Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede
l'emanazione del  regolamento di servizio  dell'amministrazione della
Pubblica sicurezza;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 ottobre 1985,
n. 782,  con il quale e'  stato approvato il regolamento  di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Ritenuta l'esigenza  di conferire maggiore snellezza,  celerita' ed
efficacia  alle  procedure  per   il  conferimento  delle  ricompense
disciplinate  nel   titolo  IX  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre  1985, n. 782, e di individuare  univoci e piu'
rigorosi criteri per la formulazione  e la valutazione delle relative
proposte;
  Sentite le organizzazioni sindacali  del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1999;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il titolo  IX del  decreto del  Presidente della  Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
                             "Titolo IX
                             RICOMPENSE
                                Capo I
                       Tipologie di ricompense
                   e requisiti per il conferimento
  Art. 66 (Tipologie di ricompense).  - 1. Agli appartenenti ai ruoli
del  personale della  Polizia di  Stato possono  essere conferite  le
seguenti ricompense:
    a) onorificenze;
    b) ricompense al valor militare;
    c) ricompense al valor civile;
    d) ricompense al merito civile;
    e) ricompense per meriti straordinari e speciali;
    f) ricompense per lodevole comportamento;
    g) riconoscimenti per anzianita' di servizio;
    h) riconoscimenti al merito di servizio.
  Art. 67 (Ricompense  al valor militare, civile, al  merito civile e
onoreficenze). - 1. Le ricompense  al valor militare, al valor civile
ed al  merito civile sono  proposte ed attribuite al  personale della
Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.
  2. Allo  stesso personale  possono essere attribuite  ricompense ed
onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed
internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
  Art. 68  (Distintivi d'onore e  di specialita'). - 1.  Al personale
della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e
di specialita'.
  2.   Con   decreto   del    Ministro   dell'interno   si   provvede
all'individuazione dei suddetti distintivi e  a fissare i criteri per
l'attribuzione degli stessi.
  Art. 69 (Criteri per il  conferimento dei riconoscimenti). - 1. Con
decreto del  Ministro dell'interno  sono stabiliti  i criteri  per il
conferimento  dei riconoscimenti  per  anzianita' di  servizio e  per
merito di  servizio, nonche' le caratteristiche  dei segni distintivi
di tali riconoscimenti.
  2.  Con il  medesimo decreto  di cui  al comma  1 sono  stabiliti i
criteri  per  l'attribuzione  di riconoscimenti  al  personale  della
Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.
  Art.  70  (Ricompense per  meriti  straordinari  e speciali  e  per
lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e
speciali sono:
    a) promozione per merito straordinario;
    b) encomio solenne.
  2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
    a) encomio;
    b) lode;
    c) premio in denaro;
    d) compiacimento.
  Art.  71  (Annotazioni matricolari).  -  1.  Il conferimento  delle
ricompense, delle  onorificenze, dei riconoscimenti e  dei distintivi
d'onore e  di specialita'  e' annotato  sullo stato  matricolare, con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito  il  premio in  denaro,  che  sono comunque  inseriti  nel
fascicolo  personale  e  valutati  ai  fini  della  compilazione  del
rapporto informativo.
  2. Al personale  della Polizia di Stato e'  rilasciato un attestato
del   conferimento   delle   ricompense,  delle   onorificenze,   dei
riconoscimenti e  dei distintivi d'onore e  di specialita' attribuiti
ai sensi del presente regolamento.
  3.  La   vigente  normativa  regola   le  modalita'  e   l'uso  dei
corrispondenti nastrini e medaglie.
  Art. 72  (Disposizioni comuni in  materia di ricompense  per meriti
straordinari  e  speciali e  per  lodevole  comportamento). -  1.  Le
ricompense di cui all'articolo 70  sono conferite in relazione ad uno
specifico evento, per  comportamenti caratterizzati da eccezionalita'
e  specialita',  avuto  riguardo  alla  qualifica  rivestita  e  alle
funzioni  esercitate dal  personale  interessato e  tenuto conto  del
risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e
di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta.
  2. Le  ricompense di  cui all'articolo 70  non sono  cumulabili tra
loro.
  Art. 73 (Requisiti per il  conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali). - 1. La promozione alla qualifica superiore
per merito  straordinario e' conferita  ai sensi degli articoli  71 e
seguenti del decreto del Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335.
