Decorrenza giuridica da attribuire al personale promosso per merito straordinario

alla qualifica di vice sovrintendente:

FARE PRESTO!

La sentenza del Consiglio di Stato n. 07358/2021 reg.prov.coll. sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2021 del 26.10.2021 (pubblicata nel pomeriggio del 03.11.2021), in riforma della sentenza di 1° grado del TAR Lazio ed interpretando la sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale, ha rideterminato la decorrenza giuridica del collega interessato (promosso per merito straordinario a giugno 2016):

– attribuendogli la decorrenza giuridica dal 01.01.2014, ovvero quella assegnata ai colleghi vincitori del primo concorso bandito successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari (concorso interno 3286 v.sov. B.U. 30.10.2017);

– anziché la decorrenza 01.01.2010, ovvero quella assegnata ai colleghi che hanno perfezionato la nomina alla qualifica di vice sovrintendente successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari (ultimando il 29.06.2016 il 4^ ciclo del corso di formazione per vice sovrintendente del concorso interno 7563 v.sov. B.U. 23.12.2013).

A parere di questa o.s., l’ultima interpretazione del Consiglio di Stato, che presenta diversi punti di conflitto con la sentenza della Corte Costituzionale, non risolve affatto l’annosa questione ed apre a possibili scenari di nuovi contenziosi anche per via dei clamorosi ritardi nella pubblicazione dei concorsi, infatti:

– da una parte il Consiglio di Stato giustifica la propria interpretazione affermando che “Non è possibile, per contro, prendere in considerazione la decorrenza prevista per i vincitori di concorsi banditi precedentemente, anche se svolti successivamente, in quanto all’epoca della pubblicazione del bando, l’interessato non era ancora in possesso dei requisiti che ne hanno giustificato la promozione, sicché non può predicarsi- con riferimento ai vincitori di concorsi banditi in precedenza- quell’illegittima disparità di trattamento che ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame”;

– dall’altra la Corte Costituzionale non mette mai in connessione le due differenti modalità di accesso e tutela espressamente “La diversità di questi percorsi di accesso alla qualifica – che, del resto, non è posta in discussione dal giudice rimettente”, ritenendo illogica la possibilità di partecipare a concorsi per “Immissione nel ruolo dei sovrintendenti” con espresso riferimento all’accesso alla qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ossia quella di vice sovrintendente, già posseduta dal personale promosso per merito. Al contrario, infatti, la Consulta individua il CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA o IL PERFEZIONAMETO DELLA NOMINA come elemento centrale e indica – TESTUALMENTE – quale reductio ad legitimatem della disposizione censurata l’attribuzione al personale promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente della decorrenza giuridica assegnata al “personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”, riferendosi evidentemente al CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA o ALL’ESITO DELLA SELEZIONE O DEL CONCORSO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL VERIFICARSI DEI FATTI che mai potrà essere il concorso ancora da bandire!

Ad ulteriore conferma di quanto precede, la Consulta in svariati passaggi del dispositivo individua la centralità del CONSEGUIMENTO, PEREFEZIONAMENTO, COMPLETAMENTO della nomina:

a) “Nel sistema originario, una volta conseguita la nomina nella qualifica di vice sovrintendente, non vi era alcuna significativa differenza, in punto di decorrenza giuridica, tra quanti avessero ottenuto la stessa mediante concorso e coloro i quali fossero stati promossi per merito straordinario”.

b) “Si ha che tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo – all’interno di una stessa qualifica, nell’ambito della quale l’ordine di ruolo è determinato proprio dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica – vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica”.

c) Questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l’abbia ottenuta dopo. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell’anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore.


L’interpretazione del Consiglio di Stato, dunque, lascia diversi quesiti senza risposta:
1. Se il Giudice delle Leggi avesse voluto dire che ai colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente andrebbe assegnata la decorrenza giuridica attribuita ai vincitori del primo concorso bandito successivamente perché non lo avrebbe scritto chiaramente?
2. Perché, al contrario, in svariati passaggi della sentenza, come termine di paragone per le due diverse situazioni di accesso alla qualifica di vice sovrintendente la Consulta fa ripetutamente riferimento al conseguimento, al completamento o al perfezionamento della nomina alla qualifica stessa?
3. Perché la Consulta nell’individuare la reductio ad legitimatem della norma censurata afferma che occorre escludere lo scavalcamento nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente da parte di coloro che l’abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario? Cosa si intende per qualifica conseguita in un momento successivo? La qualifica di vice sovrintendente per il personale vincitore di concorso si consegue al termine del corso di formazione?

