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	<title>obbligo vaccinale polizia Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>obbligo vaccinale polizia Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<item>
		<title>Decreto-legge 24 marzo 2022. Cessazione stato di emergenza. Disposizioni applicative.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[modifica obbligo vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative. Attesa la prossima cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24, ha apportato significative modifiche alla disciplina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-cessazione-emergenza-disposizioni-applicative/">Decreto-legge 24 marzo 2022. Cessazione stato di emergenza. Disposizioni applicative.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il<br />
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da<br />
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.<br />
Disposizioni applicative.</h3>
<p>Attesa la prossima cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il decreto-<br />
legge 24 marzo 2022, n. 24, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’obbligo<br />
vaccinale gravante sul Personale della Polizia di Stato.<br />
Di seguito si illustrano le principali innovazioni normative, con 1 relativi risvolti sulla<br />
gestione dei dipendenti.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE PER IL</strong><br />
<strong>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.</strong></p>
<p>Per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche<br />
apportate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76, la disciplina dell’obbligo vaccinale<br />
gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è<br />
migrata all’interno del nuovo articolo 4-ter.1.</p>
<p>Il citato articolo 4-fer.1, nel confermare la vigenza dell’obbligo vaccinale anche per 1l<br />
Personale della Polizia di Stato fino alla data del 15 giugno 2022, ne muta la disciplina delle<br />
conseguenze in caso di inadempimento.</p>
<p>In particolare, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n.<br />
24/2022, ai dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all’obbligo vaccinale non è più<br />
applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa.</p>
<p>In ossequio alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto, in caso di<br />
inadempimento all’obbligo vaccinale troverà applicazione unicamente la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4-sexies del citato d.l. n. 44/2021. Al riguardo, si<br />
precisa che, al sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, tale sanzione è irrogata dal Ministero<br />
della salute per il tramite dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO ‘°GREEN PASS BASE”.</strong></p>
<p>Al sensi del novellato articolo 4-quinquies del citato d.l. n. 44/2021, dal 25 marzo 2022<br />
e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro 1 dipendenti “devono possedere e, su<br />
richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,<br />
cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 22<br />
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87°.</p>
<p>Pertanto, come espressamente previsto dal citato art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021, si<br />
applicano le disposizioni dell’art. 9-quinquies del menzionato d.l. n. 52/2021, sicché in ipotesi<br />
di accesso ai luoghi di lavoro senza “green pass base” ai dipendenti della Polizia di Stato sarà<br />
applicato l’istituto dell’assenza ingiustificata, come disciplinato dalla circolare 555/I-<br />
DOC/Area IC/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021 e dalla circolare della<br />
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n.<br />
333-A/15856 del 14 ottobre 2021, anche per la parte riguardante la disciplina delle modalità<br />
di controllo della predetta certificazione.</p>
<p>Resta fermo che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-fer.1, l&#8217;obbligo vaccinale<br />
“non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni<br />
cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal<br />
medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di<br />
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere<br />
omessa o differita”.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE GIÀ SOSPESO.</strong></p>
<p>Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento<br />
dell’attività lavorativa già adottati al sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021, si<br />
precisa che 1 dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal<br />
25 marzo 2022.</p>
<p>A tal fine, sarà necessario immediatamente adoperarsi in ogni modo_ affinché<br />
ciascuno dei dipendenti sospesi sia reso edotto di quanto sopra.</p>
<p>Dovrà altresì essere adottato apposito provvedimento sulla base del modello contenuto<br />
nell’allegato 3 alla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del<br />
