D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l’altro, alla determinazione dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

  1. Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ((e la seguente carriera)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
  2. a) ruolo degli agenti e assistenti;
  3. b) ruolo dei sovrintendenti;
  4. c) ruolo degli ispettori;

((c­bis) carriera dei funzionari)).

  1. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli ((e alla predetta carriera)), nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. (15)

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l’art. 14, commi 1 e 2) che “Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:

vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale;

commissario capo del ruolo direttivo speciale;

vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale”.

Il predetto D.Lgs. ha, inoltre, disposto che “La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”.

Art. 2.

Dotazioni organiche

La dotazione organica dei ruoli ((e della carriera)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

Art. 3.

Gerarchia

  1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli ((e alla carriera)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: ((funzionari)), ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell’ambito dello stesso ruolo ((o della stessa carriera)) la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
  4. L’anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall’età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Capo II

Art. 4.

(( (Ruolo degli agenti ed assistenti)

 

  1. Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

agente;

agente scelto;

assistente;

assistente capo )).

Art. 5.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti)

  1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
  2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
  3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.

((3­bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

3­ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 3­bis, il personale:

  1. a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  2. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art. 6.

(Nomina ad agente)

  1. L’assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a) godimento dei diritti politici;

((b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento)); ((27))

  1. c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

((d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.));

  1. e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

((1­bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l’accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato­Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.))

  1. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  2. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all’immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell’ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
  3. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne faccino richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace.

((7. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale)). ((27))

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs.29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 3, comma 5) che “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24­quater, comma 6, 27, comma 7, 27­bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20­quater, comma 6, 25­bis, comma 1, 25­ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6­bis.

(( (Corsi di formazione per allievi agenti). ))

((1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all’applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

  1. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d’onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all’espletamento delle attività del secondo semestre.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi “Polizia di Stato­ Fiamme Oro”, conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
  3. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d’esame stabilite dal decreto del capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
  4. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
  5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
  6. Con decreto del capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d’esame, nonchè i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità)).

Art. 6­ter.

(Dimissioni dai corsi)

  1. Sono dimessi dal corso:
  2. a) gli allievi che non superino ((le prove d’esame di cui all’articolo 6­bis, comma 4));
  3. b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
  4. c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
  5. d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest’ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico­psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
  6. e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica ((di cui all’articolo 6­bis, comma 6)).
  7. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della “Polizia di Stato­Fiamme Oro” e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
  8. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  9. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
  10. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione.

Art. 6­quater.

(Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)

  1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base ((…)) di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell’ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza.
  2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l’interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
  3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all’articolo 6­bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi.

Art. 7.

Promozione ad agente scelto

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto,

mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all’art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121. ((16))

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n.

343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell’iniziale reclutamento è computato per intero.

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.LGS. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l’art. 15,

comma 2) che: “all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole “di cui all’articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6­ bis, ”.

Art. 8.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 9.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

 

Art. 10.

(( (Promozione ad assistente)

 

  1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto )).

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 12.

(Promozione ad assistente capo)

  1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto ((quattro anni)) di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

Art. 12­bis.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 13.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 15.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 ((13))

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la soppressione del Capo III.

((Capo III))

Art. 16.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 17.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 18.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 19.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 20.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 21.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 22.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 23.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 24.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 24­bis.

(( (Ruolo dei sovrintendenti)

 

  1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente;

sovrintendente;

sovrintendente capo )).

Art. 24­ter.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)

  1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
  2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l’esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
  3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti. ((In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali)).

((3­bis. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

  1. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))
  2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 24­quater.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

((1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;

  1. b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.))
  2. ((Alle procedure di cui al comma 1)) è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
  3. a) abbia riportato, nell’ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
  4. b) non abbia riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

((3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e l’anzianità anagrafica.))

((4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest’ultimo concorso.))

