Oggetto: accesso alla qualifica di ispettore superiore e alla carriera dei funzionari — titoli di studio. – richiesta promuovimento intervento normativo.

Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente la problematica afferente ai
titoli di studio per l’accesso alle qualifiche di commissario e di ispettore superiore, la
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato
ha fornito i seguenti elementi di risposta.

Per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico e
concorso interno, gli artt. 3, comma 2, e 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, prevedono come requisito per la partecipazione alle procedure selettive il
possesso di lauree magistrali/specialistiche e triennali “a contenuto giuridico”,
considerandosi tali le lauree conseguite “sulla base di un numero di crediti formativi
universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore
a due terzi del totale, considerando esclusivamente î crediti acquisiti mediante
superamento di esami in trentesimi”.

Le disposizioni in argomento hanno inteso circoscrivere l’accesso alla carriera dei
funzionari della Polizia di Stato ai candidati in possesso di un’apposita preparazione a

contenuto giuridico, acquisita mediante un mirato percorso universitario, articolato in
specifiche attività formative nel settore scientifico-disciplinare IUS, in relazione ai
peculiari compiti che tali funzionari sono chiamati a svolgere e alle connesse
responsabilità che questi vanno ad assumere.

Proprio in tale ottica, la norma è andata a fissare uno specifico criterio, con una
“soglia percentuale” per la determinazione del corso di laurea richiesto per l’accesso alla
carriera, non più fondato sull’indicazione nominativa, con decreti ministeriali, delle
“classi di laurea”, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ma sull’intensità dell’effettivo contenuto giuridico del
corso stesso.

Le richiamate disposizioni legislative si attagliano all’attuale sistema
dell’autonomia universitaria, secondo cui ciascun ateneo può scegliere, ai sensi del sopra
richiamato decreto ministeriale, come modulare il singolo corso di laurea, purché questo
risponda ai requisiti di appartenenza ad una specifica “classe di laurea”. Infatti il predetto
criterio si connota per la sua flessibilità, in quanto prevede un “range” nel quale
individuare le lauree a contenuto giuridico, tali da offrire il patrimonio conoscitivo
necessario per attendere ai compiti del funzionario della Polizia di Stato.

Le caratteristiche di cui al citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n.334/2000, sussistono,
ad oggi, soltanto nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), nella
laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), alle quali è equiparata
esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509).

Considerazioni analoghe si ripropongono in merito ai concorsi straordinari per
l’accesso alla qualifica di ispettore superiore. Come noto, l’art. 2, comma], lettera r-bis)
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – disposizione inserita dall’art. 36, comma
I, lettera t) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, c.d. “secondo correttivo” al
riordino delle carriere – ha previsto che vengano banditi negli anni 2026 e 2027 due
concorsi straordinari per 1.200 posti ciascuno di ispettore superiore, riservati a coloro che,
alla data del bando, apparterranno al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia. La norma, con riguardo ai requisiti di partecipazione,
espressamente richiede il possesso “di una delle lauree di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334”, che, come sopra anticipato, prevede come
requisito minimo per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia per concorso interno,
le lauree triennali a contenuto giuridico, circoscrivendole a quelle conseguite “sulla base
di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-
disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i
crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”.

Anche in tal caso, il titolo di studio richiesto risponde all’esigenza di garantire
l’adeguata preparazione giuridica dei candidati e assicurare al contempo una regola
generale, che, nella più disparata moltitudine di corsi di laurea istituiti presso i vari atenei
italiani nell’esercizio della loro autonomia didattica, consegni un criterio oggettivo di
valutazione sia alle commissioni esaminatrici sia ai partecipanti ai concorsi per l’accesso
al ruoli e le carriere del personale che espleta funzioni di polizia.

Le suesposte considerazioni sono valide altresì per lo scrutinio per merito
comparativo per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore disciplinato, a regime,
dall’art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che
contiene anch’esso un rinvio all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 334/2000; per
completezza, è stato, altresi, riferito che, nell’attuale fase transitoria e fino al 2026, per il
predetto scrutinio non è richiesto il possesso della laurea, per specifica deroga apposta
dall’art. 2, lett. s), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Infine è stato rappresentato che l’illustrata normativa vigente in materia non
consente di integrare 1 crediti IUS già inclusi nel titolo posseduto attraverso ulteriori
crediti formativi conseguiti nell’ambito di master universitari post-laurea, in quanto la
predetta “soglia percentuale” dei due terzi dei crediti formativi si riferisce
esclusivamente al corso di laurea.


