OGGETTO: Schema di decreto interministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, recante principi per la corresponsione delle indennità di Polizia Stradale e per i servizi resi sulla base di convenzioni con le Società concessionarie, ai sensi dell’art 39, comma 2, legge 16 gennaio 2003, n.3. –
Osservazioni.

La nuova Convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2024 tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Società Concessionarie aderenti all’A.I.S.C.A.T., concernente l’attività di vigilanza e il servizio di Polizia Stradale sulle autostrade in concessione, rappresenta indubbiamente un passo importante per la valorizzazione del lavoro degli operatori della Polizia Stradale.

In particolare, si apprezza lo sforzo operato nell’aggiornamento delle indennità, sia di base che aggiuntive, nonché nella definizione di criteri più trasparenti per la loro attribuzione. Un risultato che riconosce, finalmente, l’impegno quotidiano del personale impiegato in questa Specialità, e che conferma la volontà di adeguare le spettanze economiche alla realtà operativa.

Tuttavia, non possiamo esimerci dal segnalare alcune criticità strutturali, che rischiano di minare l’efficacia e l’equità dell’accordo, generando un evidente malcontento interno tra gli operatori interessati, in particolare quelli impiegati negli uffici.

  1. Disparità di trattamento tra personale operativo e d’ufficio. A fronte del giusto riconoscimento garantito ai colleghi impegnati nei servizi esterni, risulta assente analoga attenzione nei confronti del personale d’ufficio, anch’esso essenziale per il funzionamento della macchina organizzativa. Le segnalazioni ricevute da più province confermano un clima di crescente insoddisfazione, che si traduce nella volontà di lasciare incarichi oggi percepiti come poco gratificanti, primi fra tutti i capiufficio verbali. Gli uffici della Polizia Stradale sono oggi vittime di un vero e proprio fenomeno di “desertificazione” del personale, causato dall’eccessivo carico di lavoro, dalla riduzione degli organici e dall’assenza di riconoscimenti economici coerenti con le responsabilità assegnate. Queste attività, svolte in sede, sono diretta conseguenza del lavoro svolto dalle pattuglie su strada, eppure non ricevono il dovuto riconoscimento.
      •  Proposta di modifica dell’art. 3, comma 5 – “Indennità di base”

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, si propone la seguente modifica dell’art. 3, comma 5, della Convenzione:

Testo attuale:
“Al personale impiegato nei servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o in servizi di sala operativa e di ‘operatore di giornata’, o altri servizi concordati con la Società, effettivamente prestati in ambito autostradale, in turni della durata di 3 (tre) ore è riconosciuta un’indennità ‘di base’ ridotta, pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.”

Testo proposto:
“Al personale in organico presso i Centri Operativi della Polizia Stradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell’ambito della rete stessa, in turni della durata di 3 (tre) ore è riconosciuta un’indennità ‘di base’ ridotta, pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.”

2. Riconoscimento dei rientri pomeridiani
È necessario specificare che anche i rientri pomeridiani di 3 ore, effettuati per il completamento dell’orario di servizio, debbano dar luogo all’attribuzione delle indennità di base ed aggiuntive ridotte (50%), come già previsto per i turni in straordinario programmato o emergente.
Tale modifica eliminerebbe l’attuale disparità di trattamento tra le due articolazioni previste dall’A.N.Q., ovvero:

a) Articolazione in 6 turni settimanali (art. 9 ANQ, comma 1, lett. A): riconoscimento di 6 indennità di base settimanali;

b) Articolazione in 5 turni settimanali (art. 9 ANQ, comma 1, lett. B): riconoscimento di sole 5 indennità, poiché i rientri pomeridiani di 3 ore non vengono considerati ai fini dell’indennità.

3. Estensione delle indennità. Chiediamo che vengano riconosciute le indennità in parola anche a quel personale in servizio presso i reparti della Polizia Stradale non formalmente istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione, ma i cui operatori prestano servizio in autostrada in via continuativa. Riteniamo che questi colleghi debbano vedersi riconosciute le indennità di base ed aggiuntive per tutte le giornate di effettivo servizio (operativo o burocratico), previa comunicazione ai rispettivi enti Concessionari.” Molti di questi uffici (es. Sezioni o Distaccamenti) pur non classificati come Sottosezioni, svolgono attività paragonabili in ambito autostradale, in particolare: la gestione del parco veicolare, l’infortunistica, l’attività di polizia giudiziaria e i servizi stessi.

4. Situazione del personale in servizio presso i COA e COPS.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dai colleghi in servizio presso i COA/COPS, organizzati su turnazione articolata in terza (3 turni) e non in quinta (5 turni). Tali operatori, pur effettuando le stesse ore settimanali (ma su turni da 8 ore anziché 6), perdono alcune indennità rispetto ai colleghi articolati in 5 turni da 6 ore. Si verifica pertanto una disparità analoga a quella dei dipendenti in “settimana corta”, che pur lavorando lo stesso monte ore, ricevono un minor numero di indennità rispetto a chi opera in settimana.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che le osservazioni contenute nella presente nota siano attentamente valutate e, ove ritenute condivisibili, integrate nel recepimento formale della Convenzione in oggetto, al fine di rivedere le attuali disuguaglianze normative e retributive.
Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e disponibili a ulteriori approfondimenti.

La nota in pdf