OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Misure a tutela del benessere individuale e
collettivo e aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.
Quadro epidemiologico attuale
Il notevole incremento dei casi di infezione da SARS-CoV-2, anche correlato alla
nuova variante Omicron, ha imposto un adeguamento delle misure di profilassi introdotte
nel mesi scorsi
Allo stato attuale, si osserva una notevole differenza nella manifestazione della
malattia tra coloro che si sono sottoposti al ciclo vaccinale completo con la terza dose di
richiamo (c.d. booster) — obbligatorio per 11 personale delle Forze di Polizia — e chi non è
vaccinato o non ha effettuato la dose di richlamo entro 1l 4° mese dal completamento del
ciclo vaccinale.
In particolare, i non vaccinati presentano maggiore e rilevante probabilità di forme
morbose gravi, con correlato aumento del rischio di ricovero in terapia intensiva e di
morte rispetto ai soggetti vaccinati. In questi ultimi, infatti, nella quasi totalità del casi,
l’infezione decorre senza sintomi o con lievi manifestazioni cliniche.
Sebbene nella Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota più che soddisfacente
di personale che si è sottoposto alla vaccinazione, nelle ultime due settimane si è registrata
un’impennata dei casi di contagio, parallelamente a quanto osservato nella popolazione
generale ed a dimostrazione della circostanza che la vaccinazione riduce sensibilmente,
ma non annulla, 11 rischio di infezione.
In tal senso, nell’ultima settimana è stato riscontrato un incremento di 902 casi di
positività, rispetto al 461 della scorsa settimana, ai 349 della settimana precedente ed ai
36 casi registrati alla fine dello scorso mese di settembre. A tali incrementi numerici delle
infezioni, non si sono però associati aumenti proporzionali dei ricoveri ospedalieri che,
anzi, hanno registrato una riduzione a 9 casi nell’ultima settimana (dei quali 8 riguardano
soggetti non vaccinati) rispetto ai 14 della scorsa settimana.
Occorre, dunque, richiamare alla stretta osservanza delle misure di profilassi di
carattere generale, quali il distanziamento interpersonale, la frequente igienizzazione
delle mani e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, anche all’aperto.
Aggiornamento misure di prevenzione
In adeguamento a quanto disposto dalle Autorità competenti, pertanto, le
indicazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuali nelle varie attività e servizi
del personale della Polizia di Stato, sono rimodulate secondo la tabella sottostante, che
sostituisce quelle di cui alla circolare nr. 850/A prot. 15694 del 3 settembre 2021.
Servizio in ufficio | Mascherina chirurgica |
Spazi indoor comuni | Mascherina chirurgica |
Sportelli front-office | Mascherina chirurgica |
Attività di sala operativa | Mascherina chirurgica |
Attività di vigilanza interna | Mascherina chirurgica |
Attività di vigilanza esterna | Mascherina chirurgica |
Servizio automontato | Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti |
Servizio motomontato | Mascherina chirurgica |
Servizio a cavallo | Mascherina chirurgica |
Attività di polizia giudiziaria esterna | Mascherina chirurgica |
Servizio di Polizia Stradale | Mascherina chirurgica Facciale filtrante FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test |
Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni | Facciale filtrante FFP2/3 |
Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni | Mascherina chirurgica |
Servizi di ordine pubblico | Durante il trasporto sul mezzo facciale filtrante FFP2/3 a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica |
Mascherina chirurgica | Mascherina chirurgica |
Servizio cinofili | Mascherina chirurgica |
Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili | Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso |
Attività di fotosegnalamento | Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso |
Attività di polizia scientifica outdoor | Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica |
Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica | Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica |
Attività medica ed infermieristica presso Uffici Sanitari | Mascherina chirurgica. Facciale filtrante per attività diagnostiche. Dispositivi ulteriori (camice, guanti monouso, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a più alto rischio |
Attività addestrativa tecniche operative | Mascherina chirurgica |
Attività esercitativa di tiro | Mascherina chirurgica |
Attività di istruttore di tiro | Mascherina chirurgica |
Attività su natanti | Mascherina chirurgica |
Attività aeroportuali esterne | Mascherina chirurgica |
Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione | Mascherina chirurgica |
Servizio in autorimessa/officina | Mascherina chirurgica |
Attività di artificiere | Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica |
Attività degli atleti FF.OO. | Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento |
Attività di orchestrale | Limitazione attività strumentisti a fiato e coristi, possibile anche al chiuso, ma con adeguato distanziamento (almeno 1,5 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti |
Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione | Mascherina FFP2/3, guanti monouso, guanti di servizio e casco operativo con visiera |
Interventi in situazioni di assembramento | Facciale filtrante FFP2/3 |
Utilizzo di veicoli per trasporti promiscui e per trasporti “collettivi” | Facciale filtrante FFP2/3 |
Per i frequentatori dei corsi per l’accesso alle diverse qualifiche e ruoli della
Polizia di Stato provenienti dalla vita civile, si raccomanda, altresì, oltre alla verifica del
possesso della “certificazione verde rafforzata” di cui al decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, l’esibizione di un tampone rinofaringeo antigenico rapido effettuato non oltre le
48 ore antecedenti al primo ingresso nelle Scuole o negli Istituti di istruzione della Polizia
di Stato.
