OGGETTO: Capitolo 2585, art.1 — bilancio dello Stato. Rimborso rette asili nido.
Anno 2023.
Nell’ambito delle attività assistenziali in favore del personale, il decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che ha recepito l’accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile, prevede all’art. 38, la possibilità del
rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti della
Polizia di Stato per la frequenza degli asili nido da parte dei propri figli a carico,
secondo modalità e criteri di rimborso condivisi con le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale.
Preliminarmente, nell’ottica di provvedere al rimborso delle predette spese
riferite all’anno solare 2023 (per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023), si precisa
che le stesse dovranno riferirsi esclusivamente a quelle sostenute per la frequenza degli
asili nido, sia pubblici che privati, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro onere
finanziario accessorio (ad esempio, le spese per l’iscrizione, per il trasporto, per il
riscaldamento etc.). Al riguardo, si fa presente, altresì, che le quote riferite ai pasti,
effettivamente consumati presso gli asili nido, sono da comprendersi nel rimborso in
questione.
Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative,
sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i
“baby sitting”, i “punti gioco” ed i “baby parking”, che sono cumulabili con quelle
sostenute per la frequenza degli asili nido purché sempre riferite al periodo suindicato. Il
diritto viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.
Premesso che il rimborso delle rette viene assicurato per ciascun figlio di età
compresa tra 0 e 36 mesi, si precisa che se il minore per il quale si presenta la domanda
abbia compiuto i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere il rimborso
delle mensilità da gennaio ad agosto 2023.
Si rappresenta che il rimborso delle rette degli asili nido avviene in misura
percentuale, risultante dal rapporto tra lo stanziamento di bilancio stabilito per
l’esercizio finanziario 2024 per tale rimborso e l’ammontare complessivo del
fabbisogno effettivo comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2023.
Per i minori, portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la
durata della frequenza dell’asilo nido. Il diritto cessa nel momento in cui i bimbi,
portatori di handicap grave, inizieranno a frequentare la scuola materna.
Anche per l’anno 2023 è stato previsto il cd. bonus asilo nido, di cui all’art. 1,
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) e successive
modificazioni, modulato tra un minimo pari a euro 1.500,00 ed un massimo pari a euro
3.000,00, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e
corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore, per il pagamento di rette
per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in
favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (secondo le
istruzioni operative di cui al messaggio INPS n. 889 del 3 marzo 2023).
Nell’unita modulistica è prevista, pertanto, l’indicazione di ‘eventuali altri
analoghi contributi percepiti per rimborso rette asili nido”, così da consentire di
determinare l’importo rimborsabile dall’ Amministrazione, che sarà pari alla differenza
tra il totale della spesa sostenuta dall’interessato nell’anno solare 2023 e le altre somme
eventualmente percepite dal medesimo per lo stesso periodo.
Adempimenti a cura del personale interessato
Tutti 1 dipendenti interessati dovranno produrre all’Ufficio amministrativo
contabile di riferimento, entro e non oltre il 29 febbraio 2024, l’istanza con correlato
prospetto riepilogativo per il rimborso delle rette, come da modello A (in allegato),
indicando l’ammontare delle rette pagate nell’anno 2023.
Per poter procedere al pagamento dei rimborsi, occorre che ciascun interessato,
che sostiene l’onere del pagamento, oltre all’istanza di rimborso e al prospetto
riepilogativo – modello A di cui sopra – presenti al predetto Ufficio, per ciascun mese
di cui chiede il rimborso, anche la seguente documentazione:
a) attestazione di frequenza mensile rilasciata dall’amministrazione dell’asilo nido,
dalla quale dovranno risultare:
generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita),
generalità del figlio (nome, cognome e data di nascita);
importo della retta dovuta.
Tale attestazione potrà essere sostituita da un’autodichiarazione da parte del
dipendente;
b) ricevute, in originale, del pagamenti mensili (o documentazione equipollente
rilasciata dall’amministrazione dell’asilo nido) intestate al dipendente, dove
dovrà essere specificato nome e cognome del figlio/a e mese di riferimento;
c) per i minori portatori di handicap grave, idonea documentazione di legge
attestante l’handicap grave (ai sensi dell’art. 3, co. 3 della citata 1. n. 104/1992),
o, in alternativa, specifica autodichiarazione da parte dei dipendenti.