Di seguito la nostra lettera


Oggetto: accesso alla qualifica di ispettore superiore e alla carriera dei funzionari — titoli di studio. – richiesta promuovimento intervento normativo.

Signora Direttore,

di seguito alle nostre note n. 228 del 15 marzo 2021 e n. 356 del 31 marzo
successivo, con riferimento a codesta risposta pari oggetto n. 555/V-RS/Area 14, prot. N. 3001, del 10
giugno 2021, siamo a ribadire che la selezione dei titoli di studio richiesti per partecipare alle procedure
relative all’accesso alla qualifica e alla carriera in oggetto a nostro avviso non è conforme ai principi di
ragionevolezza e legittimo affidamento.

In primis sì ritiene incomprensibile che venga richiesto un titolo di studio diverso per accedere ad
una determinata qualifica in seno ad un medesimo ruolo, a maggior ragione se detta qualifica non è
neppure quella apicale del ruolo: 11 riferimento è all’obbligo di possedere una determinata laurea triennale
per poter diventare ispettore superiore a partire dal 2026 sia mediante scrutinio che mediante uno dei due
concorsi straordinari annuali da 1.200 posti cadauno previsti per 11 2026 e 2027.

Ove mai, per l’accesso a quella qualifica, s1 continui a ritenere indispensabile 11 possesso di un
titolo di studio universitario, nel determinare quale debba essere vanno comunque applicati con coerenza
1 principi generali dell’Ordinamento e, quindi, in virtù degli stessi principi di ragionevolezza e
affidamento che hanno fatto aggiungere alla laurea in scienze giuridiche (L -14) quella in scienze
dell’investigazione (L-24), va a nostro avviso aggiunta anche quella in scienze politiche (L-36).

Non pochi appartenenti alla Polizia di Stato s1 erano infatti iscritti a quel corsi di laurea ed hanno
studiato per molti anni con impegno e sacrifici anche economici proprio per coronare il sogno di
progredire all’interno della Polizia di Stato basandosi sul fatto che, fino al riordino, la laurea magistrale
o specialistica ovvero vecchio ordinamento in scienze politiche era tra quelle valide per la partecipazione
al concorsi per l’accesso alla carriera del funzionari.

Si chiede pertanto di voler promuovere un intervento normativo che escluda la necessità di un
titolo di studio universitario per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore ovvero, in subordine, che a
tal fine siano utili tutte le lauree triennali o, almeno, la laurea triennale in scienze politiche.

Per analoghe considerazioni si chiede che la laurea triennale in scienze politiche sia utile per la
partecipazione al concorsi interni per l’accesso alla carriera dei funzionari che espletano attività di polizia
e che la laurea magistrale o specialistica ovvero vecchio ordinamento in scienze politiche sia utile per la
partecipazione al concorsi pubblici per l’accesso alla medesima carriera.

Qualora, infine, s1 confermasse ulteriormente l’esigenza di aver conseguito— sui 180 cfu richiesti
in totale per conseguire una laurea triennale — almeno 120 crediti formativi universitari in discipline
afferenti al settore scientifico disciplinare «[US», andrebbe quantomeno consentito di integrare quelli
conseguiti all’interno del percorso che ha portato alla laurea con ulteriori altri da poter conseguire
mediante master o dottorati di ricerca.

In maniera del tutto analoga, se si confermasse ulteriormente l’esigenza di aver conseguito— sui
300 cfu richiesti in totale per conseguire una laurea magistrale o specialistica — almeno 200 crediti
formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico disciplinare «IUS», andrebbe
quantomeno consentito di integrare quelli conseguiti all’interno del percorso che ha portato alla laurea
con ulteriori altri da poter conseguire mediante master o dottorati di ricerca.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

La risposta

La lettera