  2. Fatto salvo quanto  previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne
e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi
o  ad attivita'  di Polizia  giudiziaria  e di  soccorso pubblico  al
personale  che,  offrendo  un contributo  determinante  all'esito  di
operazioni di  particolare importanza o rischio,  abbia dimostrato di
possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione
operativa.
  Art.  74  (Requisiti  per  il  conferimento  delle  ricompense  per
lodevole   comportamento).   -   1.  Le   ricompense   per   lodevole
comportamento  sono   conferite  in  relazione  ad   eventi  connessi
all'espletamento di segnalate attivita' d'istituto.
  2. L'encomio e'  conferito al personale che,  fornendo un rilevante
contributo   all'esito  di   un  importante   servizio  o   attivita'
istituzionale,  abbia  dimostrato   di  possedere  spiccate  qualita'
professionali.
  3.  La  lode   e'  conferita  al  personale   che,  distintosi  per
applicazione,   impegno  e   capacita'  tecnicoprofessionali,   abbia
conseguito  apprezzabili  risultati   nell'espletamento  dei  compiti
d'istituto.
  4.  Il  premio  in  denaro  e'  conferito,  nei  limiti  dei  fondi
annualmente stanziati, al personale  che, distintosi per capacita' ed
impegno, abbia  contribuito al conseguimento di  risultati meritevoli
di segnalazione.
  5. Il  compiacimento e'  formulato al  personale distintosi  per il
lodevole espletamento del servizio.
  Art. 75 (Gruppi sportivi ''Polizia  di Stato-Fiamme Oro''). - 1. Al
personale appartenente  ai gruppi sportivi ''Polizia  di Stato-Fiamme
Oro'' di cui all'articolo 77  le ricompense indicate nell'articolo 70
possono  essere   conferite  anche   in  relazione  a   risultati  di
particolare rilievo,  conseguiti in occasione della  partecipazione a
manifestazioni sportive.
                               Capo II
Procedure   per    il  conferimento   delle  ricompense   per  meriti
   straordinari e speciali e per lodevole comportamento.
  Art. 75-bis (Proposte  per le ricompense per  meriti straordinari e
speciali  e per  lodevole comportamento).  -  1. Le  proposte per  il
conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio
solenne  sono formulate  dal  questore della  provincia  in cui  sono
avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e,
per il  personale in servizio  presso il Dipartimento  della pubblica
sicurezza,  del   direttore  del   servizio  o  ufficio   di  livello
equiparato.
  2. Le proposte  per il conferimento dell'encomio e  della lode sono
formulate  dal questore  della provincia  in cui  presta servizio  il
personale  interessato,  su  rapporto del  dirigente  dell'ufficio  o
reparto e, per il personale  in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, del  direttore del servizio o  ufficio di livello
equiparato.
  3.  Le proposte  per  il  conferimento del  premio  in denaro  sono
formulate  dal dirigente  dell'ufficio,  di livello  non inferiore  a
quello direttivo, da cui il  personale direttamente dipende e, per il
personale  in   servizio  presso   il  Dipartimento   della  pubblica
sicurezza,  dal  direttore  della  divisione  o  ufficio  di  livello
equiparato.
  4. Le proposte di cui ai  commi 2 e 3, qualora riguardino personale
in  servizio presso  province  diverse, sono  formulate dal  questore
della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
  5.  Le proposte  per il  conferimento delle  ricompense per  meriti
straordinari  e  speciali,  dell'encomio  e della  lode  a  personale
appartenente ai  gruppi sportivi  ''Polizia di Stato-Fiamme  Oro'' di
cui all'articolo 77,  ove riguardino i risultati  di cui all'articolo
75, sono  formulate dal questore  della provincia  in cui ha  sede il
gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
  6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da
tutti i documenti necessari per  un'esatta valutazione del merito, e'
allegata, per  ciascun dipendente interessato, una  scheda nominativa
le  cui  caratteristiche,  in   relazione  a  ciascuna  tipologia  di
ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della Pubblica sicurezza.
