OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all’autotrasporto internazionale di merci e i viaggiatori ed eccezioni temporanee all’applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dagli Stati membri dell’Unione europea e dalla Confederazione Svizzera.

1. Controlli sui conducenti professionali addetti all’autotrasporto di merci e di viaggiatori.

Con il decreto interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 120 del 17 marzo 2020 (ALL.1), è stato imposto a tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, provenienti dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto, di comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e di osservare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Per favorire gli spostamenti dei lavoratori è stata prevista una specifica deroga che consente alle persone fisiche provenienti dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto per i comprovate esigenze lavorative di permanere sul territorio nazionale senza necessità di comunicare l’ingresso e senza osservare l’isolamento fiduciario per un periodo di tempo non superiore alle 72 orc, prorogabili di ulteriori 48 per specifiche esigenze.

In forza della modifica apportata al comma 3 dell’art. 1 del DM citato ad opera del decreto interministeriale (siglato dai medesimi Ministri) n. 127 del 24 marzo 2020 (ALL.2), la deroga si applica solo al personale viaggiante dipendente da imprese non avente sede legale in Italia

Per provare di trovarsi nella condizione di viaggiare “per comprovate esigenze lavorative”, ogni persona fisica che rientra nel campo di applicazione della citata deroga (compreso, pertanto, il conducente professionale che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) deve presentare,
in caso di controllo, una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l’esigenza lavorativa che legittima l’esenzione, viene assunto l’impegno a segnalare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio l’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all’autotrasporto di mercì e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari) il fac-simile di.
tale autodichiarazione (ALL. 3), contestualmente impegnandosi a darne ampia diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personale viaggiante.

La dichiarazione, che dovrà essere redatta e resa in italiano, dovrà essere consegnata al conducente, ove questi ne sia sprovvisto, per la compilazione e la sottoscrizione e, ; successivamente, dovrà essere acquisita dall’organo di polizia stradale che ha proceduto al controllo

Resta fermo che le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite dovranno essere effettuate prioritariamente all’atto del controllo mediante consultazione della documentazione relativa al trasporto e, solo ove ciò non sia possibile, ex post, nella modalità a campione prevista dall’art. 71 del APR 445/200 citato.

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