CRITERI OSTATIVITÀ AI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO, c.d. INCOMPATIBILITÀ

In data odierna, presso il Ministero dell’Interno si è svolta la prevista riunione sulla mobilità del personale con specifica attinenza alle c.d. “Incompatibilità”.
Presiede la riunione il Coordinatore del “Gruppo di Lavoro” deputato, Dr. Ucci, coadiuvato dal Vice coordinatore Dr. Canale Parola e da altri componenti del Gruppo di Lavoro.
In apertura, l’Amministrazione ha illustrato lo stato dei lavori, non ancora conclusi, sui qualiconfrontarsi con le OO.SS..
Pertanto, dopo anni di richieste e proposte ai competenti Uffici Dipartimentali, finalmente è arrivato il tempo di fare sul serio su un tema molto sentito dai colleghi, troppo spesso trattato con superficialità ed eccessi di soggettivismo.
Oltre a illustrare la tante contraddittorietà e ingiustizie subite nel corso del tempo da tanti dipendenti, per agevolare il lavoro, abbiamo anche presentato un documento di sintesi, frutto di esperienza e anni di tutele da noi sostenute, fiduciosi che si possa finalmente porre fine a qualcosa che, da anni, mortifica e reprime il diritto di tanti a raggiungere le sedi lavorative da loro desiderate.
Oggi, finalmente, in occasione di una riunione dedicata al tema delle c.d. “incompatibilità”, oltre a ribadire nuovamente il disagio e le legittime aspettative, abbiamo depositato una dettagliata relazione tecnica, che riassumiamo in 6 punti:

  1. le situazioni familiari e personali del dipendente devono immediatamente affiancarsi, in forma dichiarativa, al corredo parentale e di affinità dello stesso, affinché l’Amministrazione operi una giusta valutazione discrezionale, che le comprenda e le valorizzi: in sostanza, come si chiede al Collega puntualità e precisione nell’indicare parenti ed affini, nelle c.d. “schede”, all’atto di una sua richiesta di trasferimento, bisogna anche acquisire e valutare le sue situazioni familiari e personali, che devono avere un peso importante in tali procedimenti;
  2. si deve consentire al dipendente di conoscere totalmente ed immediatamente, in trasparenza, le ragioni dell’ostatività al trasferimento;
  3. i limiti di indagine parentale e di affinità devono rimodularsi al 3° grado, valutando solo determinate condanne/misure/condotte, individuate con criteri finalmente oggettivi:
    1. escludere condanne per reati la cui soglia di pena massima, al netto di coefficienti aggravanti, è uguale o superiore a 5 anni; soglia di pena massima, al netto di coefficienti aggravanti, uguale o superiore a 10 anni, solo per reati gravissimi e ad alta offensività sociale (entrambi limiti quantitativi);
    2. valutare, solo se sono in atto, misure di sicurezza o di prevenzione tipiche o atipiche (limiti qualitativi);
    3. valutare, per parenti e affini, solo stabili, attuali e comprovate frequentazioni o connessioni, in quel territorio, con soggetti condannati e/o gravati da precedenti di polizia per delitti non colposi (limite qualitativo);
  4. I fatti sui quali operare tali valutazioni discrezionali dovrebbero generalmente subire il limite del quinquennio, dando valore alla buona condotta successiva del parente/affine, potendo ragionevolmente superare tale soglia – 10 anni – solo per determinate e gravi condanne – reati ad altissima offensività sociale -:
    facendo dei semplici esempi, una condanna per un reato associativo grave, di 6/7 anni addietro, può costituire un motivo di “incompatibilità”, ma una condanna per un furto di energia elettrica, parimenti di 6 anni addietro, non può determinare l’ostatività al trasferimento e deve essere anche esclusa da tali valutazioni!
  5. L’incompatibilità, se fondata sulla presenza, nella sede richiesta dal dipendente, del soggetto o dei soggetti le cui condotte l’hanno determinata, deve limitarsi a quella sede, affrancando quegli uffici di polizia ubicati in altri comuni, ove non vivono, né lavorano, tali persone:
    siamo di fronte al superamento del criterio circoscrizionale, in favore di quello geografico, più giusto e logico.
    Al dipendente, infatti, deve essere data la possibilità di lavorare in uffici ubicati in territori ove non risiede, quindi non vive, né lavora, quel parente o quell’affine: se un parente vive e lavora in città, perché il dipendente non può lavorare in un ufficio di polizia distaccato?
  6. Introduzione di una “finestra di mobilità” e ripristino immediato del trasferimento, se viene meno la causa di ostatività:
    il dipendente, destinatario di un provvedimento di ostatività al trasferimento, dovrebbe avere la possibilità di indicare immediatamente una o più sedi alternative, in modo da, se utilmente collocato in graduatoria, poter raggiungere una di quelle sedi, già nel medesimo movimento dipartimentale, non perdendo tale opportunità.

Infine, se viene meno la condizione di incompatibilità e permane nel dipendente la volontà ad essere trasferito in quella sede, deve immediatamente beneficiare di quel trasferimento, poiché il diritto non deve perire sotto il peso del limite subito, ma deve ripristinarsi.
Come sempre siamo e rimarremo accanto ai colleghi e alle loro famiglie.

L’incontro si è concluso con la necessità di incontrarci ancora dopo un’approfondita analisi delle riflessioni emerse in riunione.

Roma, 27 maggio 2026

Il comunicato in pdf

La relazione tecnica