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	<title>congedo parentale Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>congedo parentale Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 161 Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 6 maggio 2025.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 161 Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 6 maggio 2025. Allegati: 1 Sono giunti, nel tempo, diversi quesiti in materia di riconoscibilità dei benefici previsti dalla legge a tutela della genitorialità in favore delle coppie omogenitoriali, ossia i formate [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 161<br />
Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 6 maggio 2025.<br />
Allegati: 1</h3>
<p>Sono giunti, nel tempo, diversi quesiti in materia di riconoscibilità dei benefici previsti dalla legge a tutela della genitorialità in favore delle coppie omogenitoriali, ossia i formate da persone dello stesso sesso.</p>
<p>Le questioni prospettate hanno avuto ad oggetto, periopiù, le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante, per l&#8217;appunto, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e,<br />
segnatamente, la legittimazione a fruire dei benefici ivi previsti da parte del genitore non biologico e, dunque, non immediatamente riconducibile alle nozioni tradizionali di ‘padre’ o di “madre”.</p>
<p>La principale questione si è posta in relazione all&#8217;art. 27-his del menzionato testo unico, che nel riconoscere il congedo di paternità obbligatorio con esclusivo riferimento al padre. ha farto sorgere dubbi circa la sua applicabilità al genitore non biologico di una coppia omogenitoriale, formata da due donne, nel caso di riconoscimento legale del suo rapporto con il minore.</p>
<p>Involgendo la tematica profili di rilevanza costituzionale, è stata sollevata la relativa questione di legittimità, rispetto alla citata disposizione. All&#8217;esito del relativo giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza del 6 maggio 2025. n. 115, che per pronto riscontro si allega, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 27-bis” del d.lgs. n.</p>
<p>151/2001 “nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice. genitore intenzionale. in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stare civile”.</p>
<p>A siffatta conclusione, orientata a garantire fa più ampia tutela del minore la Consulta è pervenuta ritenendo che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all&#8217;interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l&#8217;impegno dì cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.”</p>
<p>Ciò in quanto l&#8217;elemento che rileva ai fini della fruizione degli istituti giuridici posti a presidio del minore è quello della “titolarità di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze [del minore] che l&#8217;ordinamento considera inscindibilmente legati all&#8217;esercizio di responsabilità genitoriale (-..) [ed în ragione del quale] detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità”.</p>
<p>La sussistenza di tale progetto di genitorialità può essere riscontrata, anzitutto. dagli atti di stato civile: così, ad esempio, sono da considerarsi genitori le persone dello stesso sessa che formano la coppia omogenitoriale, le quali, dai registri dello stato civile, risultino essere genitori del minore.</p>
<p>La Consulta, alla luce del principio di ordine pubblico internazionale, ha ritenuto di dover riconoscere il rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, anchequando fondato su un titolo estero registrato agli atti di stato civile. Ne sono esempi i casi<br />
di “trascrizione di un atto dì nascita formato all&#8217;estero con l&#8217;indicazione di due madri o di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di due donne 0, ancora. nella diversa ipotesi di adozione in casi particolari per la cosiddetta madre intenzionale art. 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983 in caso dì PMA (acronimo di &#8220;procreazione medicalmente assistita”) eseguita all&#8217;estero”</p>
<p>Premesso che le richieste di parere pervenute a questa Direzione centrale sulla specifica tematica si intendono riscontrate con la diramazione della presente circolare, consultabile sul portale Duppiavela, si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione<br />
a tutto li personale dipendente.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/wmZGQJzC#Q7ANictplfqGc9lbB1fiT0g98Kuk9Gt3lwITvzoC12A" target="_blank" rel="noopener">La circolare in pdf </a></p>
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		<title>Prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. — Applicabilità al personale della Polizia di Stato.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. — Applicabilità al personale della Polizia di Stato. Si forniscono, a seguito di approfondimenti interistituzionali, indicazioni in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. — Applicabilità al personale della Polizia di Stato.</h3>
<p>Si forniscono, a seguito di approfondimenti interistituzionali, indicazioni in ordine alla novella in oggetto, la quale ha innalzato, per il secondo mese di congedo parentale, il trattamento economico al 60% della retribuzione (80% soltanto per il corrente anno).<br />
Conformemente ai pareri resi dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato (IGOP) e dal Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la pubblicam amministrazione, si rappresenta che la norma trova applicazione anche al personale della Polizia di Stato nella misura in cui il beneficio non risulti assorbito dal più favorevole trattamento di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.</p>
