In   materia   di   ambito   di   applicazione,   l’art.   3   del   d.lgs.81/08   non   lascia   dubbi sull’universalità della portata della norma nei confronti di tutti i settori di attività privati e pubblici e di tutte le tipologie di rischio.

Al comma 2, il legislatore ha comunque previsto una specifica deroga nei riguardi di Forze armate, di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi  di protezione civile, nei confronti dei quali “le disposizioni del decreto legislativo sono applicare tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400.

“Potrà sembrare un paradosso che questi delicati settori della pubblica amministrazione e più in particolare del soccorso pubblico, a distanza di quasi 8 anni, ancora operino in deroga alla normativa nazionale, ma quando si parla di adempimenti della  pubblica amministrazione, nel nostro paese i paradossi diventano prassi consolidate.

Nelle   more   dell’emanazione   del   decreto   interministeriale,   la   deroga   contenuta nell’articolo 3, commi 2 e 3 del  d.lgs.81/08, precisa che  fino all’attuazione dei previsti decreti, si applicano i provvedimenti attuativi dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e quindi, per quanto riguarda il ministero dell’Interno, il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n.450.

Qualcosa, comunque, sembra muoversi. Lo scorso 23 luglio 2015, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inviato alle organizzazioni sindacali una bozza di schema di regolamento emendato sulla scorta delle osservazioni che l’Amministrazione della pubblica sicurezza ha ritenuto di accogliere all’esito della fase di consultazione.

Il testo, che sembrerebbe essere definitivo, richiama la  cornice  normativa   di riferimento   in   materia   di   individuazione   delle   aree   riservate,   operative   o   che presentino analoghe   esigenze   nell’ambito   del   Ministero   dell’Interno; di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per la quale al personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti ed infine richiama il principio di immediatezza e urgenza della prestazione nonché della gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnico professionale, di formazione e addestramento costante, di visite preventive e periodiche di controllo sanitario.

Come facilmente si evince, il campo di applicazione è fortemente condizionato dal dovere di tutela delle esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alleattività espletate e di intervento, anche in caso di personale esposizione al pericolo,da parte del personale appartenente alla Polizia di Stato.

Il campo di applicazione, in particolare, disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs.81/2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali  e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell’interno destinate, per finalità istituzionali, alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente al personale ivi in servizio, agli immobili e alle aree di pertinenza.

Dette esigenze sono definite in relazione a principi e finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In  forza   del  più volte   richiamato   principio   di   riservatezza  delle  informazioni,   il datore   di   lavoro   istituisce   ed   organizza   il   servizio   di   prevenzione   e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell’Amministrazione; l’attività di vigilanza è svolta   da   apposito   ufficio,   istituito   presso   l’Ufficio   centrale   ispettivo del Dipartimento della   pubblica sicurezza;   le   funzioni   di   medico   competente   sono svolte   dai   medici   del   ruolo   professionale   dei   sanitari   della   Polizia   di   Stato in possesso dei titoli e dei requisiti di  legge; i  ricorsi avverso  i giudizi  del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione interna composta da tre membri; nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi,  lavori  opere  o forniture, i costi relativi alla  prevenzione dai rischi da interferenze con le attività appaltatrici, sono indicati omettendo le informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione; (…).

Il tenore della norma non lascia dubbi sulla prevalenza, in ogni aspetto procedurale, del principio di riservatezza, rinforzato dalla scelta di gestire in termini endogeniogni tipo di sorveglianza, verifica, segnalazione e comunicazione relativa a infortunie malattie professionali eventualmente occorse al personale della polizia di Stato, fatta salva la trasmissione in forma aggregata ed anonima all’Inail dei dati di cuiall’art.8, comma 4, d.lgs.81/08.

L’auspicio  è che tutto questo mi comprima più del dovuto il sacrosanto diritto alla tutela della salute del personale dipendente, come purtroppo accaduto in passato a molti   militari ammalatisi di cancro  per  l’inconsapevole esposizione ad uranio impoverito, amianto e ad altri agenti agenti chimici e batteriologici.

Paolo Varesi

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