  7. La  proposta deve essere formulata  tempestivamente e, comunque,
non  oltre tre  mesi  dalla conclusione  dell'operazione, servizio  o
attivita' cui  la stessa  si riferisce,  fatto salvo  quanto previsto
dall'articolo  75,  terzo comma,  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  8. Il termine  di sei mesi previsto dall'articolo  75, terzo comma,
del decreto del  Presidente della Repubblica 24 aprile  1982, n. 335,
si applica anche nel caso in  cui l'evento riguardi una pluralita' di
dipendenti e, per almeno uno di  questi, sia formulata la proposta di
conferimento della promozione per merito straordinario.
  9. La proposta  non puo' essere oggetto di  integrazioni, salvo che
sopravvengano   o  siano   conosciuti  successivamente   fatti  nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.
  Art.  75-ter (Procedure  per il  conferimento delle  ricompense per
meriti straordinari e  speciali). - 1. La proposta  per la promozione
per  merito straordinario  e'  sottoposta al  preventivo esame  della
commissione centrale di cui  all'articolo 75-sexies e successivamente
inoltrata agli  organi di cui agli  articoli 68 e 69  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  2. La  proposta di  conferimento dell'encomio solenne  e' inoltrata
alla  commissione centrale  di  cui all'articolo  75-sexies che,  ove
ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito
straordinario, trasmette  gli atti, con parere  motivato, agli organi
di  cui agli  articoli  68  e 69  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  3. Qualora, dall'esame  degli atti, la commissione  centrale per le
ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole
comportamento, ne delibera il conferimento.
  4.  Le  ricompense deliberate  dalla  commissione  centrale per  le
ricompense sono  conferite, ai sensi  dell'articolo 71, comma  2, con
attestato  rilasciato dal  Capo  della polizia  - Direttore  generale
della pubblica sicurezza.
  Art. 75-quater (Procedure per  il conferimento dell'encomio e della
lode). -  1. Le  proposte di conferimento  dell'encomio e  della lode
sono inoltrate alla  commissione periferica per le  ricompense di cui
all'articolo 75-septies, competente per territorio.
  2. La commissione  periferica per le ricompense,  qualora ravvisi i
presupposti  per  il  conferimento   di  una  ricompensa  per  meriti
straordinari  e speciali,  trasmette gli  atti, con  parere motivato,
alla  commissione centrale  per  le ricompense;  qualora non  ritenga
sussistenti i  presupposti per  il conferimento dell'encomio  e della
lode, ne da'  comunicazione al questore competente  che, entro trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
  3. Qualora i  fatti segnalati per l'encomio  presentino i requisiti
previsti per la lode, la  commissione periferica per le ricompense ne
delibera il conferimento.
  4.  Le ricompense  deliberate dalla  commissione periferica  per le
ricompense sono  conferite, ai sensi  dell'articolo 71, comma  2, con
attestato  rilasciato dal  dirigente  dell'ufficio  ispettivo di  cui
all'articolo 75-septies.
  Art.  75-quinquies (Procedura  per  il conferimento  del premio  in
denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del
premio  in denaro  e' inoltrata  al questore  della provincia  ove il
personale  presta   servizio  che,   accertata  la   sussistenza  dei
requisiti,  ne delibera  il conferimento,  fatta salva  la competenza
esclusiva  della  commissione  centrale  per  le  ricompense  di  cui
all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti
gli appartenenti alle  altre Forze di polizia di  cui all'articolo 16
della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' tutti coloro che rivestono
la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
  2. I  fondi annualmente  stanziati per  l'erogazione del  premio in
denaro, sono  ripartiti, con provvedimento  del Capo della  polizia -
Direttore  generale  della  pubblica sicurezza,  tra  la  commissione
centrale  per  le  ricompense  e  le  questure,  tenuto  conto  delle
dotazioni  organiche  e  degli  indici di  criminalita'  di  ciascuna
provincia.
  3. Il provvedimento di cui al  comma 2 determina l'entita' minima e
massima del premio in denaro.
  4.   Il  compiacimento   e'  formulato,   in  forma   scritta,  dal
responsabile, a  livello centrale  o periferico, di  ciascun ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.
