OGGETTO: Beneficio stipendiale per nascita figli.
Art. 22, comma 1, del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, sostituito dalla
legge di conversione del 3 gennaio 1939, n. 1.
Art. 45, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 con
rinvio all’art. 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte degli uffici
amministrativo contabili territoriali della Polizia di Stato nonché alcune sollecitazioni
di sigle sindacali circa le procedure di attribuzione del beneficio di cui all’oggetto, si
rappresenta quanto segue.

Il Regio Decreto Legge 21 agosto 1937, n.1542, convertito con Legge 3
gennaio 1939, n. 1, all’art.22 ha previsto, al primo comma, che “Nei riguardi dei
dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento
autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le
disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla
data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la
nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese
successivo”.

L’art. 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 così recita: “A/
personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici
previste dall’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito
dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1”.

In base a tali disposizioni normative è stata prevista, alla nascita di un figlio,
la concessione anticipata dell’incremento del trattamento economico per classi e
scatti. Condizione indispensabile per godere di tale beneficio è, quindi, che il
sistema stipendiale sia articolato in aumenti periodici.

L’art. 3 del D.P.R. 150/1987 ha istituito la Retribuzione Individuale di
Anzianità in luogo della progressione economica per classi e scatti. In sostanza a
partire dal 01.01.1987, per il personale cd. “contrattualizzato” non risulta più
possibile procedere all’attribuzione degli incrementi biennali secondo le modalità
precedentemente vigenti. Tale progressione rimane applicabile, invece, al
personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale.

Il beneficio di che trattasi, attribuibile al solo personale con qualifica
dirigenziale al momento della nascita del figlio, si sostanzia nella corresponsione di
uno scatto convenzionale pari al 2,50% dello stipendio in godimento, riassorbibile
con il primo aumento periodico successivo.

La corresponsione del citato beneficio è soggetta alla prescrizione
quinquennale.

Le modalità operative dell’attribuzione, già indicate con la comunicazione
Cenaps n. A06.2019 del 20 giugno 2019, si attuano attraverso la segnalazione, da
parte degli uffici amministrativo contabili territoriali, della data di nascita del figlio
con il codice 01, già presente nella maschera Cenaps TR11.

Sl invitano gli uffici in indirizzo voler comunicare quanto sopra esposto al
personale dipendente.

La circolare