OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante “Recepimento degli
accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare”.
Sì fa seguito alla circolare del Signor Capo della Polizia n.555/VCP/004123 del 14/08/2025 e a quella di questa Direzione centrale n. UffVI. DPR 53-2025 del 21/08/2025 con le quali sono state date una serie di indicazioni in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 – Serie generale.
Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli, anche per consentire agli Uffici periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell’INPS dei dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.
L’articolo 1, comma I, stabilisce l’area di applicazione del citato d.P.R. che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, dalla qualifica di Agente sino a quella di Commissario capo, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.
L’articolo 2, dispone gli incrementi stipendiali determinando il valore del punto parametrale come di seguito indicato:
1. dal 1° aprile 2022 è fissato in €. 183,6993 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 1 del d.P.R. n.53/2025);
2. dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, è determinato in €. 184,0659 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 2 del d.P.R. n. 53/2025);
3. dal 1° gennaio 2024 è stabilito in € 195,50 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 3 del d.P.R. n.53/2025);
Inoltre è confermata la disposizione prevista dall’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali); pertanto, l’inserimento nel trattamento stipendiale dell’indennità integrativa speciale “non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, nonché ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n.335”.
L’articolo 3, punto 1, disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.
Al punto 2 del medesimo articolo, viene stabilito che i benefici economici risultanti dal decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d.P.R. in esame.
Viene, altresì, precisato che ai fini dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del d.P.R. n. 53/2025 (ovvero dal 02/01/2022 — ultimo giorno di servizio 01/01/2022 – al 01/01/2025 -ultimo giorno di servizio 31/12/2024), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall’articolo 2 del d.P.R. in esame.
L’articolo 4 dispone, a far data dal 1° gennaio 2024, le nuove misure dell’indennità pensionabile di cui all’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, riportate nella tabella indicata nel medesimo art. 4.
Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 3 comma 2, sara necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/1/2024, per effetto delle nuove misure dell’indennità pensionabile.
L’articolo 8_al comma 1 dispone che “ l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.”
Pertanto, per effetto del combinato disposto del citato comma 1 dell’art.8 del d.P.R. 53/2025 e dell’articolo 9 del d.P.R. 52/2025 recante: “Recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate”, l’indennità di volo per equipaggi fissi di volo della Polizia di Stato è incrementata dal 150% al 155% dell’indennità operativa di base delle Forze Armate.
Si rimanda a tal proposito alla tabella riportata nella circolare di questa Direzione centrale n. UffVI.DPR 53-2025 del 21/08/2025.
SI ritiene opportuno precisare che le nuove indennità istituite:
- Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento – U.O.P.I., (art. 11)
- Indennità per conduttori cinofili (art. 12)
- Indennità per negoziatori (art. 13)
- Indennità peri dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza (art. 14)
hanno natura di emolumenti accessori, e trova applicazione l’articolo 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995. Non dovranno essere inserite nel c.d. “ultimo miglio”.
Esposti in sintesi gli effetti pensionistici delle misure economiche previste dal d.P.R. 53/2025, si indicano di seguito le modalità applicative da seguire per consentire alle Sedi INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico.
Si evidenzia che per rideterminare il trattamento pensionistico del personale interessato, occorrerà utilizzare la procedura “Nuova Passweb”, con le modalità illustrate nell’Allegato 1 – per quanto concerne le indicazioni sulla rideterminazione del trattamento economico alla data di cessazione e relativamente all’attribuzione dei miglioramenti contrattuali con decorrenza successiva alla cessazione.
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