Al Direttore dell’Ufficio V – Relazioni sindacali Polizia di Stato
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Vice prefetto Maria De Bartolomeis

Oggetto: convenzione e regolamento attuativo tra Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.A..
– Osservazioni e contributi.

Con riferimento alla richiesta di eventuali osservazioni e/o contributi relativi al Regolamento di attuazione della Convenzione tra Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e Gruppo ferrovie dello Stato italiane, contenuta in codesta nota pari oggetto n. 555/V-RS/ prot. 20012 del 25 settembre scorso, si rileva innanzitutto che gli importi delle varie indennità, ivi previste, sono rimasti immutati rispetto a quelli previsti al momento delle rispettive istituzioni, datate 2017 e 2012.

Si richiede quindi un adeguamento alla perdita di potere d’acquisto della valuta corrente e, in particolare, all’aumento dei prezzi praticati delle strutture ricettive, mediante un innalzamento degli importi da corrispondere pari ad, almeno, il venti per cento rispetto a quelli attuali, osservando che il Sindacato avrebbe dovuto essere consultato prima della sottoscrizione dell’accordo anche per individuare meccanismi che assicurino la puntualità dell’erogazione delle competenze agli interessati.

Va infatti risolto una volta per tutte l’annoso problema dei notevoli ritardi nella riassegnazione delle somme puntualmente erogate dal Gruppo a codesto Dipartimento con cadenza trimestrale, che però giungono a chi ha lavorato, accollandosi disagi spesso gravi, a distanza di moltissimi mesi, per non parlare del mancato rimborso degli importi anticipati per prenotare camere d’albergo e persi nel caso in cui cogenti obblighi di servizio impediscano di giungere a destinazione nel viaggio di andata.

È infatti accaduto in numerose occasioni che sia stato necessario, ad esempio, effettuare arresti nel corso di una scorta diurna che prevedeva al ritorno una scorta notturna, con conseguente necessità di prenotare, nella località di destinazione, una camera d’albergo con pagamento anticipato e non rimborsabile: pertanto, la necessità di lasciare il convoglio, impedendo l’effettuazione della prevista scorta notturna, ha fatto sì che i colleghi non siano riusciti neppure a coprire le spese sostenute.

Si ritiene quindi indispensabile il rimborso integrale delle spese sostenute per il servizio.

Vanno altresì segnalati i problemi logistici che, non di rado, hanno obbligato i componenti delle pattuglie a bordo treno a sedersi in posti distanti, se non addirittura in carrozze diverse: si ritiene indispensabile che vengano individuati spazi appositi per il personale della Polizia di Stato in servizio di scorta a bordo treno la cui disponibilità – come avviene per quello di FFSS – non sia vincolata né all’affollamento del convoglio né, tantomeno, dalla discrezionalità del capotreno di turno.

Si segnala altresì che, come noto, in alcune regioni non esistono convenzioni che consentano agli operatori della Polizia di Stato pendolari di viaggiare gratuitamente in ambito regionale e si ritiene pertanto necessaria una modifica dell’art. 18 per consentire almeno ai colleghi della Polizia ferroviaria, quando si spostano dalla residenza per raggiungere il luogo di lavoro e viceversa, di poter viaggiare ambito regionale in regime di gratuità su tutto il territorio nazionale.

Per ciò che attiene gli aspetti economici si ritiene altresì indispensabile che, in analogia a quanto avviene per le convenzioni relative ad altre specialità della Polizia d Stato, l’indennità di base venga attribuita anche a chi lavora in un ufficio ubicato sulla rete dell’Ente gestore del servizio, anche perché il lavoro di chi lavora in vigilanza, in pattuglia e in scorta non sarebbe altrettanto efficiente ed efficace senza l’opera dei colleghi che prestano comunque attività lavorativa sul percorso ferroviario.

Si ritiene infine di dover segnalare le seguenti criticità rilevate:

– art. 5, c. 1, lett. G): andrebbe eliminata la rilevazione delle indagini customer care perché non si ha voce in capitolo, essendo affidate a società fiduciarie di Trenitalia;
– art. 6 c. 2: va prevista la possibilità di inserire d’iniziativa siti strategici nell’elenco aggiornato siti strategici fornito da Gruppo FS;
– art. 10 c. 1: non è chiaro se il Gruppo FS possa interferire nell’avvio della sperimentazione moduli operativi da parte della Polizia di Stato, cosa che si riterrebbe del tutto inopportuna;
– art. 14, c. 6, lett. A): la percentuale del 30% può far sì che i servizi ordinari e critici vengano ridotti eccessivamente a favore di quelli relativi ai treni cd. super critici.

Confidando in un cortese quanto tempestivo cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti.