COSA SUCCEDE ALLA CARRIERA DOPO IL TRANSITO AL RUOLO TECNICO?
Il blocco della progressione, la sentenza del TAR e l’eccezione del «coordinatore»
Dal 21 al 25 settembre 237 colleghi dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti frequenteranno il 4° corso di qualificazione professionale, ultimo passaggio prima del transito nei ruoli tecnici. Con il decreto di transito, ciascuno sarà inquadrato nella qualifica del ruolo tecnico corrispondente a quella che riveste oggi. Ed è proprio da quel momento che scatta la conseguenza più importante del transito, che ogni collega deve conoscere con esattezza: la carriera si ferma.
Per chi transita con questa procedura, infatti, non si applicano le norme sulla progressione in carriera previste per il personale della Polizia di Stato. In concreto, non ci saranno più promozioni alla qualifica superiore, né per scrutinio né per concorso interno. Chi transita da sovrintendente resterà sovrintendente tecnico, chi transita da ispettore resterà ispettore tecnico, e così per ogni qualifica, fino al termine del servizio. È come se, nel giorno del transito, venisse scattata una fotografia congelando il ruolo rivestito al momento e che nessun avanzamento successivo potrà più modificare.
Il blocco non nasce da una scelta discrezionale dell’Amministrazione ma dalla legge: è l’art. 2, comma 1, lettera aaaa-quinquies), del decreto legislativo n. 95 del 2017 a escludere la progressione in carriera per questo tipo di transito, e l’art. 8, comma 1, del decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020 lo ribadisce, come richiamato anche dalla circolare di avvio della procedura del 9 dicembre 2025. Proprio per questo il ricorso proposto contro tale previsione non ha avuto esito favorevole: con la sentenza n. 15934 del 2024, pubblicata il 26 agosto 2024, il TAR del Lazio lo ha respinto, ritenendo il decreto del Capo della Polizia conforme alla norma di legge da cui discende il divieto.
Il blocco, tuttavia, non riguarda la denominazione di «coordinatore». In risposta a un quesito posto dalla FSP con nota del 4 novembre 2022, l’Amministrazione ha chiarito che gli assistenti capo, i sovrintendenti capo e i sostituti commissari dei ruoli tecnici potranno ottenerla anche dopo il transito, al maturare dell’anzianità prevista nella qualifica. Il coordinatore, infatti, non è una qualifica ma una denominazione che si aggiunge a quella posseduta: non comporta quindi alcuna promozione e resta fuori dal divieto. Per i colleghi interessati non è un dettaglio, perché la denominazione porta con sé la preminenza gerarchica sui pari qualifica e un parametro stipendiale superiore, con effetti anche sul trattamento pensionistico e sul TFS.
Abbiamo voluto mettere in fila ogni aspetto perché il transito è una scelta che accompagna il collega per tutto il resto della sua vita professionale, e va compiuta sapendo esattamente che cosa comporta.
Roma, 16.9.2026











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