personale della Polizia di Stato n. 333-A/22010 del 14 dicembre 2021, indicando come data di<br />
cessazione della sospensione 11 25 marzo 2022, ossia il primo giorno non più gravato dalla<br />
stessa.</p>
<p>I dipendenti hanno l’obbligo di presentarsi in servizio il giorno successivo a quello della<br />
pubblicazione della presente circolare, salva l’applicazione degli ordinari istituti di assenza<br />
legittima, ivi incluso il riposo settimanale. In caso di assenza senza giustificato motivo, nei<br />
confronti del dipendente troverà applicazione l’articolo 3, comma 15-fer, del decreto<br />
legislativo 29 maggio 2017, n. 95.</p>
<p>In merito alla posizione giuridica dei dipendenti interessati in relazione alla giornata del<br />
25 marzo 2022, gli stessi saranno collocati in assenza giustificata. In proposito, si evidenzia<br />
che sarà a breve attivata un&#8217;apposita funzione sul sistema PS Personale.</p>
<p>Si rammenta altresì che anche i predetti provvedimenti di revoca devono essere<br />
trasmessi al competente Ufficio amministrativo-contabile, nonché al Servizio di questa<br />
Direzione centrale competente in base alla qualifica ricoperta dal dipendente, e che i<br />
medesimi provvedimenti devono essere adottati dallo stesso organo che ha emesso 1l<br />
provvedimento di sospensione, come precisato nella circolare della Direzione centrale per gli<br />
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/7471 del 24 marzo<br />
2022.</p>
<p>Si precisa che, invece, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse<br />
sanitario appartenenti alla Polizia di Stato resteranno sospesi dal servizio, in applicazione<br />
dell’articolo 4 del d.l. n. 44/202 1, fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. MANCATA PROROGA ISTITUTI.</strong></p>
<p>Si comunica che il decreto-legge in oggetto non ha prorogato la vigenza dell’articolo<br />
87, commi 6 e 7, del decreto — legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né dell’articolo 9 del decreto — legge 21 ottobre 2021, n.<br />
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.<br />
Nel rammentare che la vigenza delle citate norme è attualmente fissata al 31 marzo<br />
2022, seguiranno apposite disposizioni di aggiornamento.</p>
<pre>***</pre>
<p>Le SS.LL. assicureranno la massima diffusione della presente circolare al personale<br />
interessato, in considerazione della delicatezza delle disposizioni impartite.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare-modifica-obbligo-vaccinale-1_signed.pdf">Circolare modifica obbligo vaccinale </a></p>
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		<item>
		<title>Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Chiarimenti.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-personale-della-polizia-chiarimenti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 14:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Chiarimenti. A seguito della diramazione della circolare esplicativa del Signor Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il<br />
contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza<br />
delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della<br />
Polizia di Stato — Chiarimenti.</h3>
<p>A seguito della diramazione della circolare esplicativa del Signor Capo della<br />
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021,<br />
sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti finalizzati ad ottenere precisazioni<br />
circa le modalità applicative della predetta normativa, ai quali, pertanto, si ritlene<br />
necessario fornire riscontro, anche a seguito d’interlocuzione con il Comparto sicurezza,<br />
difesa e soccorso pubblico.</p>
<h4>1. PERMESSI LEGGE, RIPOSI COMPENSATIVI E RECUPERI RIPOSO. CONGEDO DI<br />
MATERNITÀ AI SENSI DELL&#8217;ART. 17 D.LGS. N. 151/2001. CONGEDO PER<br />
MATRIMONIO.</h4>
<p>Le giornate di riposo previste dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i<br />
riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono equiparati al congedo ordinario<br />
ai fini dell’applicazione della procedura di invito prevista dall’art. 4-fer, comma 3, del<br />
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio<br />
2021, n. 76.</p>
<p>Pertanto, come previsto dall’allegato 1 alla citata circolare del 10 dicembre 2021,<br />
i dipendenti che fruiscono delle tre suddette forme di assenza legittima sono destinatari<br />
della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario.</p>
<p>Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’art. 17 del decreto<br />
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo<br />
vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all&#8217;art. 16<br />
del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della<br />
procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a<br />
norma dell’art. 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio<br />
1957, n. 3.</p>
<h4>2. ASPETTATIVA PER INFERMITÀ AI SENSI DELL’ART. 68 D.P.R. N. 3/1957.</h4>
