OGGETTO: Prestazioni di lavoro straordinario emergente del personale con qualifica non dirigenziale. — Autorizzazione preventiva. — Disposizioni.

L’adempimento dei diversificati compiti istituzionali demandati agli Uffici della Polizia
di Stato richiede, con sempre maggiore esigenza, l’effettuazione di lavoro straordinario, ossia
di prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo giornaliero.

La tematica, come noto, è stata, nel tempo, oggetto di una serie di atti di indirizzo1 peri
diversi profili in rilievo e che attengono a un’efficace azione di direzione degli uffici, con
riguardo sia all’efficiente gestione delle risorse umane, anche in un’ottica di tutela della salute
dei lavoratori, e sia all’impegno delle risorse finanziarie disponibili.

Da un’analisi dei dati rilevati dalla Direzione Centrale per i Servizi Ragioneria si
rilevano criticità significative relativamente alla copertura finanziaria di tali esigenze rispetto
agli stanziamenti di bilancio.

Da qui la necessità di fornire precise disposizioni, allo scopo non solo di assicurare
uniformità procedurale e documentale, ma anche di orientare l’attività istituzionale ai principi
di efficienza ed economicità, in un contesto che richiede comunque, quotidianamente, un
impegno straordinario per corrispondere alle molteplici esigenze di sicurezza della collettività.

Al riguardo, si evidenzia come l’utilizzo dello strumento dello straordinario
programmato può spesso soddisfare esigenze non propriamente emergenti, bensì
programmabili nell’ambito di una ordinata attività sia d’ufficio che operativa.

Appare, anzitutto, opportuno richiamare l’attenzione sul fondamento normativo del
lavoro straordinario obbligatorio o emergente, costituito dall’articolo 63, comma 4, della legge
1° aprile 1981, n. 121.

Ai sensi della citata disposizione, “quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli
agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in
eccedenza all’orario normale […]”.

L’articolo 63, dunque, prevede un obbligo di prestazione di lavoro straordinario,
subordinandolo alla presenza di esigenze di servizio non prevedibili che, per l’appunto, lo
rendano necessario e indifferibile.

La norma, in sostanza, nel prevedere il requisito giustificativo delle ‘‘esigenze di
servizio”, implica che la prestazione di lavoro straordinario emergente sia subordinata alla
verifica della effettiva sussistenza di tali esigenze da parte dei dirigenti/responsabili degli uffici,
prescindendo dalla natura operativa o meno del servizio prestato.

Verificata la sussistenza delle “esigenze di servizio”, come rimarcato nelle richiamate
circolari, i predetti dirigenti/responsabili sono tenuti a rilasciare una preventiva e formale
autorizzazione a svolgere lo straordinario emergente2 .

Eccezione, naturalmente, costituiscono quei servizi che non possono subire alcuna
interruzione ovvero quelle attività operative per la cui tempestività risulta compatibile una mera
autorizzazione informale, successivamente ratificata a fine servizio.

Con specifico riferimento ai reparti mobili, e segnatamente al loro impiego fuori sede,
nella già richiamata ottica di tutela della salute del personale e di oculata gestione delle risorse
umane e finanziarie, il superamento dei limiti dell’orario giornaliero di servizio può ritenersi
giustificato anche dai tempi di ritiro/consegna materiale e di viaggio, ovvero di attività
preparatorie che sopravvengono alla predisposizione dei servizi; e analogamente deve ritenersi
per le altre ipotesi di impiego collettivo di personale.

In ogni caso, si evidenzia la necessità che, laddove specifiche esigenze richiedano
l’effettuazione di lavoro straordinario emergente che vada oltre le quattro ore giornaliere
individuali, i dirigenti degli uffici provvederanno a redigere apposita relazione da custodire agli
atti d’ufficio, attestante le specifiche contingenze giustificative delle prestazioni rese in
eccedenza. Peri servizi collettivi, tale relazione potrà avere carattere cumulativo; per i reparti
mobili o altre aliquote di personale posto a disposizione della Questura, la relazione del
dirigente del Reparto di appartenenza attesterà lo straordinario ulteriore rispetto a quello svolto
su richiesta della Questura ed attestato dal Dirigente responsabile del servizio di ordine pubblico
o dall’ Ufficio di Gabinetto.

Inoltre, i dirigenti degli uffici, nell’ambito delle responsabilità gestionali di cui sono
titolari, dovranno effettuare periodico monitoraggio ogni quindici giorni sull’effettuazione
dello straordinario nell’ambito del proprio ufficio, al fine di monitorare l’utilizzo rispetto alle
quote assegnate.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia i
di Stato provvederà a fornire le indicazioni necessarie per uniformare sul piano documentale
l’autorizzazione e la certificazione dello straordinario effettuato.

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria provvederà ad emanare precise
disposizioni circa la corretta registrazione nel sistema “P.S. personale” e Ie modalità di
certificazione e di richiesta di liquidazione dello straordinario risultante eccedente rispetto al
monte ore assegnato.

A riguardo, avrà cura di effettuare un monitoraggio trimestrale dello straordinario
eccedente, al fine di poter tempestivamente reperire le risorse finanziarie tese a garantire la
copertura della relativa spesa.

L’Ufficio Centrale Ispettivo provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune,
d’intesa con le Direzioni Centrali competenti, al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni
che saranno diramate, nonché il buon andamento nella gestione dei singoli uffici.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS. LL. a dare la più completa
diffusione della presente circolare e ad assicurarne la puntuale e uniforme applicazione.

Grazie.


1. Tra cui, in particolare, la circolare della Direzione centrale del personale n. 333-G/2.1.84 del 29 dicembre 1999
e le successive circolari della Direzione centrale per le risorse umane del 15 luglio 2013 e del 3 febbraio 2015.

2. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., tra l’altro, CdS, sez. IV,
n, 3322/2018, e CdS, sez. II, n. 7327/2019), la necessità di tale autorizzazione sì giustifica in ragione delle sue
funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi
dell’articolo 97 Cost., deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.