OGGETTO: “Diritto allo studio”- Quesito.
(Rif. nota n.ro 516/SN del 7 maggio 2019)

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale sono stati posti i seguenti quesiti volti a conoscere:

  1. se possano essere riconosciute le 150 ore per studio – con relative modalità – ai
    dipendenti iscritti ai c.d. “corsi singoli” universitari, al termine dei quali viene
    rilasciato un credito formativo e non un titolo di studio in senso stretto, e se per
    il sostenimento dei relativi esami possa essere utilizzato il congedo straordinario
    per esami;
  2. quale istituto possa essere utilizzato in occasione del sostenimento della prova
    conclusiva di un master universitario.

Con Riguardo al primo quesito, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, il beneficio delle 150 ore di permessi retribuiti può essere concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore od universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali nonché da Aziende Sanitarie Locali, sempreché al termine degli stessi venga rilasciato all’interessato un titolo di studio avente valore legale o un attestato professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico.

Per ciò che attiene alla possibilità di concedere le 150 ore per lo studio finalizzate alla frequenza di un corso singolo universitario, la stessa Direzione Centrale ha affermato di non rilevare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti prima descritti, con particolare riferimento al necessario rilascio di un “titolo” in senso
stretto.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, in occasione del sostenimento dei relativi esami dei predetti corsi singoli, il congedo straordinario di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 3/1957.

Infine, attesa l’assenza del presupposti per la concessione delle 150 ore per lo studio, non si ritiene poter escludere, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel caso di specie, 11 congedo per la formazione ex art. 5, legge 8.3.2000, n. 53 e art. 20, d.P.R. 18.6.2002, n. 164, da ultimo illustrato dalla circolare n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, trattandosi di attività formativa “… diversa da quelle finalizzate o poste in essere dall’Amministrazione”, come previsto dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda il secondo quesito, viene confermata la possibilità di avvalersi delle quattro giornate precedenti al sostenimento dell’esame finale, trattandosi di prova rientrante nell’ambito degli “…esami post-universitari”, così come previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 170/2007.

Peraltro, in linea con il parere espresso dalla Commissione Paritetica del 9 aprile 2008, poi recepito nella circolare n. 557/RS/CN/10/0734 del 18 marzo 2009, non sembra potersi escludere, in astratto, la possibilità di utilizzare la fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, “...fermo restando l’onere di documentazione delle
esigenze a carico dell’interessato”.

Resta fermo, tuttavia, che la possibilità di comprovare, con il sostenimento dell’esame finale, le ore di permessi studio fruite in forma cumulativa, risulta ammessa unicamente “…per la redazione della tesi di laurea…”, come si evince dal tenore letterale della suddetta circolare, da intendersi quale titolo universitario in senso stretto
e non post universitario.

La risposta

 

OGGETTO: Diritto allo studio – Quesito

Preg.mo Direttore,

sono giunte a questa Segreteria diverse richieste di chiarimento in merito all’istituto del diritto allo studio e nello specifico chiedono di sapere se è possibile beneficiarne in ordine agli esami universitari e post universitari singoli (punto 1), nonché in merito alla prova finale dei master universitari (punto 2).

  1. Il diffondersi delle università telematiche sta generando vuoti normativi e applicazioni discrezionali delle norme vigenti in materia di diritto allo studio. Come previsto dal MIUR, c’è la possibilità per coloro i quali abbiano ottenuto un titolo di studio che permetta l’iscrizione ad un corso universitario, di poter effettuare esami universitari e post universitari singoli. Con tale espressione intendiamo quegli esami che vengono sostenuti fuori da un piano di studi e che quindi non prevedono, una volta conseguiti singolarmente, un rilascio di un titolo di studio universitario, ma che vengono effettuati per diversi motivi:
    • a. acquisizione di CFU propedeudici all’iscrizione a determinati corsi universitari diversi da quelli precedentemente sostenuti;
    • b. acquisizione di CFU propedeudici all’iscrizione ed alla validazione in corsi universitari a numero chiuso ovvero in caso di mancato accesso a corsi di laurea a numero chiuso se vengono sostenuti con la possibilità di essere in seguito riconosciuti all’interno di un futuro piano di studi;
    • c. acquisizione di CFU propedeudici all’ iscrizione a corsi di laurea specialistica e/o master universitari nel caso in cui si provenga da percorsi di studio che prevedevano titoli non equiparabili ad i titoli attuali e/o a titoli acquisiti in paesi di altre nazioni per cui il numero di CFU necessari per raggiungere determinati obiettivi accademici risulti inferiore a quelli previsti dalle normative italiane;
    • d. Per interesse di crescita culturale, personale e professionale;

Per i suddetti esami si vuole conoscere se il dipendente può ottenere i benefici di legge previsti in ordine alle 150 ore annue (integralmente e/o parzialmente ad esempio potendo usufruire soltanto fino a 4 giorni antecedenti la preparazione dell’esame, per ogni esame e sempre nel limite delle 150 ore); considerato che la norma vigente pare prevedere tali istituti solo qualora direttamente finalizzati al conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ma evidentemente sorpassata rispetto alle opportunità didattiche attualmente presenti.

Si chiede inoltre di chiarire, relativamente alla data di effettuazione dell’esame, se esso dia diritto alla giornata di CS oppure no, evidenziando che il quadro normativo di riferimento per questa fattispecie è assolutamente scollegato dal complesso di norme relative al diritto allo studio (150 ore anno solare) e che le giornate di CS contemplano gli esami universitari o post universitari senza far riferimento al conseguimento di un titolo di studio finale; e tenendo inoltre presente che l’esame universitario o post universitario effettuato singolarmente, prevede un numero di CFU successivamente fruibile e che a livello didattico ha la stessa identica valenza del medesimo esame effettuato all’interno del piano di studi ed inoltre l’esame singolo riporta codici di riferimento del miur che ne certificano comunque l’appartenenza ad una determinata Facoltà Universitaria.

Infine, e sempre relativamente al punto 1, ci si domanda se, coloro i quali abbiano precedentemente avuto diritto alle 150 ore per l’iscrizione ad un corso di studi, nell’eventualità in cui vi siano ore residue, se queste possano essere sfruttate per la preparazione degli esami singoli universitari o post universitari nell’anno solare.

2.  Per quanto riguarda la prova conclusiva del master universitario, tenendo conto che alcuni master all’interno del percorso di studi prevedono molteplici esami (permettendo quindi di sfruttare per uno studio adeguato i 4 giorni precedenti gli esami), mentre altri prevedono un unico esame o tesi conclusiva ( senza ulteriori esami intermedi durante il percorso) si richiede se, nel caso di prova conclusiva del master, alla pari dell’istituto utilizzato per la preparazione della tesi di laurea, si possano utilizzare in modo cumulativo le 150 ore di permesso studio residue dell’anno solare per la preparazione della prova finale del master (Tesi conclusiva del master od esame finale del master).

Il quesito