  5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente
ai   gruppi  sportivi   ''Polizia  di   Stato-Fiamme  Oro''   di  cui
all'articolo 77, ove  riguardino i risultati di  cui all'articolo 75,
sono conferiti dal questore della provincia  in cui ha sede il gruppo
sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
  Art. 75-sexies (Commissione  centrale per le ricompense).  - 1. Con
provvedimento  del  Capo della  polizia  -  Direttore generale  della
pubblica  sicurezza e'  istituita, presso  la direzione  centrale del
personale, la commissione centrale  per le ricompense, presieduta dal
vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie
e composta da:
  a) il direttore centrale della polizia criminale;
  b) il direttore centrale degli affari generali;
  c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;
  d) il direttore  centrale per la polizia  stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale;
  e) il direttore centrale del personale;
  f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;
  g) sei rappresentanti del  personale designati dalle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado
di   rappresentativita'  delle   stesse   risultante  dalle   deleghe
complessivamente   espresse  per   la   riscossione  del   contributo
sindacale;  nel limite  dei  sei posti  disponibili,  e' garantita  a
ciascuna organizzazione sindacale  rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
  2. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario  appartenente al  ruolo dei  commissari della  Polizia di
Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  4. La commissione  e' competente, altresi', ad  esprimere il parere
sulle proposte  di intitolazione delle  caserme e degli  uffici della
Polizia di Stato.
  Art. 75-septies  (Commissioni periferiche per le  ricompense). - 1.
Con provvedimento del  Capo della polizia -  Direttore generale della
Pubblica  sicurezza,  e'  istituita, annualmente,  nell'ambito  delle
ordinarie  dotazioni  di  bilancio,   presso  ciascuno  degli  uffici
ispettivi  di cui  si  avvale l'ufficio  centrale ispettivo  indicato
dall'articolo 5, primo comma, lettera  b), della legge 1 aprile 1981,
n. 121, una commissione periferica  per le ricompense, presieduta dal
dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:
  a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio
ispettivo;
  b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:
  1) i  questori di  una delle  altre province in  cui si  estende la
competenza dell'ufficio ispettivo;
  2)  i  dirigenti  di  ufficio  periferico  a  livello  regionale  o
interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e  postale, avente competenza, anche  in parte, nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
  3)  i   dirigenti  di  reparti  mobili,   aventi  sede  nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
  4)  i   dirigenti  degli   istituti  di  istruzione,   aventi  sede
nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
  c)   da   sei   rappresentanti  del   personale   designati   dalle
organizzazioni sindacali rappresentative  sul piano nazionale, tenuto
conto del  grado di rappresentativita' delle  stesse risultante dalle
deleghe complessivamente  espresse per la riscossione  del contributo
sindacale;  nel limite  dei  sei posti  disponibili,  e' garantita  a
ciascuna organizzazione sindacale  rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
  2. La  composizione della  commissione periferica  istituita presso
l'ufficio ispettivo  con sede a  Roma e' integrata da  un funzionario
dei ruoli  della Polizia di  Stato, avente qualifica non  inferiore a
dirigente  superiore,  in  servizio   presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza.
  3.  La  designazione  dei componenti  della  commissione  prescelti
dall'amministrazione e' effettuata secondo  criteri di rotazione, che
tengano conto  dell'entita' del personale  rispettivamente dipendente
in servizio  presso gli  uffici aventi sede  nell'ambito territoriale
dell'ufficio ispettivo.
  4. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario  appartenente al  ruolo dei  commissari della  Polizia di
Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 giugno 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Russo     Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
  Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il    D.P.R.  28  ottobre    1985,  n.  782, concerne:
          "Approvazione  del  regolamento         di         servizio
          dell'amministrazione   della   pubblica sicurezza".
           Note alla premessa:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo dell'art.   111   della   legge   1   aprile
          1981,      n.     121  (Regolamento       di       servizio
          dell'amministrazione     della     pubblica  sicurezza    e
          applicazione    delle   norme del   disciolto  Corpo  delle
          guardie di pubblica sicurezza) e' il seguente:
            "Art.   111.   -   Il       regolamento    di    servizio
          dell'amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  emanato
          con  decreto   del   Presidente   della Repubblica   previa
          deliberazione  del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta
          del Ministro  dell'interno sentiti  i sindacati  di polizia
          piu' rappresentativi sul piano nazionale.
            Nel  periodo    intercorrente  tra    l'entrata in vigore
          della presente legge e  quella del regolamento di   cui  al
          primo  comma  si applicano, per quanto  non previsto  dalla
          presente legge  e se  compatibili con essa, le disposizioni
          del regolamento  approvato con regio  decreto  30  novembre
          1930, n. 1623, e successive modificazioni.