<p>Come stabilito dalla citata circolare del 10 dicembre 2021, l’aspettativa per<br />
infermità prevista dall’art. 68 d.P.R. n. 3/1957 non dà luogo all’applicazione della<br />
procedura di invito in argomento, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto<br />
dal dipendente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre<br />
2021, n. 172 (quindi, a partire dal 27 novembre 2021).</p>
<p>Di conseguenza, non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati<br />
d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente a tale data.</p>
<p>Si reputa utile precisare, in riscontro a frequenti quesiti posti, che rientrano tra le<br />
ipotesi di aspettativa per infermità d’ufficio:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; l’aspettativa disposta ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782; .</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; l’aspettativa disposta nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito<br />
dell’intero periodo di congedo straordinario.</p>
<p>Sono, invece, destinatari dell’invito coloro che sono collocati in congedo<br />
straordinario per malattia ex art. 37 d.P.R. n. 3/1957, anche se tale malattia è riconosciuta<br />
dipendente da causa di servizio.</p>
<h4>3. CONGEDO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CONVIVENTE DISABILE GRAVE AI<br />
SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001.</h4>
<p>Si conferma che il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente<br />
abile ex art. 42, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 151/2001, come previsto dall’allegato<br />
1 della citata circolare del 10 dicembre 2021, è soggetto alla procedura di invito di cui<br />
all’art. 4-fer, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso.</p>
<p>Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto<br />
congedo prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre<br />
2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari<br />
dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte<br />
all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e,<br />
pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.</p>
<p>In tale considerazione, eventuali provvedimenti già adottati nei confronti del<br />
suddetto personale dovranno essere revocati.</p>
<p>Si confida nella sensibilità delle SS.LL. nei confronti del personale dipendente<br />
che, nel ricorrere all’istituto in esame, versa in una situazione di disagio particolarmente<br />
grave, meritevole della massima vicinanza dell’Istituzione.</p>
<h4>4. DIPENDENTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE.</h4>
<p>A norma dell’art. 4, comma 2, dl. n. 44/2021, “<em>solo in caso di accertato pericolo</em><br />
<em>per la salute, in relazione a specifiche condiziom cliniche documentate, attestate dal</em><br />
<em>medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in</em><br />
<em>materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui</em><br />
<em>al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita sono esenti dall&#8217;obbligo</em><br />
<em>vaccinale</em>”. Il personale che si trovi nella suddetta posizione dovrà inviare la relativa<br />
documentazione sanitaria al medico competente per la conseguente valutazione, il quale<br />
provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l&#8217;esenzione al capo<br />
dell’ufficio presso cui lo stesso presta servizio.</p>
<p>Si rammenta che gli “esentati” possono continuare a svolgere la consueta attività<br />
lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione delle<br />
certificazioni verdi COVID-19 a norma dell’art. 9— quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.</p>
<h4>5. ISTITUTI CHE ESCLUDONO TEMPORANEAMENTE L&#8217;OBBLIGO VACCINALE, CHE<br />
SIANO STATI RICHIESTI O CHE SONO INTERVENUTI DOPO L’AVVIO DELLA<br />
PROCEDURA DI INVITO.</h4>
<p>Si sottolinea che &#8211; qualora un dipendente che abbia già ricevuto l’invito a produrre<br />
la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle<br />
posizioni di assenza per le quali è stato escluso l’adempimento dell’obbligo vaccinale &#8211; il<br />
procedimento di verifica sì interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al<br />
termine della legittima assenza del dipendente.</p>
<p>Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale<br />
il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.</p>
<p>Si rammenta che, a norma dell’art. 4-fer, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021<br />
“<em>la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell&#8217;interessato al datore di</em><br />
<em>lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della</em><br />
<em>somministrazione della dose di richiamo<sup class='footnote' id='fnref-29348-1'><a href='#fn-29348-1' rel='footnote'>1</a></sup> , e comunque non oltre il termine di sei mesi a</em><br />
<em>decorrere dal 15 dicembre 2021</em>”.</p>
