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	<title>utilizzo social network Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>utilizzo social network Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 05:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato. Comunicazione e pubblicazione di riprese fotografiche, audio e video, riguardanti specifiche attività di polizia. La recente diffusione attraverso canali socia/ di riprese video e audio effettuate da operatori della Polizia di Stato in occasione di interventi, rende [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.<br />
Comunicazione e pubblicazione di riprese fotografiche, audio e video, riguardanti<br />
specifiche attività di polizia.</h3>
<p>La recente diffusione attraverso canali socia/ di riprese video e audio effettuate da operatori<br />
della Polizia di Stato in occasione di interventi, rende necessario richiamare le linee di indirizzo<br />
concernenti l’utilizzo delle piattaforme digitali e dei socia/ media da parte del personale di polizia,<br />
impartite con la nota di prot. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19, del 24 ottobre 2019 (che si allega per<br />
pronta consultazione).</p>
<p>Nello specifico, si rammenta che gli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione alle delicate<br />
funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone<br />
nell’utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una rigorosa disciplina<br />
comportamentale, che — proprio con riferimento agli episodi evidenziati — si concretizza principalmente<br />
nel dovere di «&#8230; non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio<br />
relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento<br />
all’efficacia deì servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell’Amministrazione ovvero alla<br />
privacy di terze persone&#8230;»&#8217;, cui si aggiunge il dovere di «&#8230; interagire nel web tenendo un<br />
comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà<br />
fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione&#8230; in modo da evitare che il contenuto<br />
delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocato ©<br />
addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all’immagine e<br />
imparzialità della Polizia di Stato&#8230; »°.</p>
<p>Si raccomanda, pertanto, di sensibilizzare il dipendente personale di polizia affinché utilizzi<br />
consapevolmente e con accortezza le piattaforme di messaggistica e i socia! media, richiamando in<br />
particolare la necessità della stretta osservanza dei suesposti doveri di riserbo e continenza.</p>
<p>Doveri la cui violazione — in aggiunta ai rifessi negativi sull&#8217;immagine pubblica della Polizia di<br />
Stato — comporta oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità<br />
penali, correlate all’eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine<br />
e del segreto d’ufficio.</p>
<p>Va, al riguardo, precisato che la ripresa video di un’attività di servizio deve ritenersi parte<br />
integrante della relazione di servizio, dell’annotazione dell’attività compiuta ovvero dello specifico atto<br />
di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l’applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela<br />
del segreto.</p>
<p>Peraltro, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili)<br />
coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con<br />
l’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa<br />
pecuniaria a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza (come peraltro accaduto di recente) e la<br />
correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. L’illecito trattamento di dati<br />
personali potrebbe, infine, essere oggetto di azione risarcitoria sul piano civile.</p>
<p>Pertanto, nei casi in cui sia necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio-<br />
video di specifiche attività di polizia (ad es. in occasione della commissione di reati o di turbamento<br />
dell’ordine pubblico) gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati (es. smartphone)<br />
quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati (es. body-cam, videocamere) o<br />
gli operatori adibiti allo specifico servizio (ad es. il personale della Polizia scientifica), con la<br />
precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari.</p>
<p>In tali casi, le riprese fotografiche e audio-video effettuate per finalità di polizia dovranno essere<br />
tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall’ufficio<br />
incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale.</p>
<p>Le SS.LL. provvederanno a impartire precise disposizioni in merito, richiedendo altresì ai<br />
Dirigenti/Funzionari responsabili degli uffici operativi e degli uffici distaccati di ribadire in apposite<br />
riunioni quanto rappresentato, al fine della necessaria attività formativa del personale.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/xzZCyIbR#KN00ad_8sXXFnSrRvxOby5L0nWHRbKts_NY633oSO9E" target="_blank" rel="noopener">La circolare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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