Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

 

Capo I – Princìpi

 

Art. 1. Principi generali dell’attività amministrativa (2).

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario (3).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (4).

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1 (5).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

(2)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3)  Comma così modificato prima dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(4)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

Art. 2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni (6).

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (7).

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (8).

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza (9).

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo (10).

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (11) (12).

(6) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(7) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(8) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(9) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(10) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(11) Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito prima dall’art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(12) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

– D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

– D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l’Amministrazione del tesoro;

– D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l’Amministrazione dell’agricoltura e delle foreste;

– Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

– D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l’Amministrazione centrale e periferica dell’interno;

– D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l’Amministrazione dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

– D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

– D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l’Amministrazione della difesa;

– D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

– D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell’aviazione civile;

– D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

– D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l’Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

– D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l’estero;

– D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

– D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

– D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

– D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l’Amministrazione dell’ambiente;

– D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l’Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

– D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

– D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l’Amministrazione degli affari esteri;

– D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l’Amministrazione della pubblica istruzione;

– D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l’Amministrazione dell’Istituto superiore di sanità;

– Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

– D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

– D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

– D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l’Amministrazione di grazia e giustizia;

– D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

– D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l’Amministrazione dei lavori pubblici;

– D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 114 e D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 145, per il Dipartimento della funzione pubblica;

– D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

– D.M. 27 dicembre 1999, per l’Ente nazionale italiano per il turismo;

– Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

– D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

– D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia del territorio;

– Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l’Istituto nazionale per il commercio estero;

– Del. 24 giugno 2010, per l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

– D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 e D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall’art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, per l’Ufficio Italiano dei Cambi;

– Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l’ISVAP;

– Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006, Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall’art. 4 e dall’allegato 2, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, Provv. 25 giugno 2008 e Provv. 22 giugno 2010 (Gazz. Uff. 2 luglio 2010, n. 152), per la Banca d’Italia;

– Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

– Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;

– Comunicato 11 luglio 2008 (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

– Reg. 18 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e Reg. 1° luglio 2010 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l’Agenzia delle dogane;

– Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

– Comunicato 15 luglio 2010 (Gazz. Uff. 15 luglio 2010, n. 163), per l’ENAC;

– Del. 22 luglio 2010, n. 401/10/CONS, per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

– Reg. 1° settembre 2010, per l’AIFA – Agenzia italiana del farmaco.

 

Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. [Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni] (13) (14).

(13) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(14) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

Art. 3. Motivazione del provvedimento (15).

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere (16).

(15)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(16)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

 

Art. 3-bis. Uso della telematica.

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (17).

(17)  Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo II – Responsabile del procedimento

 

Art. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (18).

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (19).

(18)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(19)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

– D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

– D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l’Amministrazione del tesoro;

– D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l’Amministrazione dell’agricoltura e delle foreste;

– Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

– D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l’Amministrazione centrale e periferica dell’interno;

– D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l’Amministrazione dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

– D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

– D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l’Amministrazione della difesa;

– D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

– D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell’aviazione civile;

– D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

– D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l’Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

– D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l’estero;

– D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

– D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

– D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

– D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l’Amministrazione dell’ambiente;

– D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l’Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

– D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

– D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l’Amministrazione degli affari esteri;

– D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l’Amministrazione della pubblica istruzione;

– D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l’Amministrazione dell’Istituto superiore di sanità;

– Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

– D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

– D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

– D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l’Amministrazione di grazia e giustizia;

– D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

– D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l’Amministrazione dei lavori pubblici;

– D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

– D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

– D.M. 27 dicembre 1999, per l’Ente nazionale italiano per il turismo;

– Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

– D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

– D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia del territorio;

– Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l’Istituto nazionale per il commercio estero;

– Del. 24 giugno 2010, per l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

– D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall’art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, per l’Ufficio Italiano dei Cambi;

– Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l’ISVAP;

– Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006, Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall’art. 4 e dall’allegato 2, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, Provv. 25 giugno 2008 e Provv. 22 giugno 2010 (Gazz. Uff. 2 luglio 2010, n. 152), per la Banca d’Italia;

– Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

– Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;

– Comunicato 11 luglio 2008 (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

– Reg. 18 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e Reg. 1° luglio 2010 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l’Agenzia delle dogane;

– Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

– Comunicato 15 luglio 2010 (Gazz. Uff. 15 luglio 2010, n. 163), per L’ENAC;

– Reg. 1° settembre 2010, per l’AIFA – Agenzia italiana del farmaco.

 

Art. 5. Responsabile del procedimento (20).

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(20)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 6. Compiti del responsabile del procedimento (21).

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (22).

(21)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(22)  Lettera così modificata dall’art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo

 

Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento (23).

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento (24).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari (25).

(23)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(24)  Ai sensi dell’art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell’avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

(25) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

 

Art. 8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (26).

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (27);

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (28);

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista (29).

(26)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(27)  Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28)  Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(29) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

 

Art. 9. Intervento nel procedimento (30).

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(30)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimento (31).

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

(31)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (32).

(32)  Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (33).

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (34).

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (35).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento (36).

5. [Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo] (37).

(33)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(35)  Comma aggiunto dall’art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

(36)  Comma aggiunto dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

 

Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (38).

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(38)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (39).

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (40).

(39)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40)  Comma così modificato dall’art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

 

Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa

 

Art. 14. Conferenza di servizi (41).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi (42).

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (43).

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale (44).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (45).

(41)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(43) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(44)  Vedi, anche, l’art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(45)  Articolo prima modificato dall’art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall’art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall’art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall’art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare (46).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (47).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (48).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’àmbito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3 (49).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (50).

