OGGETTO: “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna
effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso di specifica
abilitazione”. Decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della
pubblica sicurezza del 14 agosto 2023.

Come noto la Polizia di Stato, nel periodo invernale, è da anni presente presso le
stazioni sciistiche di maggior rilevanza nazionale allo scopo di assicurare i servizi di
sicurezza e soccorso a beneficio di coloro che frequentano i comprensori turistici,
riscuotendo unanime apprezzamento da parte degli utenti e dei gestori degli impianti
Sclistici.

Nel 2015, la materia è stata oggetto di un’articolata sistematizzazione con
l’adozione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna
effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso di specifica abilitazione”.

Il lasso di tempo trascorso e l’approssimarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-
Cortina del 2026 hanno reso opportuna una parziale revisione di detto Regolamento e
pertanto, con l’allegato decreto del signor Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza del 14 agosto 2023, è stato adottato il nuovo “Regolamento per
l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della
Polizia di Stato in possesso di specifica abilitazione”.

Il Regolamento che sostituisce quello del 2015, in parte modificato nel 2021, è
stato predisposto allo scopo di contemperare le esigenze di controllo del territorio, di cui
i servizi di sicurezza e soccorso in montagna sono espressione, con la necessità di
selezionare il personale in possesso delle elevate capacità richieste, e, allo stesso tempo,
di soddisfare le legittime aspirazioni dei dipendenti a prestare il loro operato nei contesti
montani con l’obiettivo di favorire anche il ricambio generazionale.

Le principali novità introdotte, grazie anche al confronto costruttivo con le
organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, riguardano i titoli valutabili
e i criteri di attribuzione dei punteggi al fine della valorizzazione del personale che, per
ragioni anagrafiche, ha minore esperienza pregressa ma che deve essere chiamato a
cimentarsi con l’espletamento dei delicati servizi di sicurezza e soccorso in montagna,
specie in previsione dell’importante impegno olimpico.

I titoli valutabili e i relativi criteri di attribuzione dei punteggi, come per il passato,
sono distinti in quattro macro-categorie (titoli interni, titoli esterni, esperienza specifica e
servizio prestato in qualità di atleta nel settore sci alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme
Oro).

Per quanto concerne i titoli interni e il servizio prestato in qualità di atleta nel
settore sci alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro si è ritenuto di non introdurre novità
poiché espressione di un’eccellenza della Polizia di Stato, sia sotto l’aspetto della
formazione che dei risultati in ambito sportivo.

Relativamente ai titoli esterni, per ragioni di equità, per il personale che concorre
per le località montane situate nella Regione Valle d’Aosta. è stato escluso dalla
valutazione il titolo di “Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
o dell’Alpenverein Alto Adige” poiché tale titolo specialistico non può essere conseguito
dai dipendenti in servizio presso gli Uffici situati nella predetta Regione a statuto speciale,
ove opera esclusivamente il Soccorso alpino valdostano.

È stato inoltre ritenuto di rimodulare il punteggio attribuito al titolo esterno di
“Alpiere dell’esercito”, portandolo da 0.50 a 0.20, poiché ormai sempre meno di
frequente indicato nelle domande di partecipazione alla selezione per l’impiego nei
servizi in argomento.

Il Regolamento è invece intervenuto più significativamente sulla voce “esperienza
specifica” allo scopo di incentivare l’impiego degli operatori presso località diverse da
quelle di preferenza, nonché al fine di stimolare i dipendenti in possesso della specifica
abilitazione a presentare istanza per l’impiego nei servizi di cui trattasi e di dare effettiva
possibilità a tutti gli interessati di ambire alle stazioni sciistiche inserite nel piano
nazionale.

È stato pertanto introdotto, tra i titoli relativi all’esperienza specifica maturata, un
punteggio aggiuntivo, pari a 2 punti, per i dipendenti che abbiano “prestato servizio senza
demerito come responsabile od operatore del team presso sedi diverse da quelle di
preferenza1 ”, allo scopo di premiare la disponibilità manifestata (seguita ovviamente
dall’effettivo impiego) in fase di assegnazione alle sedi.

In tale ottica di incentivazione all’impiego è stato altresì previsto che:

– a parità di punteggio, prevalga l’istanza del dipendente che, nell’ultimo
quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta;

– a parità ulteriore di condizione, prevalga l’istanza del dipendente “con minore
pregressa esperienza operativa” nella sede richiesta nell’ultimo quinquennio,
cioè che vi abbia prestato meno volte servizio2 .

La novità, introdotta principalmente allo scopo di favorire la formazione di nuove
professionalità che, con l’esperienza pratica e l’esempio professionale degli operatori più
esperti, possano garantire continuità nell’espletamento dei servizi di sicurezza e soccorso
in montagna, richiede necessariamente che – alla fine della prossima stagione invernale
– venga prontamente avviata una riflessione, con il fattivo contributo delle organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato, per verificarne l’impatto e, se del caso
apportare correttivi.

Ciò premesso, nel trasmettere il “Regolamento”, si pregano le SS.LL., in
previsione della prossima stagione invernale 2023/2024, di sensibilizzare il personale
dipendente a prestare la massima disponibilità alla partecipazione ai servizi in parola che,
come evidenziato, costituiscono non solo un settore nevralgico di impiego per gli
operatori della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione ai servizi di sicurezza e
soccorso in montagna, ma, soprattutto, un’importante risorsa in termini di controllo del
territorio, a favore degli utenti e dei gestori degli impianti sciistici che di tali servizi si
avvalgono.

1. Con la consueta circolare di avvio di presentazione delle istanze ai dipendenti è richiesto di indicare un
numero minimo di tre ed un massimo di cinque località montane ove espletare il servizio, in ordine di
preferenza.

2. Secondo il precedente “Regolamento”, a parità di punteggio, prevale l’istanza del dipendente che
nell’ultimo quinquennio abbia già prestato servizio nella sede richiesta (rispetto a chi non vi abbia mai
prestato servizio) e, a parità ulteriore di condizione, prevale l’istanza del dipendente che, nell’ultimo
quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta.