OGGETTO: 227° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Periodo di applicazione pratica: 17 dicembre 2024 — 06 aprile 2024.
Il 227° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, della durata complessiva di dieci mesi, è iniziato lo scorso 7 giugno 2024 presso l’Istituto per ispettori di Nettuno, la Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia, la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, il Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, nonché presso le Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia, con la seguente articolazione:
- dal 7 giugno 2024 al 16 dicembre 2024:
fase di formazione finalizzata alla nomina ad agente in prova e al completamento delle attività addestrative.
In data 7 dicembre 2024 gli allievi agenti, nei cui confronti è stato espresso il giudizio di idoneità al servizio di polizia, saranno nominati agenti in prova, con conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria. Gli stessi presteranno Giuramento di Fedeltà alla Repubblica, secondo la formula di cui all’articolo 2, d.P.R. 253/20011 , il 12 dicembre 2024, con cerimonie celebrate nelle rispettive scuole completando le attività formative sino al 16 dicembre 2024. - dal 17 dicembre 2024 al 6 aprile 2025:
fase di applicazione pratica di quattro mesi2 presso gli uffici e reparti di assegnazione. Al termine di tale periodo, che per espressa previsione normativa è a tutti gli effetti parte del corso di formazione, gli agenti in prova saranno immessi in ruolo. Ciò fatti salvi i casi di “relazione non favorevole”, per cui si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 4.
In relazione alla valenza formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
1. RIFERIMENTI GENERALI.
Per una più agevole consultazione, si allega una tabella nella quale sono riepilogate le norme di riferimento e lo specifico articolo del decreto istitutivo del corso (art. 14)3 rubricato “Periodo di applicazione pratica” (all.ti 1 e 2).
Sul punto si ritiene di evidenziare che gli agenti in prova sono destinatari di tutte le disposizioni previste per il personale in ruolo. Infatti, la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che per gli agenti in prova il rapporto d’impiego si risolve in caso di mancato superamento del periodo di prova che, nel caso di specie, coincide con il periodo di applicazione pratica.
2. IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA.
Il periodo di applicazione pratica è indirizzato all’espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato, nell’ottica di finalizzare una parte del corso di formazione al consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite, attraverso l’impiego operativo.
Per centrare al meglio tale obiettivo, sarebbe auspicabile, fatte salve le specificità e le peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto, disporre un impiego diversificato degli agenti in prova che coinvolga più ambiti di attività, senza tralasciare le pregresse conoscenze e competenze. Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre che venga prestata la massima attenzione nell’organizzazione dei servizi di istituto affinché gli agenti in prova non operino mai isolati, ma siano costantemente affiancati da personale già in ruolo che, in ragione dell’esperienza di servizio e delle qualità personali e professionali, possa trasferire ai neo-agenti in prova tutti quegli strumenti utili per il corretto assolvimento dei compiti di istituto.
A tale riguardo e per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole posizioni, le Direzioni delle scuole provvederanno, senza ritardo, alla trasmissione dei fascicoli personali degli agenti in prova e, nell’immediato, ad ogni comunicazione utile con particolare riguardo alle abilitazioni conseguite durante il corso e al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso, ferme restando le ordinarie comunicazioni connesse alla gestione amministrativa.
3. ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE.
Come prima accennato, il periodo di applicazione pratica rappresenta una fase formativa cui lo stesso legislatore attribuisce particolare valenza.
Lo specifico articolo di riferimento, infatti, condiziona espressamente l’immissione in ruolo dell’agente in prova al superamento di tale fase in presenza di una “relazione favorevole” | da parte del dirigente dell’ufficio/reparto di assegnazione; in caso contrario, dall’espressione di
un giudizio sfavorevole discende la possibilità, e per una sola volta, di ripetizione del periodo di prova (rectius applicazione pratica).
In ragione di quanto sopra, le SS.LL. vorranno individuare un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato al quale affidare formalmente il compito di curare lo svolgimento del periodo di applicazione pratica. Tenuto conto delle diversificate realtà operative ed organizzative delle articolazioni territoriali dell’ Amministrazione il funzionario designato dovrà avvalersi della collaborazione di dipendenti4 con il compito di porre in essere la quotidiana attività di osservazione, in ragione degli ambiti di attività cui i neo-agenti sono assegnati, per la quale dovranno essere opportunamente indirizzati.
Le relative risultanze andranno dagli stessi documentate e rappresentate con cadenza periodica, almeno quindicinale, al funzionario responsabile dell’attività in argomento, fatte salve le situazioni per le quali sussiste, ordinariamente, l’obbligo di riferire, con tempestività
ed immediatezza, perché di rilievo sotto il profilo disciplinare o meritevoli di valutazione positiva per i comportamenti evidenziati.
I predetti dipendenti saranno individuati, in particolare, tra coloro che si caratterizzano per un’adeguata esperienza e competenza e che vantino riconosciute qualità professionali, personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per “trasferire” ai futuri agenti della
Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto e corretto modello di comportamento.
Nella sua precipua attività, il funzionario è chiamato a parteciparvi con costanza e assiduità, realizzando anche un continuo scambio informativo con tutte le figure coinvolte, al fine di . acquisire ogni elemento informativo che, pur non risultando rilevante sotto il profilo premiale o disciplinare, appaia tuttavia suscettibile di ogni opportuna considerazione e approfondimento.
Al riguardo si ritiene che il funzionario possa utilmente trarre elementi di valutazione dei neo assegnati anche da eventuali colloqui con gli stessi, proprio nell’ottica di assicurare che nel contesto operativo – ancorché formativo – l’agente in prova sia “affiancato” da figure di
riferimento che dispongano degli strumenti adeguati a “rintracciare” e far emergere eventuali aspetti di criticità.