(46)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(47)  Comma così modificato dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48)  Comma così modificato dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49)  Comma aggiunto dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(50)  Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi (51).

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (52).

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (53).

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (54).

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (55).

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (56).

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (57).

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (58).

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (59).

4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (60).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (61).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis (62).

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata (63).

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.

9. [Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza] (64).

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (65).

(51)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(52)  Comma così premesso dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(53) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(54) Comma così modificato prima dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificata dalla relativa legge di conversione.

(55) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(56) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(57)  Comma così modificato dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(58) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(59)  Comma così modificato prima dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera b-bis) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunta dalla relativa legge di conversione.

(60) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(61)  Comma così modificato dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(62) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(63) Comma prima modificato dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificata dalla relativa legge di conversione.

(64) Comma così sostituito dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi soppresso dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(65)  Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (66).

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (67).

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (68).

3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate (69).

3-bis.  (70).

3-ter.  (71).

3-quater. (72).

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (73).

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (74).

5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (75).

(66)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(67) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(68)  Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(69) L’originario comma 3 è stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l’attuale comma 3, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(70) L’originario comma 3 è stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l’attuale comma 3, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(71) L’originario comma 3 è stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l’attuale comma 3, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(72) L’originario comma 3 è stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l’attuale comma 3, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(73) L’originario comma 3 è stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l’attuale comma 3, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(74)  Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(75)  Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge (76).

(76)  Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (77).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 (78).

(77)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(78) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

 

Art. 16. Attività consultiva (79).

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (80).

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma (81).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (82).

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (83).

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (84).

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti (85).

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (86).

(79)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(80) Comma prima sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(81) Comma così sostituito prima dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(82)  Comma così sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(83) Comma prima sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, l’art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(84) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(85)  Il comma 5 dell’art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell’Ente attuatore.

(86) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

Art. 17. Valutazioni tecniche (87).

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.

(87)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 18. Autocertificazione (88).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27] (89).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (90).

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(88)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(89) Periodo soppresso dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(90)  Comma così sostituto dall’art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività – Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (91).

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (92).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (93).

(91) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell’art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(92) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(93) Articolo prima sostituito dall’art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall’art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

 

 

Art. 20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (94).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (95) (96) (97).

5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (98).

(94) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, l’art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(95) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(96)  Il presente articolo, già modificato dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(97)  Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

(98) Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell’art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 21. Disposizioni sanzionatorie (99).

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (100).

(99)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(100)  Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo IV-bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (101)

 

Art. 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (102).

(101)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(102)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-ter. Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (103).

(103)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (104).

(104)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo (105) (106).

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (107).

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (108).

(105) Comma così modificato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(106)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(107) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell’art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell’art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(108) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 21-sexies. Recesso dai contratti.

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (109).

(109)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 21-septies. Nullità del provvedimento.

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. [Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo] (110) (111).

(110) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(111)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 21-octies. Annullabilità del provvedimento.

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (112).

(112)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 21-nonies. Annullamento d’ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (113).

(113)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo V – Accesso ai documenti amministrativi

 

Art. 22. Definizioni e princìpi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (114).

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (115).

(114) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(115)  Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell’art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

Art. 23. Ambito di applicazione del diritto di accesso (116).

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24 (117).

(116)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(117)  Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 (118).

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (119).

(118)  Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

– D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell’interno e gli organi periferici dipendenti;

– D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all’estero;

– D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

– D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

– D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;

– D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;

– D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;

– D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;

– D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;

– D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l’Avvocatura dello Stato;

– D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

– D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l’estero;

– D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;

– D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l’Istituto nazionale di statistica;

– D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;

– D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;

– Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l’Ufficio Italiano dei Cambi;

– Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.

– D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

– Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

– D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;

– D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

– D.M. 27 dicembre 1999, per l’Ente nazionale italiano per il turismo;

– Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall’art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Delib. 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Del. 10 settembre 2008 (Gazz. Uff. 29 settembre 2008, n. 228) con la quale è stato approvato il nuovo regolamento, per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

– D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

– Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

– D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;

– Delib. 5 dicembre 2002, per l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

– Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

– Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

– Provv. 3 marzo 2004, per l’ANAS S.p.A.;

– Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

– Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero;

– Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) e Del. 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l’Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno;

– Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

– Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

– Comunicato 24 aprile 2008 (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), per l’Automobile Club d’Italia;

– Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica.

(119)  Articolo prima modificato dall’art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall’art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell’art. 23 della stessa legge.

 

Art. 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (120).

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (121).

5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (122).

5-bis. [Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente] (123).

6. [Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti] (124).

(120)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(121) Comma prima sostituito dall’art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell’art. 23 della stessa legge, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(122)  Comma prima modificato dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall’art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(123)  Comma aggiunto dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(124)  Comma così sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

 

Art. 26. Obbligo di pubblicazione (125).

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

(125)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 27. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (126).

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo] (127) (128).

(126) Comma abrogato dall’art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(127) Comma abrogato dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(128) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 28. Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (129).

1. … (130).

(129)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(130)  Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

Capo VI – Disposizioni finali

 

Art. 29. Ambito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (131).

2. Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge (132).

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti (133).

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (134) e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano (135).

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (136).

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (137).

(131) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(132)  Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l’art. 22 della stessa legge.

(133) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(134) A norma del comma 4-ter dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(135) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 4 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(136) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(137) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

Art. 30. Atti di notorietà (138).

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

(138)  Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

 

Art. 31. 

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24] (139).

(139)  Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.