Obbligo vaccinale
In riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale da parte del
personale della Polizia di Stato, s1 rappresenta poi che 11 decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, all’articolo 1 comma 2, prevede che “solo in caso di accertato pericolo per la
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1
e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Le certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale devono pertanto rispettare le
indicazioni espressamente contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 35309
del 4 agosto 2021.
A tal proposito, si rimanda al punto 4 della circolare n. 333AGG — 0023276 del
27 dicembre 2021 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del
Personale della Polizia di Stato per ciò che concerne la verifica della conformità dei
certificati in questione ai criteri sopra specificati nonché ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1 comma 7 del citato decreto, ritenendo che gli appartenenti alla Polizia di
Stato esentati dall’obbligo vaccinale debbano far pervenire la relativa documentazione
sanitaria al medico dell’ufficio sanitario/medico competente, onde verificare la validità
della certificazione e consentire la predisposizione delle misure precauzionali volte a
tutelare la salute del personale, come stabilito dall’articolo 73-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed in base alle
attribuzioni di cui all’articolo 44 del d.lgs. 334/2000.
Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica
con riferimento all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM
0147737 del 17 dicembre 2021 pervenuta a questa Direzione, l’ Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza giuridica e scientifica della stessa,
specificando che i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati all’immissione in commercio
sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ai sensi dell’articolo 91 del
d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture identificate
sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni.
Rimodulazione della quarantena
Si rappresenta, infine, che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e la
circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data, alla quale l’art. 7-ter del citato
decreto rimanda, sono state apportate modifiche alla quarantena dei contatti stretti dei
soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2
che abbiano effettuato, oltre al completamento del ciclo vaccinale, anche la terza dose di
richiamo (c.d. booster).
In particolare, per 1 contatti stretti di soggetti positivi al SARS-CoV-2 che hanno
ricevuto la dose booster (terza dose) o che siano vaccinati con doppia dose da meno di
120 giorni, ovvero che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni
precedenti, se asintomatici, non è più prevista la quarantena, ma una forma di auto-
sorveglianza pari a 5 giorni e l’utilizzo obbligatorio del facciale filtrante FFP2 per 10
giorni dall’avvenuto contatto con il soggetto positivo. L’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare è prescritto solo alla eventuale comparsa di primi sintomi
e, in caso di persistenza della sintomatologia, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultima esposizione al caso positivo.
Per chi, invece, ha ultimato 1l ciclo vaccinale da più di quattro mesi, senza aver
ricevuto la terza dose (booster), la durata della quarantena scende da 7 a 5 giorni, con
obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo al termine della quarantena.
Per i soggetti che non si siano sottoposti a vaccinazione o che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il predetto ciclo da meno
di 14 giorni, il periodo di quarantena rimane invariato con riscontro negativo di un test
antigenico effettuato dopo 10 giorni ed assenza di sintomi nei 3 giorni antecedenti
all’effettuazione del tampone, oppure di 14 giorni senza effettuazione del tampone,
comunque rimanendo asintomatici.
Si ricorda che, nel caso di contatti stretti di casi positivi intra-familiari, per
l’emissione del provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario, gli appartenenti
dovranno produrre all’Ufficio sanitario della Polizia di Stato competente per territorio
una certificazione del medico di famiglia che attesti la decorrenza dell’avvenuto contatto
stretto con il soggetto/familiare positivo o, in alternativa, il referto del tampone del
contatto positivo.
Rimodulazione dell’isolamento
Per 1 soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 che hanno ricevuto la dose booster
(terza dose) ovvero che siano vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni
l’isolamento viene ridotto da 10 a 7 giorni nel caso in cui siano sempre asintomatici
ovvero che risultino asintomatici almeno nei tre giorni antecedenti all’effettuazione del
tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le fattispecie sopra descritte possano
trovare applicazione anche nei confronti degli appartenenti all’ Amministrazione che
attualmente si trovino nelle condizioni di quarantena/isolamento.
Si soggiunge, infine, che 1 contenuti della presente circolare, essendo basati sulle
correnti evidenze dell’impatto clinico del virus SARS-CoV-2 e della prevalenza attuale
della variante Omicron sulla durata della contagiosità in rapporto allo stato vaccinale,
potranno essere rivisti — anche a breve — ove dovessero emergere nuove evidenze, tali da
giustificare un’appropriata rivalutazione in senso maggiormente restrittivo ovvero in
direzione di un progressivo ulteriore allentamento delle misure.
Per gli aspetti di rispettiva competenza e per la corretta adesione alle
raccomandazioni di cui sopra, si confida nelle iniziative dei medici della Polizia di Stato,
nonché dei direttori/dirigenti/comandanti di uffici e reparti.
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