Tali azioni andranno poste in essere fin dai primi giorni del periodo di applicazione pratica, allo scopo di addivenire ad un più efficace orientamento delle condotte operative e relazionali degli agenti in prova, coltivando nei medesimi l’introiezione dei valori dell’ Amministrazione, attraverso la puntuale sollecitazione di comportamenti improntati sempre al senso dell’onore, del dovere, della disciplina e allo spirito di servizio.
Nello svolgimento dell’attività in argomento, di particolare rilievo risulta l’attenzione a condotte, atteggiamenti e segnali comportamentali che, non in linea con le prescrizioni del “Regolamento di servizio”, siano rilevanti sotto il profilo disciplinare ovvero presentino aspetti
che possano inficiare l’idoneità al servizio di polizia; ciò anche in relazione alla correttezza dei comportamenti e rapporti interpersonali, ivi compresi quelli afferenti alla sfera privata.
La documentazione, acquisita agli atti e a disposizione dei Dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, costituirà l’imprescindibile bacino di elementi valutativi, necessari per poter esprimere il giudizio “favorevole” o “non favorevole” con la relazione prevista al termine del
periodo di applicazione pratica.
Si ribadisce, infine, che fermo restando il precipuo compito affidato ai funzionari/dirigenti degli uffici e reparti, è indispensabile che le SS.LL pongano in essere tutte le iniziative ritenuteutili a sensibilizzare tutto il personale dipendente alla consapevolezza che è dovere di tutti gli
appartenenti all’ Amministrazione, nel rispetto dei diversificati livelli di responsabilità, fornire il proprio contributo alla formazione dei futuri agenti, anche sotto il profilo del senso di responsabilità, della conoscenza delle attribuzioni, dell’impegno e dell’affidabilità in servizio.
Con questa finalità, i Direttori delle scuole che hanno curato la formazione nella prima parte del corso, continueranno a svolgere il proprio compito nell’essere costantemente a disposizione delle SS.LL., quale punto di contatto per ogni utile contributo e supporto si rendesse necessario.
In particolare, si vorrà assicurare la reciproca interlocuzione soprattutto nell’eventualità di situazioni di rilievo sotto il profilo disciplinare ovvero di gestione delle assenze, per le correlate possibili conseguenze di espulsione o dimissione dal corso, in linea con le previsioni normative vigenti5 .
Con riguardo alle assenze si sottolinea che, per espressa previsione normativa quelle connesse al COVID non sono computate nel limite massimo consentito.
4. RELAZIONE FINALE.
Come detto, al termine del periodo di applicazione pratica deve essere redatta, per ciascun agente in prova, una relazione’ finale, per esprimere il giudizio “favorevole” o “non favorevole”.
Nella stessa si dovrà fare espresso riferimento agli ambiti e settori di impiego, al senso di responsabilità, all’impegno e all’affidabilità dimostrati, alla conoscenza delle attribuzioni e allecapacità professionali espresse, ai risultati conseguiti, alle qualità personali e relazionali e al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal “Regolamento di Servizio”.
In particolare, in caso di “relazione non favorevole”, tenuto conto dei riverberi sotto il profilo ordinamentale connessi all’immissione in ruolo, è indispensabile che il giudizio espresso sia esaustivamente e dettagliatamente motivato, con espressi richiami alle risultanze
in atti. Come prima detto, in tale ipotesi, l’agente in prova è ammesso a ripetere il periodo di applicazione pratica – con formale provvedimento e per una sola volta. Qualora il giudizio sfavorevole sia rinnovato l’agente in prova è dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con |’ Amministrazione.
Sul punto, si sottolinea che i provvedimenti di dimissione (anche a domanda dell’interessato) e di espulsione dal corso sono adottati su proposta del Direttore della scuola, con provvedimento del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza7 e che
per tali casistiche è indispensabile ogni utile preventiva interlocuzione con la Direzione della scuola che ha curato la formazione nel primo semestre di corso.
5. ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI.
Nell’allegata scheda (all.to 3) sono disponibili informazioni di dettaglio utili per la corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo giuridico-amministrativo ed indicati gli adempimenti da osservare, nonché forniti, per ogni utile interlocuzione, i punti di contatto di
questo Ispettorato e delle scuole interessate. a
Sì evidenzia che fino alla conclusione del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova sono frequentatori di corso e, pertanto, deve essere assicurata la fruizione dell’alloggio ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni.
La presente circolare e i relativi allegati sono pubblicati sul portale DOPPIAVELA alla sezione: PROFESSIONE>FORMAZIONE> CORSI>CORSI BASE.
1. Il decreto legislativo 172/2019, articolo 3, c. 1, lett. c) ha modificato l’articolo 6-bis c.4, d.P.R. 335/1982 prevedendo la celebrazione del giuramento prima dell’avvio ai reparti di assegnazione.
2. tenuto conto del periodo di permanenza alla Scuola per il completamento delle attività formative.
3. Decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot.nr. 14351 del 31.5.2024.
4. Da ricercare preferibilmente tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori, ovvero dei sovrintendenti in ragione
dell’organizzazione del settore di impiego e in caso di assenza in organico dei primi.
5. Artt. -6-bis, commi 5 e 6 e 6-fer, comma I lett. b), commi 3 e 4, d.P.R. 24 aprile 1982, nr.335.
6. Art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, nr.335.
7. Art. 6-ter d.P.R. 335/1982
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