In merito a quanto precede è bene ricordare che questa o.s.:

– che già in sede di riordino delle carriere e suoi correttivi aveva sollecitato il Dipartimento di P.S. a individuare una soluzione alla questione;

– che nel mese di novembre 2020 ha anche appositamente predisposto un modulo per permettere ai colleghi interessati di proporre un’istanza di riesame per chiedere la corretta ricostruzione giuridica (iniziativa imitata da alcune sigle e criticata da altre che l’hanno definita inutile, salve venire smentite dalla Giustizia Amministrativa che ha condannato l’Amministrazione per non aver esitato le istanze nei 30 giorni) in occasione dell’incontro con le oo.ss. presieduto dal Prefetto Scandone e relativo all’argomento svoltosi il giorno 8 aprile u.s., ha chiesto all’Amministrazione di effettuare la ricostruzione giuridica attribuendo al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente la decorrenza giuridica assegnata ai colleghi che avevano acquisito successivamente la medesima qualifica a seguito di procedura concorsuale, facendo riferimento al primo corso di formazione ultimato dopo la data della promozione stessa e non al primo concorso bandito dopo di essa!


A tal proposito in un’articolata lettera inviata al Prefetto Scandone il 12 aprile u.s., abbiamo indicato le ragioni delle nostre perplessità ed evidenziato le possibili distorsioni anche attraverso una chiara tabella che ha suscitato l’interesse di tutti i colleghi coinvolti. Un effetto paradossale e nient’affatto impossibile potrebbe derivare dal caso di un’unica attività caratterizzata da due momenti operativi diversi tra loro, a seguito della quale i colleghi coinvolti hanno ottenuto l’agognato riconoscimento della promozione per meriti straordinari:
→ un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti in data 22.01.2014 (ultimo giorno utile per presentare istanza per il concorso interno per 7563 v.sov. B.U. del 23.12.2013), otterrebbe una retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2005 (decorrenza economica al 22.01.2014);
→ un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti il 23.01.2014 giorno successivo data 22.01.2014 (giorno successivo alla scadenza per presentare istanza per il concorso interno per 7563 v.sov. B.U. del 23.12.2013), otterrebbe invece la decorrenza prevista per i vincitori del primo concorso bandito successivamente che è il concorso interno per 3286 v.sov. B.U. del 30.10.2017 con retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2014 (decorrenza economica al 22.01.2014).
In un caso come quello sopra evidenziato due colleghi, promossi per merito straordinario a distanza di un giorno o anche solo di poche ore, a fronte dell’identico momento di perfezionamento della nomina e della identica decorrenza economica, avrebbero ben 9 anni di differenza nella decorrenza giuridica!

In conclusione, fermo restando che questa Segreteria Nazionale continuerà a tutelare il personale e a sostenerne le legittime rivendicazioni, tenuto conto del fatto che l’intera vicenda è stata caratterizzata da una lunghissima attesa e che i colleghi coinvolti in questi anni hanno dovuto soffrire pregiudizi in termini economici (mancato raggiungimento dei parametri derivanti) e di carriera (perdita di chances per le possibilità di risultare vincitori nelle procedure concorsuali interne e per incarichi professionali diversi), riteniamo che ora si imponga un urgentissimo riscontro, non più rinviabile, procedendo come segue:

– ricostruzione di carriera con l’attribuzione della corretta decorrenza giuridica a tutti gli interessati;

– applicazione della ricostruzione di carriera anche alle procedure concorsuali in corso (es. concorso interno per 2662 v.isp. B.U. 30.12.2020); – corresponsione degli arretrati derivanti dagli avanzamenti di qualifica.

Parallelamente con la presente, anche a salvaguardia dell’Amministrazione e nel suo interesse, al fine di porre definitivamente rimedio alla questione chiediamo di proporre per il futuro una modifica della norma censurata che, tenendo conto dei rilievi del Giudice delle Leggi, introduca il principio della retrodatazione attribuendo al personale promosso per merito straordinario a vice sovrintendente la decorrenza giuridica nella qualifica della prima annualità non ancora attribuita alla data del verificarsi dei fatti.

Il comunicato

A questo LINK la nostra Lettera al Capo della Polizia