbi circa la sua applicabilità al genitore non biologico di una coppia omogenitoriale, formata da due donne, nel caso di riconoscimento legale del suo rapporto con il minore.

Involgendo la tematica profili di rilevanza costituzionale, è stata sollevata la relativa questione di legittimità, rispetto alla citata disposizione. All’esito del relativo giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza del 6 maggio 2025. n. 115, che per pronto riscontro si allega, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis” del d.lgs. n.

151/2001 “nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice. genitore intenzionale. in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stare civile”.

A siffatta conclusione, orientata a garantire fa più ampia tutela del minore la Consulta è pervenuta ritenendo che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno dì cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.”

Ciò in quanto l’elemento che rileva ai fini della fruizione degli istituti giuridici posti a presidio del minore è quello della “titolarità di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze [del minore] che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriale (-..) [ed în ragione del quale] detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità”.

La sussistenza di tale progetto di genitorialità può essere riscontrata, anzitutto. dagli atti di stato civile: così, ad esempio, sono da considerarsi genitori le persone dello stesso sessa che formano la coppia omogenitoriale, le quali, dai registri dello stato civile, risultino essere genitori del minore.

La Consulta, alla luce del principio di ordine pubblico internazionale, ha ritenuto di dover riconoscere il rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, anchequando fondato su un titolo estero registrato agli atti di stato civile. Ne sono esempi i casi
di “trascrizione di un atto dì nascita formato all’estero con l’indicazione di due madri o di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di due donne 0, ancora. nella diversa ipotesi di adozione in casi particolari per la cosiddetta madre intenzionale art. 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983 in caso dì PMA (acronimo di “procreazione medicalmente assistita”) eseguita all’estero”

Premesso che le richieste di parere pervenute a questa Direzione centrale sulla specifica tematica si intendono riscontrate con la diramazione della presente circolare, consultabile sul portale Duppiavela, si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione
a tutto li personale dipendente.

La circolare in pdf