OGGETTO: d. Igs. 81/08 – Individuazione del preposto.

Come noto, nel tempo la disciplina prevenzionistica ha responsabilizzato tutti i
soggetti della cosiddetta “/ine” aziendale attraverso una distribuzione “a cascata” degli
obblighi di sicurezza che ha condotto ad una quadripartizione degli stessi tra datore di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Tra questi, il preposto svolge la funzione essenziale del controllo e della vigilanza,
ed è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui
competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad
esso demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure
proprio.

All’articolo 2, comma 1 /err. e) del d.igs. 81/08 (TUSL) è specificato che trattasi
di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Similmente, l’art. 3 comma 1, /er:. bd), del D.M. n. 127/2019 (Individuazione dei
dirigenti e preposti) lo definisce “soggetto che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale dipendente, anche
temporanea, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato
sulla base dell’organizzazione dell’ufficio”.

Le sue attribuzioni sono dettagliate all’art. 19 del TUSL che dispone che i preposti devono:

  • sovrintenderee vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
    obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali în materia di salute e
    sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
    protezione individuale messi a loro disposizione,
  • in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle
    disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della
    protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
    non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • incaso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della
    inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di
    ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,
    interrompere temporaneamente — l’attività e, comunque, segnalare
    tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Ebbene, stante quanto sancito dalla norma1 , il datore di lavoro, “che esercita
l’attività di cui all’articolo 3, ed ì dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite”, devono individuare il preposto o
i preposti.

Sì tratta, in effetti, di individuare formalmente quei soggetti che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura –
dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività dei lavoratori e garantiscono
l’attuazione delle direttive ricevute, esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Invero ie peculiarità organizzative della Polizia di Stato rendono agevolmente
individuabile la figura prevenzionale di specie sulla base dell’incarico e del ruolo svolti.

A mero titolo esemplificativo, nei servizi continuativi o che si articolano con una
turnazione del personale, si potrà, di fatto, individuare agevolmente il preposto nel
soggetto che è chiamato a svolgere un ruolo di sovrintendenza e di coordinamento degli
altri dipendenti2 . Il criterio in parola, risponderà anche ad esigenze di organizzazione e di
trasparenza all’interno dell’unità lavorativa e di chiarezza nei rapporti con i lavoratori, ai
fini di una immediata identificazione del loro interlocutore.

Atteso che il d.lgs. 81/08 non fornisce alcuna indicazione in meritc alle modalità
di individuazione del preposto, che pertanto sono da intendersi rimesse in capo al datore
di lavoro, l’adempimento in parola potrà quindi essere formalizzato, in termini generali,
per quel che attiene le attività ordinarie, in un allegato al documento di valutazione dei
rischi, per dare evidenza che il datore di lavoro abbia provveduto a mettere in piedi un
sistema di gestione della sicurezza aziendale, strutturato ed organizzato, secondo criteri
chiari e adottabili in ognuno di detti contesti.

Invece, nelle attività caratterizzate dall’esposizione a fattori di rischio specifici
che richiedono dedicate procedure di sicurezza e conoscenze tecniche particolari – quali
ad esempio quelle di polizia scientifica, di gestione dei poligoni di tiro, di artificiere, o
che comportino l’utilizzo di apparecchiature che emettono agenti pericolosi per la salute
(ad esempio fonti radiogene) – sarà necessario provvedere ad una individuazione del
preposto secondo criteri che non comprendano soltanto la qualifica e la posizione
gerarchica, ma anche la competenza, l’esperienza e la specifica formazione.

Premesso quanto sopra, nel sottolineare l’importanza dell’adempimento in
questione, si segnala che ogni eventuale richiesta di chiarimento potrà essere trasmessa
alla 3* Divisione del Servizio Affari Generali di Sanità- dipps017.0103@pecps.interno.it.

1. Art. 18 TUSL.
2. Ad esempio: addetti ai servizi amministrativi (con contatto e senza contatto con il pubblico), addetti alle
sale operative e/o centralini, addetti alla manutenzione dei mezzi, addetti ai servizi esterni (servizi auto e
moto montati di prevenzione e controllo del territorio, servizi scorte, servizi di vigilanza fissa, servizi di
ordine pubblico, archivisti).

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