<p>Al riguardo, si precisa che, a seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta<br />
al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già<br />
disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla<br />
somministrazione della prima dose di vaccino.</p>
<h4>6. MALATTIA CONTRATTA IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA<br />
VACCINAZIONE.</h4>
<p>Qualora il personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante<br />
la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali<br />
da potersi vaccinare, il responsabile della struttura richiederà immediatamente all’ufficio<br />
sanitario competente di verificare l’incompatibilità delle condizioni di salute documentate<br />
dal dipendente con la somministrazione del vaccino, richiedendo all’interessato, in caso<br />
di effettiva incompatibilità, di provvedere a nuova prenotazione il primo giorno utile al<br />
termine della malattia.</p>
<p>7. DISCIPLINA DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO.</p>
<p>Infine, preme ribadire il contenuto delle circolari di questa Direzione centrale n<br />
3262 dell’8 marzo 2021 e n. 4444 del 25 marzo 2021, riguardanti la disciplina della<br />
giornata di somministrazione del vaccino.</p>
<p>Le stesse trovano applicazione anche alla somministrazione della dose di<br />
richiamo.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: left;">Con la presente circolare si intendono riscontrate tutte le note, pervenute a questa<br />
Direzione centrale, con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra<br />
esposti.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/12/Circolare-D_L_-26-novembre-2021-n_-172-Misure-urgenti-contenimento-epidemia-Covid-19-Obbligo-vaccinale-personale-Polizia-di-Stato-Chiarimenti_compressed.pdf">La circolare</a></p>
<hr />
<h6><span class='footnote' id='fn-29348-1'><a href='#fnref-29348-1'>1</a>.</span> In tutti e tre i casi si intende l’effettiva somministrazione della dose di vaccino.</h6>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-personale-della-polizia-chiarimenti/">Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Chiarimenti.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Indicazioni in materia di protezione dei dati personali.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-personale-della-polizia-indicazioni-materia-protezione-dei-dati-personali/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-personale-della-polizia-indicazioni-materia-protezione-dei-dati-personali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=29288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali». Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Indicazioni in materia di protezione dei dati personali. Si fa riferimento alla circolare 333-A di protocollo n. 0021554, del 10 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali». Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Indicazioni in materia di protezione dei dati personali.</h3>
<p>Si fa riferimento alla circolare 333-A di protocollo n. 0021554, del 10 dicembre 2021, a firma del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente le disposizioni applicative per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale della Polizia di Stato,</p>
<p>Al riguardo — a integrazione di quanto disposto da detta circolare — si forniscono di seguito ulteriori indicazioni in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>L’utilizzo delle «informazioni necessarie» riguardanti il personale sottoposto alle verifiche dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, costituisce un’operazione di «trattamento di dati personali», rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 (GDPR), e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs.<br />
30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).</p>
<p>Il «titolare del trattamento» (art. 4, par. 1, n. 7 e art. 24 GDPR) é il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, inteso nel complesso delle sue articolazioni organizzative, di livello centrale e periferico. Per quanto concerne la figura del «responsabile della protezione dei dati» (art. 37 GDPR) occorre invece fare riferimento a quella istituita nell’ambito del Ministero dell’interno.</p>
<p>I dipendenti che, in relazione alle mansioni loro affidate, “trattano” i dati personali devono essere “autorizzati” al trattamento con provvedimento formale del responsabile della struttura in cui presta servizio il personale (0 suo delegato), dopo essere stati “istruiti” in ordine alle operazioni da compiere (art. 4, par. 1, n. 10, e art. 37 GDPR, art. 2-quaterdecies Codice privacy). Allo specifico riguardo, si evidenzia la necessita di limitare a quanto “strettamente necessario” il numero dei dipendenti “autorizzati” a trattare i dati personali in parola.</p>
