D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO­SCIENTIFICA O TECNICA

Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l’altro, alla determinazione dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico­-scientifica o tecnica;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art.1

(( (Istituzione di ruoli e carriera). ))

 

((1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell’interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-­scientifica o tecnica:

  1. a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  2. c) ruolo degli ispettori tecnici;
  3. d) carriera dei funzionari tecnici.
  4. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
  5. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell’unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico­amministrativo.
  6. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell’interno.))

AGGIORNAMENTO (7)

Il D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l’art. 40 comma 1) che “Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico­-scientifica o tecnica previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all’articolo 41”.

Art. 2.

Norme applicabili

Al personale appartenente ai ruoli ((e alla carriera)) di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L’equiparazione del personale dei ruoli ((e della carriera)) suddetti con quello che espleta funzioni di polizia ((anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,)) è fissata nella allegata tabella B.

Capo II

Art. 3.

(( (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). ))

 

((1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

agente tecnico;

agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.))

Art. 4.

(Mansioni ((del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici)) ).

  1. Il personale appartenente al ruolo ((degli agenti e assistenti tecnici)) svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico­ manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate.
  2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
  3. Al personale delle qualifiche ((di assistente tecnico e assistente capo tecnico)) possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico ­pratico di personale sottordinato.
  4. Gli appartenenti alle qualifiche ((di assistente tecnico e assistente capo tecnico)) possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

((4­bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

4­ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4­bis, il personale:

  1. a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  2. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art. 5.

((Nomina ad agente tecnico))

 

((1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.))

  1. L’idoneità fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. I vincitori del concorso sono nominati allievi ((agenti tecnici)) e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico­pratico della durata di quattro mesi (((…)).
  3. Possono essere inoltre nominati allievi ((agenti tecnici)), nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 , salvo quello relativo ai limiti di età.
  4. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace.
  5. Gli allievi ((agenti tecnici)) che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ((ai servizi di polizia)) sono nominati ((agenti tecnici)) in prova, secondo l’ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
  6. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

((8. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.))

Art. 6.

Promozione ad ((agente scelto tecnico))

La promozione ad ((agente scelto tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli ((agenti tecnici)) che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 9.

(Promozione ((ad assistente tecnico)) ).

  1. La promozione alla qualifica di ((assistente tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ((agente scelto tecnico)).

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).

 

Art. 11.

(( (Promozione ad assistente capo tecnico).))

((1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.))

Art. 11­bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 12.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ha disposto (con l’art. 5, comma 7) la soppressione del Capo III.

Art. 13.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ha disposto (con l’art. 5, comma 7) la soppressione del Capo III.

((Capo III))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).

Art. 20­bis.

(( (Ruolo dei sovrintendenti tecnici).))

((1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico)).

Art. 20­ter.

(Mansioni del personale appartenente al ruolo ((dei sovrintendenti tecnici)) ).

  1. Il personale appartenente al ruolo ((dei sovrintendenti tecnici)) svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute.
  2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
  3. Al personale della qualifica ((sovrintendente capo tecnico)), oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. ((In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.)) ((3­bis. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
  4. a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  5. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))
  6. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.

Art. 20­quater.

(( (Nomina a vice sovrintendente tecnico).))

 

((1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:

  1. a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico­professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l’impiego;
  2. b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico­professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico­professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
  3. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell’ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
  4. b) non abbia riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  5. Per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di qualifica e l’anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e l’anzianità anagrafica.
  6. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest’ultimo concorso.
  7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
  8. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d’esame, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.
  9. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.))

Art. 20­quinquies.

(( (Dimissione dal corso).))

 

((1. È dimesso dal corso di cui all’articolo 20­quater, il personale che:

  1. a) dichiara di rinunciare al corso;
  2. b) non supera gli esami di fine corso;
  3. c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell’ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico­fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 20­quater.
  4. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  5. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia­ direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’istituto.
  7. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
  8. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d’anzianità ed è restituito al servizio d’istituto.))

Art. 20­quinquies. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 20­sexies.

(( (Promozione a sovrintendente tecnico).))

((1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.))

Art. 20­septies.

(( (Promozione a sovrintendente capo tecnico).))

((1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.))

Art. 20­octies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

((Capo IV))

Art. 22.

(( ( Ruolo degli ispettori tecnici).))

 

((1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore tecnico; ispettore tecnico;

ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto direttore tecnico.))

Art. 23.

Mobilità nell’ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo ((degli ispettori tecnici))

E in facoltà dell’Amministrazione, nell’ipotesi di determinazione di un nuovo profilo ((o settore)) professionale nell’ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l’esercizio delle nuove mansioni.

((La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all’altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.))