Adempimenti a cura degli Uffici amministrativo contabili
I competenti Uffici amministrativo contabili provvederanno a raccogliere le
domande di rimborso presentate e, dopo un’attenta verifica della regolarità della
documentazione acquisita, provvederanno a riepilogare le spese sul prospetto, come da
modello B (in allegato).
Quest’ultimo, corredato da tutta la documentazione, dovrà essere trasmesso alle
Prefetture territorialmente competenti, entro e non oltre, il 25 marzo 2024.
Adempimenti a cura delle Prefetture -U.T.G.
Le Prefetture comunicheranno al Servizio assistenza e attività sociali di questa
Direzione centrale, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.035.1000@pecps.interno.it, entro e non oltre, il 15 aprile 2024, esclusivamente
il fabbisogno complessivo (con l’indicazione del numero dei minori) occorrente per il
pagamento dei rimborsi delle rette relative all’anno 2023.
Per i rimborsi concernenti i bimbi portatori di handicap grave documentato, sarà
indicato separatamente l’ammontare che verrà, come già precisato, corrisposto per
intero.
Si evidenzia che saranno escluse dalla procedura di rimborso le
comunicazioni di fabbisogno pervenute dopo il 15 aprile 2024, al fine di non
vanificare il calcolo delle ripartizioni effettuato sulla base del fabbisogno rappresentato
nel termini, evitando disparità di trattamento tra i richiedenti.
Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza dei termini previsti.
Procedure di rimborso
Il rimborso avverrà tramite accredito alle singole Prefetture interessate dei
relativi fondi nella misura percentuale che verrà definita sulla base dei criteri suindicati
ovvero nella misura intera per le quote relative ai bimbi portatori di handicap grave.
Ad accreditamento avvenuto, le Prefetture provvederanno, previa verifica sulla
regolarità degli atti, alla successiva emissione degli ordinativi di pagamento per le
somme dovute – quali risulteranno dall’applicazione dei criteri – in favore dei
responsabili del competenti Uffici amministrativo – contabili.
Ricevuto l’ordinativo di pagamento, i predetti Uffici amministrativo contabili,
applicando sulla spesa sostenuta da ciascuno degli aventi diritto la misura percentuale
individuata (fermo restando il calcolo per intero delle quote relative ai bimbi portatori di
handicap grave), effettueranno il materiale pagamento della somma risultante in favore
degli interessati, raccogliendo le quietanze sul prospetto riepilogativo di cui all’allegato
modello C che verrà, successivamente, restituito alle Prefetture per la rendicontazione.
AI rendiconto, le Prefetture produrranno gli ordinativi estinti e i prospetti
riepilogativi di cui ai soprarichiamati modello B e modello C allegati. Quest’ultimo
sarà completo delle firme di quietanza. Allegheranno, inoltre, le istanze contenenti i
prospetti dei rimborsi di ciascun dipendente (modello A) e la connessa documentazione
originale.
Nel richiamare l’attenzione sulla particolare rilevanza della materia, si
raccomanda la massima diffusione della presente circolare, che dovrà essere comunicata
a tutto il personale della Polizia di Stato, anche se temporaneamente in servizio presso
un Ufficio diverso da quello di appartenenza (in missione o per altro motivo) o
temporaneamente assente per qualsiasi causa (congedo ordinario, straordinario etc.),
significando che la stessa sarà pubblicata sul portale intranet della Polizia di Stato
“Doppiavela”.
Si fa riserva di comunicare la percentuale di rimborso che verrà determinata non
appena saranno pervenuti tutti i dati amministrativo-contabili relativi al costo globale
delle rette e il numero complessivo dei minori interessati.
Si coglie l’occasione per ricordare che le Questure, i Reparti e gli Istituti di
istruzione possono procedere direttamente alla stipula, in sede locale, con enti pubblici o
soggetti privati, di convenzioni che comportino particolari agevolazioni a favore dei
dipendenti.
Di tali convenzioni dovrà essere data notizia al Servizio assistenza e attività
sociali di questa Direzione centrale, che provvederà a far pubblicare l’elenco degli asili
nido convenzionati nell’apposito spazio del portale “Doppiavela”.
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