DECORRENZA GIURIDICA DELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE TECNICO. LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE LE CENSURE. PURTROPPO AVEVAMO RAGIONE
Care Colleghe e Cari Colleghi,
con la sentenza n. 140 del 21 luglio 2026 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico, rimessa al suo esame dal Consiglio di Stato, dichiarando non fondate le censure. Resta dunque ferma, purtroppo, per i vincitori dei tre concorsi straordinari banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, la decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione tecnico-professionale e con essa l’inquadramento a suo tempo disposto nei confronti di circa novecento colleghi.
Tre sono i passaggi che sorreggono la decisione. L’anzianità giuridica, in primo luogo, non incide né sulle promozioni interne al ruolo, che valorizzano il solo servizio effettivo nella qualifica, né sul trattamento economico. Il riordino, inoltre, ha azzerato le vacanze e prodotto un sovrannumero, sicché le promozioni future potranno riferirsi soltanto a vacanze posteriori e la loro retrodatazione non produrrà alcuno scavalcamento in ruolo. Le situazioni poste a confronto, infine, non sono state ritenute omogenee: i concorsi straordinari, nati per sanare vacanze eccezionalmente risalenti, sono stati assistiti da condizioni di favore non replicate altrove — posti eccedenti l’organico, selezione per soli titoli, garanzia della sede e riserva integrale agli assistenti capo tecnici — e la retrodatazione, ha osservato la Consulta, non deve spingersi fino a generare anzianità fittizie dissociate dal superamento del concorso.
Riteniamo utile ricordare, per completezza e non per rivendicazione, che questa Organizzazione ebbe modo di esprimersi sulla materia già nel 2022, con i comunicati del 9 giugno e del 14 luglio, nei quali — sulla scorta del parere reso dal nostro legale e della giurisprudenza amministrativa allora consolidata — rappresentammo che purtroppo non si ravvisavano i presupposti strettamente utili per una fondata iniziativa contenziosa e invitammo i colleghi alla prudenza, anche in considerazione del rischio di condanna alle spese di lite. Fu una scelta difficile e impopolare (è sempre più facile cavalcare il malcontento e le aspettative del personale, che dire loro la cruda verità), assunta nella consapevolezza che la trasparenza verso gli iscritti vale sempre più del consenso immediato.
Ciò detto, esprimiamo il nostro sincero dispiacere per l’esito del giudizio. Le aspettative dei colleghi vincitori dei tre concorsi straordinari erano fondate su una percezione di equità che non può essere liquidata come infondata soltanto perché non ha trovato accoglimento sul piano della legittimità costituzionale. Il rammarico non è attenuato dal fatto di avere a suo tempo prospettato uno scenario analogo: nessuna previsione corretta compensa un risultato che avremmo preferito diverso, e la nostra vicinanza va a quanti hanno confidato nel giudizio e ne escono delusi.
Va, peraltro, sottolineato un elemento che la sentenza consegna al futuro e che non deve andare disperso. La Corte ha affermato in termini espliciti che l’inquadramento disposto per i vincitori dei concorsi straordinari non li espone ad alcuno scavalcamento, né da parte dei futuri vincitori dei concorsi nel ruolo tecnico né da parte dei colleghi del ruolo ordinario. Si tratta di un’acquisizione di rilievo, che consolida la posizione in ruolo dei nostri colleghi e alla quale faremo riferimento in ogni sede in cui la questione dovesse essere nuovamente posta.
Resta ferma la nostra attenzione sui profili che la pronuncia non tocca e che appartengono alla sede propria della contrattazione e del confronto con l’Amministrazione: la valorizzazione del ruolo tecnico-scientifico e professionale, la coerenza delle dotazioni organiche con i compiti effettivamente assolti e la piena parificazione delle prospettive di carriera. È su questo terreno che continueremo a operare.
Roma, 1° settembre 2026
COMITATO NAZIONALE TECNICI












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