Art. 24.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo ((degli ispettori tecnici)) )

  1. Il personale appartenente al ruolo ((degli ispettori tecnici))) svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.
  2. L’attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
  3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo ((degli ispettori tecnici))) possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell’ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta.
  4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo ((degli ispettori tecnici))) può sostituire il superiore gerarchico.
  5. Il personale appartenente alla ((qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico)) svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. ((Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.))

((5­bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

5­ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 5­bis, il personale:

  1. a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  2. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art. 25.

(Nomina a ((vice ispettore tecnico)) )

  1. La nomina alla qualifica di ((vice ispettore tecnico)) si consegue:
  2. a) ((nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno)), mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
  3. b) ((nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno)), mediante concorso interno per titoli ed esami.

((1­bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l’anno successivo.))

Art. 25­bis.

(Concorso pubblico per la nomina a ((vice ispettore tecnico)) )

  1. Al concorso pubblico di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, ((con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento)), e di specifico titolo di studio d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonchè, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ((ovvero laurea triennale)), tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
  2. Gli appartenenti al ((ruolo dei sovrintendenti tecnici)), possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purchè in possesso del titolo di studio e dell’eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
  3. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
  4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall’art. 24.
  5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè i diplomi o attestati di abilitazione all’esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
  6. Al termine delle prove d’esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
  7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un’unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

((8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all’articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico­professionale per l’assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d’onore.))

((8­bis. I vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.))

((9. Con decreto del capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.))

((10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l’ordine della graduatoria finale.))

Art. 25­ter.

(Concorso interno per la nomina a ((vice ispettore tecnico)) )

((1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico­pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico­professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonchè dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.))

  1. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo ((o settore)) professionale.
  2. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili ((o settori)) professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo ((o settore)) sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un’unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
  3. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico­professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione al corso.

((5. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.))

  1. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati ((vice ispettori tecnici)) secondo l’ordine di graduatorie dell’esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 25­quater.

(Dimissioni dal corso)

  1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico­professionale di cui agli articoli 25­bis e 25­ter il personale che:
  2. a) dichiara di rinunciare al corso;
  3. b) non supera gli esami di fine corso;
  4. c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell’ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico­fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato ((…)), dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
  5. Il personale di sesso femminile, la cui assenza ((oltre i limiti di cui al comma 1)) è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  6. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  7. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’istituto.
  8. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
  9. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato ((…)) che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell’anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti previsti.

Art. 25­quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).

Art. 28.

(Promozione a ((ispettore tecnico)) )

((1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all’articolo 25­bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all’articolo 25­bis, comma 8­bis.))

Art. 28­bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).

Art. 30.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).

Art. 31.

Promozione a ((ispettore capo tecnico))

  1. La promozione alla qualifica di ((ispettore capo tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ((ispettore tecnico)) che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31.1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 31­bis.

(( (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). ))

((1. L’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera ccc)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

“ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 31­bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’anno 2026 per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all’articolo 31­bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l’accesso al ruolo”.

Art. 31­ter.

((1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di

 

Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l’art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.))

Art. 31­quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 31­quinquies.

(( (Promozione a sostituto direttore tecnico). ))

((1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

  1. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere uu) e ccc)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

“uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici­sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all’articolo 31­quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione;”.

Art. 31­sexies.

(((Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)

 

  1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31­quater e

31­quinquies sono riassorbiti all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.))

Capo VI

Art. 32.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 33.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 34.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 )). ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal D. LGS. 3 maggio 2001, n. 201, ha disposto (con l’art. 69, comma 1­bis) che l’abrogazione del presente articolo decorre dal 15 marzo 2001.

Art. 35.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 )). ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal D. LGS. 3

maggio 2001, n. 201, ha disposto (con l’art. 69, comma 1­bis) che l’abrogazione del presente articolo decorre dal 15 marzo 2001.

Art. 36.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 )). ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal D. LGS. 3

maggio 2001, n. 201, ha disposto (con l’art. 69, comma 1­bis) che l’abrogazione del presente articolo decorre dal 15 marzo 2001.

Art. 37.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 )). ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal D. LGS. 3

maggio 2001, n. 201, ha disposto (con l’art. 69, comma 1­bis) che l’abrogazione del presente articolo decorre dal 15 marzo 2001.

Capo VII

Art. 38.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 39.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 41.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42.

(Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria)

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95)).

((2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.))

Art. 43.

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Art. 44.

Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico­logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza. All’inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l’approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 45.

Trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell’art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l’art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L’indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

TITOLO III

INQUADRAMENTO

Art. 46.

((Inquadramento

 

Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico­scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell’articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Nel caso in cui il numero del personale avente diritto

all’inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l’inquadramento in detti posti avverrà secondo l’anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma)). ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l’art. 13) che la

domanda prevista dal presente articolo, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della L. 668/1986.

Art. 47.

Modalità di inquadramento

L’inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell’allegata tabella, seguendo l’ordine di ruolo e conservando l’anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

L’inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

Art. 48.

