Oggetto: Conferimento premi di studio per i figli e per gli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato per l’anno 2025. Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.
Al fine di incentivare il diritto allo studio e premiare coloro i quali si siano distinti con profitto particolarmente meritevole, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato prevede l’assegnazione, anche per l’anno 2025, di n. 40 premi di studio a favore dei figli e degli orfani dei dipendenti della Polizia di Sato, in servizio o in quiescenza1 , suddivisi secondo le categorie di seguito indicate:
1. n. 5 premi di studio, da euro 500,00 ognuno, agli orfani di dipendenti, in
servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato, che nell’anno scolastico
2023/2024 abbiano conseguito, presso istituti statali, parificati o legalmente
riconosciuti, un diploma di scuola secondaria di II grado, con l’attribuzione di
una votazione non inferiore a 90/100;
2. n. 15 premi di studio, da euro 500,00 ognuno, ai figli dei dipendenti, in servizio
o in quiescenza, della Polizia di Stato, che nell’anno scolastico 2023/2024
abbiano conseguito presso istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, un
diploma di scuola secondaria di II grado, con l’attribuzione di una votazione
non inferiore a 100/100;
3. n. S premi di studio, da euro 800,00 ognuno, agli orfani dei dipendenti, in
servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato, che abbiano conseguito nell’anno
2024 un diploma di laurea specialistica o a ciclo unico (non sono ammesse
lauree brevi) con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 100/110;
4. n. 15 premi di studio, da euro 800,00 ognuno, ai figli dei dipendenti, in servizio
o in quiescenza, della Polizia di Stato, che abbiano conseguito nell’anno 2024 un
diploma di laurea specialistica o a ciclo unico (non sono ammesse lauree
brevi) con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 110/110;
1. Per i dipendenti in servizio si intendono gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in servizio al momento della presentazione dell’istanza. Non rientrano nella suddetta categoria i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt. 91 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957.
Per i dipendenti in quiescenza si intendono coloro che sono stati collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età o a domanda. Non rientrano nella suddetta categoria coloro che al momento della presentazione della domanda non risultano più appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato poiché transitati nei ruoli di altra amministrazione o perché destituiti dal servizio (anche nel caso in cui sia pendente un eventuale giudizio per il suo annullamento).
In ogni caso non potrà presentare istanza colui il quale risulti destinatario di una sentenza di condanna per uno dei reati per cui è prevista la destituzione ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.P.R. n. 3/1957 ovvero sia sottoposto ad una misura cautelare per gli stessi motivi.
0 Comments