  1. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ((ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a) )), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

((6. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d’esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.)) ((27))

  1. I frequentatori che al tendine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. ((Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.)) (16)

((27))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che “Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24­quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24­quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b)”.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs.29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

  1. a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 24­quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto­legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24­quater, comma 1, lettere a) e b);

[…]”

Ha inoltre disposto (con l’art. 3, comma 5) che “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24­quater, comma 6, 27, comma 7, 27­bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20­quater, comma 6, 25­ bis, comma 1, 25­ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Art. 24­quinquies.

(Dimissioni dal corso)

  1. È dimesso dai corsi di cui all’articolo 24­quater, il personale che:
  2. a) dichiara di rinunciare al corso;
  3. b) non supera gli esami di fine corso;
  4. c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso ((per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio)). Nell’ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico­fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste ((per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 24­quater)).
  5. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  6. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  7. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell’Istituto.
  8. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
  9. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d’anzianità ed è restituito al servizio d’istituto.

Art. 24­quinquies.1.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 24­sexies.

(Promozione a sovrintendente)

  1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica. (16)

­­­­­­­­­­­­­­­

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, citando erroneamente l’art. 24­sexies, anzichè l’art. 24­quinquies.1 del presente D.P.R., ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 24­sexies.

Art. 24­septies.

(Promozione e sovrintendente capo)

  1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante ((scrutinio per merito assoluto)) al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24­octies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

((Capo IV))

Art. 25.

(Ruolo degli ispettori)

  1. ((Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche)), che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore;

ispettore;

ispettore capo;

((ispettore superiore; sostituto commissario.))

Art. 26.

(Funzioni degli ispettori)

  1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
  2. Nell’espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
  3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
  4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.

((5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.))

((5­bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

5­ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 5­bis, il personale:

  1. a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  2. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art. 27.

(Nomina a vice ispettore)

  1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
  2. a) ((nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno)), mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27­bis e 27­ter, e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell’art. 5 del decreto­legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; ((27)) b) ((nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno)), mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di ((un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni)), del titolo di studio di cui all’articolo 27­bis, comma 1, lettera d) e che, nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

((1­bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).))

  1. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
  2. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d’istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
  3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 24­quinquies.
  5. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione.

((7. Con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.)) ((27)) (16)

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l’art. 13, commi 1 e 2) che “Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:

  1. a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27­bis e 27­ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;
  2. b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”, sulla base delle seguenti aliquote:

1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27­bis, 27­ter e 27­quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

  1. d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017.”

Ha inoltre disposto (con l’art. 3, comma 5) che “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24­quater, comma 6, 27, comma 7, 27­bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20­quater, comma 6, 25­ bis, comma 1, 25­ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 27­bis.

(Nomina a vice ispettore di polizia)

  1. L’assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a) godimento dei diritti politici;

((b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento));

  1. c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  2. d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
  3. e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
  4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.
  5. A perita di merito l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente.

4 Al concorso non sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

  1. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 27­ter.

(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)

  1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l’apposito istituto, ((un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché)) alla loro formazione tecnico­professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa.
  2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

((3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.))

((4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l’ordine della graduatoria finale.))

((5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d’onore.))

((6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d’istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3)).

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

Art. 27­quater.

(( (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)

 

  1. Sono dimessi dal corso di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
  2. a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
  3. b) dichiarano di rinunciare al corso;
  4. c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
  5. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  6. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  7. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’istituto.
  8. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato. ))

Art. 27­quinquies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 28.

(Promozioni a ispettore)

  1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, ((oltre al primo biennio di corso di cui all’articolo 27­ter)).

Art. 28­bis.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 29.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 30.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 31.

(Promozione a ispettore capo)

  1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto (( mediante scrutino per merito assoluto )), al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31.1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 31­bis.

(( (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).))

((1. L’accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.)) ((27))

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera s)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

  1. s) fino all’anno 2026, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all’articolo 31­bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto”.

Art. 31­ter.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 31­quater.

(( (Promozione a sostituto commissario).))

(( 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.)) ((27))

AGGIORNAMENTO (22)

Il D. LGS. 30 maggio 2003, n. 193, ha disposto (con l’art. 8, comma 7, lettera a)) che la modifica del primo comma del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera M)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

  1. m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori­sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all’articolo 31­quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione;”.

Art. 31­quinquies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Capo VI

Art. 32.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 33.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 35.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 36.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Capo VII

Art. 38.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 39.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 41.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 42.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 43.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 44.

Collocamento a riposo d’ufficio dei primi dirigenti

I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l’interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico. ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre ­ 11 dicembre 1989, n. 531 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 45.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 46.

Collocamento a riposo d’ufficio

Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI DI STATO

Capo I

Art. 47.

Diritti e doveri

I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono

previsti e disciplinati dal capo V della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonchè dalle norme del presente decreto legislativo.

Art. 48.

Obbligo di residenza

Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o reparto cui è destinato.

Il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Art. 49.

Congedi

I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 ha disposto (con l’art. 8) che a

parziale modifica dell’art. 49 del presente decreto del Presidente della Repubblica, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio è elevato a 35 giorni.

Art. 50.

Incompatibilità

Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.

Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell’ufficio da lui delegato.

Art. 51.

Diffida

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall’art. 50, viene diffidato dal Ministro dell’interno, o dal capo dell’ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall’impiego. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell’interno, sentito ((il)) consiglio di amministrazione. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l’eventuale azione disciplinare.

Art. 52.

Aspettativa

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l’aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

((Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa)).

Art. 53.

Mandato amministrativo o politico

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall’art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell’ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all’espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all’orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Art. 54.

Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell’art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.

Art. 55.

Trasferimenti

I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell’interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l’Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l’elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. ((27))

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza.

­­­­­­­­­­­­­

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera aaa)) che “Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[…]

aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio”.

Art. 56.

Comando presso altra amministrazione

Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l’interessato ed il consiglio di amministrazione.

Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l’assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 57.

Collocamento fuori ruolo

Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 58.

Cause di cessazione dal servizio

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 59.

Richiamo in servizio

((Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell’interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell’interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all’articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo)).

Art. 60.

Riammissione in servizio

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall’art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità. ((14))

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 ­ 9 luglio 1999, n. 284 (in

G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 2.

Capo II

Art. 61.

Norme relative agli scrutini

Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell’impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 62.

Rapporti informativi

Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di “ottimo”, “distinto”, “buono”, “mediocre” o “insufficiente”.

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell’anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a “buono”.

Con decreto del Ministro dell’interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell’impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

1) competenza professionale;

2) capacità di risoluzione;

3) capacità organizzativa;

4) qualità dell’attività svolta;

5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall’organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.

Art. 63.

Giudizio complessivo

L’organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all’ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L’appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 64.

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:

  1. a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
  2. b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
  3. c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia;
  4. d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
  5. e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l’ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all’art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell’ufficio predetto. Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell’articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell’ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all’emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia­direttore generale della pubblica sicurezza. ((Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall’anno 2002, in relazione all’attività svolta nell’anno 2001.))

Art. 65.

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale

in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell’art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è compilato:

  1. a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
  2. b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell’ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
  3. c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell’ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;
  4. d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti,

dal funzionario dall’ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell’ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

(( Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 )).

Art. 66.

(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

 

  1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all’emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia ­ Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ))

Art. 67.

Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l’art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 68.

Consiglio di amministrazione

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell’art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell’interno saranno dettate norme per l’elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69.

Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza.

All’inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all’art. 68, per l’approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 70.

Preposizione all’istituto superiore di polizia ed alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia

I dirigenti generali dell’Amministrazione civile dell’interno,  provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all’istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Capo III

Art. 71.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, agli assistenti principali che nell’esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 72.

Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 73.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori ((agli ispettori capo e agli ispettori superiori)) i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

((Al personale con qualifica di sostituto commissario)), che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 74.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti ((alla carriera dei funzionari))

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ((, ai vice questori)) ed ai primi dirigenti che nell’esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

Art. 75.

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell’ufficio o del reparto.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 ((e della commissione per la progressione in carriera)), secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all’assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

Un’ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Capo IV

Art. 76.

Richiamo in caso di mobilitazione

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all’art. 59.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

Il personale destituito dal servizio ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 77.

Accertamenti medico­legali

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall’art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico­legali ((e le relative procedure)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

((Per la concessione dell’equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)).

Art. 78.

Orario di servizio

Ai sensi del secondo comma dell’art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l’orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 79.

Tessera di riconoscimento

Agli appartenenti ((ai)) ruoli di cui all’art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.

La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell’art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché ai vice capo della Polizia.

Art. 80.

Norme particolari

I direttori dell’ufficio di cui alla lettera a) dell’art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell’ufficio centrale ispettivo, nonchè quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza ­, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.

Il direttore dell’ufficio di cui alla lettera a) dell’art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all’attività di coordinamento e pianificazione.

Art. 81.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82.

Clausola finanziaria

All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI ­ ROGNONI ­ ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 14

TABELLE ALLEGATE

CAPO I – REVISIONE DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

Tabella 1

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante: “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”.

Tabella A

Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica e di funzione Funzione
C Dirigente generale di pubblica sicurezza 27  Direttore di direzione o ufficio centrale nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza
D Dirigente superiore 195 Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia
E Primo dirigente 709(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027) Vicario del questore; responsabile del controllo di gestione delle questure di particolare rilevanza; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali
Vice questoree Vice questore aggiunto 1.600(1.300 a decorrere dal 1 gennaio 2027) Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di area di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice dirigente o dirigente di area di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente di ufficio territoriale a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di area di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di area di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di area di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine di particolare rilevanza; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
Commissario capo CommissarioVice Commissario 1.969(1.550 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Dotazione complessiva Carriera funzionari 4.500

(3.700 a decorrere dal 1 gennaio 2027)

Ruolo degli ispettori
Vice ispettoreIspettore

Ispettore capo

Ispettore superiore- sostituto ufficiale di p.s.

 

18.201

18.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)

Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza 6.000
Dotazione complessiva ispettori 24.201

24.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)

Ruolo dei sovrintendenti
Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente capo 21.562(24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021)
Ruolo degli agenti e assistenti
AgenteAgente scelto Assistente Assistente capo 50.270

TABELLA 2

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante: “Ordinamento del personale della Polizia di Stato”.

“TABELLA A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI
Agente TecnicoAgente Tecnico Scelto

Assistente Tecnico

Assistente Tecnico Capo

n. 1.905

(1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
Vice Sovrintendente TecnicoSovrintendente Tecnico

Sovrintendente Tecnico Capo

n. 1.838(852 – a decorrere dal 1 gennaio 2027
RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI
Vice Ispettore TecnicoIspettore Tecnico

Ispettore Tecnico Capo

Ispettore Tecnico Superiore

n. 600
Sostituto Direttore Tecnico n. 300

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

TABELLA 3

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante: “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”.

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale                                    130

Medico principale

“TABELLA A

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale                     5

Medico veterinario principale

 

TABELLA 4

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”

“TABELLA A

Nota: continuano a far parte dell’organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:

1) 2° Clarinetto piccolo Lab

2) 2° Saxofono soprano Sib

3) 1a Tromba in Sib basso

TABELLA 5

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella B, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”.

“TABELLA B

TABELLA 6

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella C, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”.

“TABELLA C

TABELLA 7

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella F, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”.

“TABELLA F

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA’ TECNICO- SCIENTIFICA O TECNICA)

TABELLA 8

(Articolo 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella G, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”.

“TABELLA G

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

TABELLA 9

(Articolo 3, comma 1)

Introduce la Tabella G-bis, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: “Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato”.

“TABELLA G-bis

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL VICE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

TABELLA A

(Articolo 2, comma 1, lettera n)

TABELLA B

(Articolo 2, comma 1, lettera vv)