<p>Pertanto, anche a fini riepilogativi, si rappresenta che il personale della Polizia di Stato con figli — nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella in oggetto, e della sopra richiamata normativa speciale — può avvalersi del congedo parentale:</p>
<ul>
<li>per45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, con commutazione del congedo<br />
parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione. Questo<br />
trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo<br />
genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia<br />
di Stato;</li>
<li>per 15 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo il 60% della<br />
retribuzione (80% nel solo 2024), fino al sesto anno di età del minore. Si precisa<br />
che il beneficio è applicabile ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo<br />
di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e che è fruibile<br />
dagli stessi in alternativa fra loro (ne deriva che al genitore che non fruisce dei<br />
giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il<br />
corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già<br />
previsti in precedenza);</li>
<li>per un mese, fino al dodicesimo anno di età del minore, per ciascun genitore,<br />
percependo il 30% della retribuzione;</li>
<li>per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori,<br />
percependo il 30% della retribuzione;</li>
<li>per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all’articolo 32 del<br />
d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d’indennità, salvo quanto<br />
statuito dal successivo articolo 34, comma 2.</li>
</ul>
<p>Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la puntuale applicazione della presente circolare, disponibile per la consultazione sul portale Doppiavela.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/oqwDxIDJ#vASbT8E1-xojWBaWX0rh78EVyjhSQ4RDr0WtKHiMWWc" target="_blank" rel="noopener">La circolare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Congedo parentale. Problematiche interpretative.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Congedo parentale. Problematiche interpretative. Facendo seguito a precorsa corrispondenza avente medesimo oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che la tematica, proprio alla luce delle novità da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, è stata nuovamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/congedo-parentale-problematiche-interpretative/">Congedo parentale. Problematiche interpretative.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Congedo parentale. Problematiche interpretative.</h3>
<p>Facendo seguito a precorsa corrispondenza avente medesimo oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che la tematica, proprio alla luce delle novità da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, è stata nuovamente portata all’attenzione dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei<br />
costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.)</p>
<p>In tale sede, in particolare, la Direzione centrale in parola &#8211; che aveva già chiesto delucidazioni al medesimo Organismo in occasione dell’estensione apportata con la legge di bilancio 2022 &#8211; ha evidenziato la circostanza per la quale, sebbene la possibilità di imputare 45 giorni di congedo parentale al congedo straordinario consenta al personale della Polizia di Stato di mantenere il trattamento economico intero, in luogo del trattamento all’80% e, poi, al 60% previsto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, come da ultimo riformulato, l’elevazione retributiva prevista da quest’ultima disposizione copre un periodo più ampio (due mesi).</p>
<p>Al riguardo l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.0.P.), con nota del 27 marzo u.s., ha rappresentato che, “<em> in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi gli indicati benefici previsti dal novellato articolo 34 (80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 per cento della retribuzione — ovvero 80 per cento per il solo 2024 — nel limite massimo di un ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento (congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando</em><br />
<em>l’applicazione dell’ulteriore beneficio del 60 per cento della retribuzione (ovvero dell&#8217;80 per cento per il solo anno 2024) introdotto dal più volte richiamato l’art. 1, comma 173, della legge 213/2023, per l&#8217;eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale<br />
(15 giorni) nell’arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale”.</em></p>
<p>Nondimeno, l’I.G.O.P. ha ritenuto di interessare sulla tematica anche il Dipartimento della funzione pubblica, del cui parere si è tutt&#8217;ora in attesa, considerato che <em>“la questione assume carattere più generale, interessando anche il personale delle altre Forze di polizia e le Forze armate destinatarie di analoga disposizione, ed attesa la natura dei benefici di cui trattasi”.</em></p>
<p>Si fa riserva di ulteriori elementi.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/Bi4nxa5T#R52Ej_zujI86jf0tY7tvd52KGETl5E6SM_NfeuRjisk" target="_blank" rel="noopener">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/congedo-parentale-problematiche-interpretative/">Congedo parentale. Problematiche interpretative.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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