 (((Inquadramento in un ruolo superiore

 

Il personale che in base ad atti formali dell’Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell’articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che in base ad atti formali dell’Amministrazione ­ risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell’articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso a detto ruolo.

L’accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purchè l’inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell’esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l’inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici)).

Art. 49.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53)).

Art. 50.

Prove pratiche

Le prove pratiche sono preordinate all’accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l’inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell’art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il termine per la presentazione della domanda per l’accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l’oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 51.

Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 39.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Art. 52.

Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico­scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all’art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

Il Ministro dell’interno per cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all’art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ((ad esaurimento del personale)) che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.

Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Art. 53.

Congedi e aspettative

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell’art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

Art. 53­bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).

Art. 54.

(((Disposizione transitoria sul trattamento economico

 

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell’articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico­scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l’articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo)).

Art. 55.

Disposizione finale

Il Ministro dell’interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall’art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

Art. 56. Clausola finanziaria

All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 115, della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI – ROGNONI – ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 23

Tabella A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI
Agente TecnicoAgente Tecnico Scelto

Assistente Tecnico

Assistente Tecnico Capo

n. 1.905(1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)

 

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
Vice Sovrintendente TecnicoSovrintendente Tecnico

Sovrintendente Tecnico Capo

n. 1.838(852 – a decorrere dal 1 gennaio 2027)
RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI
Vice Ispettore Tecnico|Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico Capo

Ispettore Tecnico Superiore

 

Sostituto Direttore Tecnico

n. 600

 

 

 

n. 300

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche Ingegneri Fisici Chimici Biologi Psicologi
Direttore tecnicoDirettore tecnico principale 70 70 (90)* 23 30 (40)* 25 (50)*

*Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027

Dirigente generale tecnico* 1* Direttore centrale nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo;consigliere ministeriale
* La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici 
Ruolo Ingegneri
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore tecnico 13 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico 25 vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza
Direttore tecnico superioreDirettore tecnico capo 102 vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato |nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di |area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione
Ruolo Fisici
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore tecnico 12 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico 20 vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza
Direttore tecnico superioreDirettore tecnico capo 100120 (*) vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato |nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di |area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di |area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione
* Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027 
Ruolo Chimici
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore tecnico 1 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico 2 (4)* vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparatonell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superioreDirettore tecnico capo 3240 (*) Vice direttore di divisione |o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito de dipartimento della pubblica| sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di ufficiterritoriali con funzioni strumentali e di supporto
*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027 
Ruolo Biologi
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore tecnico 1 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico 1 (3)* vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparatonell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superioreDirettore tecnico capo 3440 (*) Vice direttore di divisione |o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito de dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di ufficiterritoriali con funzioni strumentali e di supporto
*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027 
Ruolo Psicologi
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore tecnico 1 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Primo dirigente tecnico 1 (3)* vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparatonell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superioreDirettore tecnico capo 3560 (*) Vice direttore di divisione |o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito de dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione
*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027))

((18))

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 ha stabilito (con l’art. 1-bis) che “è istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli dì cui alla predetta tabella A”. Ha inoltre disposto che “nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità”.

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere ggg), hhh) e mmm)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto: […] ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all’articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell’ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto; hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; […] mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;”.

TABELLA B ((5))

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO­SCIENTIFICHE O TECNICHE

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente Operatore tecnico
Agente scelto Operatore tecnico scelto
Assistente Collaboratore tecnico
Assistente principale Collaboratore tecnico principale
Assistente capo Collaboratore tecnico capo
Vice sovrintendente Vice revisore tecnico
Sovrintendente Revisore tecnico
Sovrintendente principale Revisore tecnico principale
Sovrintendente capo Revisore tecnico capo
Vice ispettore Vice perito tecnico
Ispettore Perito tecnico
Ispettore principale Perito tecnico principale
Ispettore capo Perito tecnico capo
Vice commissario
Commissario Direttore tecnico
Commissario capo Direttore tecnico principale
Vice questore aggiunto Direttore tecnico capo
Primo dirigente Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. LGS. 12 maggio 1995, n. 197 ha disposto (con l’art. 9 comma 2) che la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 3 di seguito riportata:

TABELLA 3

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO­SCIENTIFICHE O TECNICHE.

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente Operatore tecnico
Agente scelto Operatore tecnico scelto
Assistente Collaboratore tecnico
Assistente capo Collaboratore tecnico capo
Vice Sovrintendente Vice revisore tecnico
Sovrintendente Revisore tecnico
Sovrintendente capo Revisore tecnico capo
Vice ispettore Vice perito tecnico
Ispettore Perito tecnico
Ispettore capo Perito tecnico capo
Ispettore superiore ­ Sostit. Uff. P.S. Perito tecnico superiore