OGGETTO: Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e
imprese, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ulteriori proroghe disposte con DPCM 1 aprile 2020.
1. Proroga delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
Si fa seguito alla nota prot. n.300/A/2090/20/117/2 del 13.03.2020, avente pari oggetto,
per informare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020
(ALL. 1), di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ha prorogato al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle
dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo
2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.
Pertanto, i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta (‘), di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali sono da intendersi sospesi fino al 13 aprile 2020 (>).
Tutti gli altri termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio (°), sono da intendersi sospesi dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020, secondo
i quanto previsto dall’art. 103 del DL n.18/2020.
Come noto, trattandosi di adempimenti richiesti dall’organo accertatore a
completamento dell’istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio, si
devono ritenere assoggettati alla medesima sospensione prevista dall’art. 103 del DL n.
18/2020 i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente
del veicolo al momento della commessa violazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, del
Codice della Strada, e quelli per ottemperare all’invito di presentarsi all’ufficio di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all’art. 180, comma 8, del
medesimo codice.
2. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020.
Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020 —
che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che fanno
ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre o tramite mezzo proprio o privato, fa salvi gli obblighi previsti dal decreto
del Ministro delle*infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
salute n. 120 del 17 marzo 2020 — sono prorogati al 13 aprile 2020 anche gli obblighi
posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede
legale in Italia, per i quali si richiama il contenuto del paragrafo 1 della circolare n.
300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.
3. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 20
marzo 2020.
Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020, sono prorogate fino al 13 aprile 2020, nei termini ivi indicati,
le limitazioni previste per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti
nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
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