OGGETTO: Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Sentenza Corte
Costituzionale n. 4/024 dell’11 gennaio 2024.

Con riferimento alla tematica di cui all’oggetto e in relazione alle segnalazioni
pervenute, di seguito si partecipano gli elementi di riscontro qui forniti dalla competente
Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, opportunamente interessata al riguardo.

Com’è noto, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 gennaio
2024 ha riproposto all’attenzione un emolumento del trattamento economico
fondamentale previsto per il personale contrattualizzato, ovvero la Retribuzione
Individuale di Anzianità (R.I.A.), consistente in un’indennità proporzionale all’anzianità
di servizio nella quale sono confluiti gli assegni per classi e scatti in godimento al
31.12.1986.

La richiamata pronuncia riguarda la mancata applicazione di una previsione
della R.I.A. per il personale del Comparto Ministeri (oggi Funzioni Centrali).

Per tale personale, infatti, la R.I.A. è stata istituita dal 1° gennaio 1987 con
d.P.R. n. 266/1987 e successivamente adeguata con il d.P.R. n. 44/1990, con la
previsione di maggiorazioni al raggiungimento di determinate soglie di anzianità
(5/10/20 anni).

Di fatto, con il decreto legge n. 384/1992, in un’ottica di contenimento della
spesa pubblica, è stata prevista la proroga al 31.12.1993 di tutti i contratti collettivi
vigenti e il contestuale blocco degli incrementi retributivi automatici.

La citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto erronea
l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, avvenuta con
l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). Quest’ultima stabiliva
che gli effetti economici e giuridici dell’art. 7, comma 1, erano quelli cristallizzati al
31.12.1990, ricomprendendo tra questi anche le anzianità di servizio utili per le
maggiorazioni della R.I.A. del Comparto Ministeri.

In sostanza, con la Legge Finanziaria 2001 si è venuta a determinare una
sperequazione retributiva a danno di dipendenti pubblici del Comparto Ministeri che
non si sono visti riconoscere l’anzianità di servizio e i correlati effetti economici
maturati nel triennio 1991/1993.

Per il personale della Polizia di Stato, la R.I.A. è stata introdotta dall’art. 3 del
d.P.R. n. 150/1987 ed è tuttora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto. La
sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31
dicembre 1986.

Con l’attuazione del decreto legislativo n. 193/2003, a decorrere dal 1.1.1995
non è stato più previsto alcun incremento e l’importo è stato di fatto “congelato”.

Per lo stesso personale, la R.LA. è stata incrementata con il d.P.R. n. 147/1990
che, a differenza dell’adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri
con il d.P.R. n. 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.

In conclusione, la suddetta Direzione Centrale ha confermato che la sentenza di
cui si tratta non produce alcun effetto sulla R.L.A. corrisposta al personale della Polizia
di Stato.

La circolare