Illustre Prefetto, Gentile Direttore,

con riferimento all’incontro tenutosi ieri 19 aprile, al Dipartimento, relativo, tra l’altro, ad un confronto sulle Linee guida in oggetto indicate, questa O.S. tiene a sottolineare come l’entità del numero dei poliziotti feriti nel corso del servizio, almeno in gran parte, siano un costo evitabile e assolutamente troppo caro. Da tempo, infatti, si sente la necessità di strumenti che consentano di utilizzare una proporzionalità adeguata al tipo di offese, senza lasciare il poliziotto in balia di due soluzioni estreme: le mani o la pistola, con tutte le conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare.

Il poliziotto non è un “buttafuori” da strada e mai dovrebbe arrivare a dover fronteggiare un  corpo a corpo con chi, magari in preda ad ira, carico di adrenalina e/o ad alterazioni fisiche o
sensoriali date da alcool o stupefacenti, scarica sugli operatori di polizia tutta la propria rabbia e aggressività.

Non possiamo, quindi, che accogliere con favore e senza ipocrisie la sperimentazione di un  arma non letale, intermedia tra gli attuali strumenti di coazione fisica e l’arma da fuoco, da tempo in  uso a molte Forze di polizia europee e non, ricordando che chi mette la propria vita e la propria  incolumità al servizio dello Stato, dallo stesso Stato e dalla propria Amministrazione pretende di essere rispettato e tutelato.

Con altrettanta onestà intellettuale, tuttavia, non possiamo far finta di non vedere come oggi il  poliziotto sia oltremodo sovraesposto ad eccessive responsabilità penali, civili e amministrative con  minuziose rivisitazioni ex post del proprio operato e della propria naturale emotività e, per questo, riteniamo che le “Linee guida” in oggetto indicate debbano tendere alla massima salvaguardia  degli operatori, cercando di evitare il più possibile che una innovazione così tanto auspicata e di
buon senso, per una mera ragione o dimenticanza lessicale, possa trasformarsi in un boomerang per
i poliziotti nelle aule di tribunale.

Tutto ciò premesso e per le finalità testé rappresentate, dal momento che tra le finalità delle  presenti “Linee guida tecnico-operative per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica
denominata Taser” c’è anche quella di descrivere il contesto giuridico, si propongono le seguenti modifiche:

2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ARMA.
Al primo periodo, dopo le parole “arma propria” e prima di “che fa uso di impulsi elettrici..”, per  una maggiore consapevolezza della stessa si consiglia l’aggiunta della seguente descrizione ..
“.. non letale, che si presenta come dispositivo intermedio tra gli attuali strumenti di coazione  fisica e l’arma da fuoco..”.

3. PRESUPPOSTI PER L’UTILIZZO.
Il secondo periodo del presente punto, si chiede che sia modificato come segue:
“L’utilizzo dell’arma in argomento, anche in conformità all’articolo 53 c.p., è previsto altresì nei casi in cui si renda consigliato immobilizzare temporaneamente un soggetto”.

4. PROCEDURE D’IMPIEGO.
Per quanto nell’indicazione delle procedure per l’impiego del Taser sia inserita la locuzione “..di massima..”, si suggerisce comunque di eliminare l’avvertenza della “distanza consigliabile” per un  tiro efficace “..dai 3 (tre) ai 7 (sette) metri”, in quanto tale specificazione, rientrante sicuramente
nelle caratteristiche tecniche, potrebbe prestarsi a facile sindacabilità ex post nell’eventualità in cui, per le fasi concitate o condizioni dell’intervento, l’operatore decidesse o fosse obbligato ad
effettuare un tiro da distanze diverse.

5. PRECAUZIONI.
Al fine di non aggravare di eccessive responsabilità l’operatore di polizia, così da esporlo a facili ripercussioni legali, considerando soprattutto i contesti concitati e generalmente non facili in cui si dovesse essere costretti a far uso di tale arma, si chiede l’eliminazione del primo periodo asserente  che “La decisione di utilizzare l’arma deve considerare per quanto possibile il contesto  dell’intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che la stessa è stata attinta.”.
Infatti, va da se che, così come riportato, in quei particolari contesti ben poco calmi, l’operatore dovrebbe avere anche la serenità di verificare con la massima attenzione se nelle vicinanze del soggetto in questione, che probabilmente si muove, ci sia ad es: un marciapiede, un gradino, dei vetri o qualsivoglia asperità del terreno che, con la caduta del soggetto attinto dai dardi, potrebbe
indirettamente causare a questi delle lesioni o traumi collaterali.

Nella convinzione di aver offerto un utile contributo per la tutela generale degli operatori di  polizia che, loro malgrado, dovessero essere costretti a ricorrere a tale arma, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

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