            In   dette   disposizioni la  denominazione  Corpo  delle
          guardie  di pubblica  sicurezza si  intende sostituita   da
          amministrazione  della pubblica sicurezza".
            -  Per  quanto concerne il D.P.R. n. 782/1985, v. in nota
          al titolo.
            -  Il  testo dell'art.   17   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come  modificato  dall'art.  74  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. Regolamenti di   cui al comma  1  ed  i    regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 75-bis:
            - Il  terzo comma dell'art.   75 del D.P.R.    24  aprile
          1982,   n. 335 (Ordinamento  del  personale  della  Polizia
          di   Stato   che   espleta funzioni di  polizia)  e'  cosi'
          formulato:
            "La proposta  di promozione  per merito straordinario  e'
          formulata non  oltre sei  mesi dal  verificarsi dei  fatti,
          dal    questore della provincia   in  cui   sono  avvenuti,
          su  rapporto   del  dirigente dell'ufficio o del reparto".
           Note all'art. 75-ter:
            - Il testo  dell'art. 68 del D.P.R.  24 aprile  1982,  n.
          335, e' il seguente:
            "Art.    68.  -   Sulle questioni   attinenti allo  stato
          giuridico  del personale  direttivo    e   dirigente     di
          cui    al     presente   decreto legislativo si  esprime il
          consiglio   di amministrazione di   cui alla  lettera    d)
          dell'art.    146 del  testo unico  approvato con  D.P.R. 10
          gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970,
          n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
            I rappresentanti elettivi  del personale sono fissati  in
          numero di quattro.
            Con  decreto del  Ministro dell'interno  saranno  dettate
          norme  per  l'elezione dei rappresentanti del personale  in
          modo da assicurare la presenza  di  almeno  un  funzionario
          appartenente   al  ruolo  dei  dirigenti  o  a  quello  dei
          commissari".
            - Il testo  dell'art. 69 del D.P.R.  24 aprile  1982,  n.
          335, e' il seguente:
            "Art.  69.    -  Sulle   questioni concernenti lo   stato
          giuridico  e la progressione  di  carriera del    personale
          non    direttivo di   cui  al presente decreto si esprimono
          specifiche commissioni, rispettivamente  per  il  personale
          del  ruolo  degli    ispettori,  per  quello  del ruolo dei
          sovrintendenti, e  per quello del   ruolo degli  assistenti
          ed  agenti,  presieduta da un  vice capo della polizia o da
          un  dirigente  generale  in     servizio     presso      il
          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza   e composte da
          quattro membri scelti  fra i dirigenti in  servizio  presso
          lo stesso dipartimento.
            Delle   predette      commissioni   fanno  parte  quattro
          rappresentanti del personale eletti  ai  sensi  dell'ultimo
          comma dell'art. 68.
            In   caso   di  parita'  di  voto  prevale  il  voto  del
          presidente.
            Le  funzioni  di  segretario   delle   commissioni   sono
          svolte  da funzionari della carriera direttiva.
            La  nomina    dei  componenti  e    dei  segretari  delle
          commissioni viene conferita  con  provvedimento  del   Capo
          della    polizia    -    direttore  generale della pubblica
          sicurezza.
            All'inizio di ogni  anno le commissioni  propongono    al
          consiglio  di  amministrazione  di   cui all'art.   68, per
          l'approvazione,  criteri di massima  che  verranno  seguiti
          negli    scrutini  per  merito  comparativo  e  per  merito
          assoluto".
           Nota all'art. 75-quinquies:
            - Il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121
          (Forze di polizia) e' il seguente:
            "Art.  16. -  Ai fini  della tutela  dell'ordine e  della
          sicurezza  pubblica,  oltre  alla    Polizia di Stato, sono
          forze  di polizia, fermi restando o rispettivi  ordinamenti
          e dipendenze:
            a)  l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio
          permanente di pubblica sicurezza;
            b)  il  Corpo   della  guardia  di   finanza   per     il
          concorso    al  mantenimento  dell'ordine e della sicurezza
          pubblica.
            Fatte salve le  rispettive attribuzioni e le    normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono essere chiamati a  concorrere  nell'espletamento di
          servizi  di  ordine e   sicurezza pubblica il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
            Le  forze  di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".