OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Riscontro ai quesiti pervenuti. Chiarimenti.
La circolare cui si fa seguito, al pari delle altre che l’hanno preceduta sul tema (333-G/Div. 2-
2501.03.04/aa.gg. n. 5842 del 28 febbraio u.s., 333-G/Div. 2-2501.03.04/aa.gg. n. 7182 del 13 marzo
u.s., 333-G/Div. 2-2501.03.04/aa.gg. n. 7216 del 16 marzo u.s.), si pone l’obiettivo di riconoscere,
anche concretamente, lo straordinario servizio che il personale della Polizia di Stato, ed in particolare
coloro che sono impiegati in servizi operativi esterni su strada, sta rendendo all’intera comunità
nazionale.
In tal senso, vanno lette le decisioni, consapevoli e giuridicamente meditate dalla Direzione
«centrale per le risorse umane, di corrispondere a queste Colleghe e a questi Colleghi l’indennità di
ordine pubblico nonché la doppia indennità di ordine pubblico al ricorrere dei requisiti specificati
nella citata circolare del 3 aprile u.s..
Le Organizzazioni sindacali, nell’esercizio della importantissima funzione loro demandata,
hanno sottoposto alla mia attenzione il tema della cumulabilità dell’indennità di O.P. con altre
indennità, erogate da soggetti terzi, con specifico riguardo alla cd indennità autostradale, per la
Polizia Stradale, e alla cd indennità di vigilanza scalo, per la Polizia Ferroviaria.
È patrimonio conoscitivo di tutti gli Appartenenti che il citato tema della cumulabilità non
abbia trovato, nel tempo, un’organica disciplina e, men che mai, un’omogenea applicazione.
Pertanto, tale tematica dovrà costituire oggetto di una riflessione, condivisa con le Organizzazioni
sindacali, allo scopo di pervenire ad una soluzione armonica ed equa.
Tuttavia, l’urgenza che la situazione attuale impone, mi induce ad anticipare una decisione
provvisoria, sulla quale torneremo tutti insieme a “cessata esigenza” con la dovuta e ponderata
attenzione.
Pertanto, dispongo che alle Pattuglie della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, che
sono state e che saranno impiegate in servizi operativi su strada pianificati con le ordinanze dei
Questori in relazione alla situazione epidemiologica da fronteggiare, possa essere corrisposta, in via
eccezionale e per la durata del richiamato stato di emergenza, l’indennità di O.P., singola o doppia,
ricorrendone i presupposti, in regime di cumulo, rispettivamente con l’indennità autostradale e con
quella di vigilanza scalo.
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