<p>Il principio della «/imitazione della conservazione» — per il quale i dati personali devono essere «conservali … per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita per le quali sono trattati» (art. 5, par 1, lett. e, GDPR) impone, poi, di definire un termine per la cancellazione del dato personale. Nel caso di specie, la documentazione strettamente correlata con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come le certificazioni vaccinali o |’attestato di vaccinazione omessa o differita) non dovrebbe essere conservata oltre il permanere della situazione emergenziale. Di contro, la documentazione correlata con la fase di accertamento dell’ inosservanza dell’ obbligo vaccinale e sospensione dal servizio — strumentale alla gestione del rapporto lavorativo — dovrebbe essere conservata coerentemente con i tempi previsti dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio.</p>
<p>Si richiama, ancora, la necessita di adottare in generale le «misure tecniche e organizzative» idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di «violazione dei dati personali», come la distruzione, la perdita, la modifica, l’accesso o la divulgazione non autorizzati dei dati trattati (art. 4. par. 1, n. 12 e art. 32 GDPR).</p>
<p>Si evidenzia, infine, che il personale sottoposto a verifica deve essere opportunamente informato sul trattamento dei propri dati personali con specifica informativa (conforme al modello delineato dall’art 13 del GDPR, del quale si allega uno schema), la quale sara portata a conoscenza di tutti i dipendenti attraverso la pubblicazione sul portale DoppiaVela.</p>
<hr />
<p><strong>INFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, DEL 27 APRILE 2016 (GDPR), AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SOTTOPOSTO ALLA VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE PREVISTO PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2</strong><br />
Con la presente informativa s‘intende fornire al personale della Polizia di Stato da sottoporre alla verifica dell’obbligo vaccinale da parte dei responsabili delle strutture in cui presta servizio — in base a quanto disposto dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, inserito dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 — le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguarda, effettuato per la necessita di accertarne la regolare posizione e gestire le eventuali successive fasi di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e sospensione dall’attività lavorativa.</p>
<p><strong>IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</strong><br />
Il titolare del trattamento dei dati personali é il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.</p>
<p>Per le articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza || “contatto” del titolare é la Segreteria del Dipartimento:</p>
<ul>
<li>indirizzo: Piazza del Viminale 1, 00184 Roma</li>
<li>recapito telefonico: centralino 06 4651</li>
<li>e-mail: sicurezzadati.dipps@poliziadistato.it</li>
<li>posta elettronica certificata:dipps.555doc@pecps.interno. it</li>
</ul>
<p>Per le articolazioni periferiche della Polizia di Stato il “contatto” del titolare é !’Ufficio del responsabile della struttura in cui presta servizio il personale.</p>
<p><strong>DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI</strong><br />
Il punto di contatto é I’Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell‘interno.</p>
<ul>
<li>indirizzo: Piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma</li>
<li>recapito telefonico: 06 46539557 – centralino 06 4651</li>
<li>e-mail: responsabileprotezionedati@interno. it</li>
<li>posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it</li>
</ul>
<p><strong>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</strong><br />
I dati personali sono acquisiti al momento della presentazione del dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, mediante il controllo delle certificazioni verdi COVID19, oppure attraverso Il’accesso ad apposita piattaforma informatica di interoperabilità con sistemi informativi NoiPA/INPS. Sono, inoltre, ottenuti con la presentazione o trasmissione della documentazione in ottemperanza agli gli inviti formulati nel caso in cui il dipendente non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, non risulti aver presentato la richiesta di vaccinazione, oppure abbia presentato la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione.</p>
<p>Il trattamento dei dati personali é limitato a quanto «necessario per adempiere un obbligo legale al quale é soggetto il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9 del GDPR (c.d. “dati sensibili”), a quanto «necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto…» (art. 9, par. 2, lett. g, del GDPR). I trattamenti trovano poi base giuridica nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di obbligo vaccinale e di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.</p>
<p>Il trattamento @ effettuato al fine di verificare la regolare posizione del personale dipendente e gestire le eventuali successive fasi di accertamento dell‘inosservanza dell’obbligo vaccinale e sospensione dall’attività lavorativa.</p>
<p>Ii trattamento puo riguardare anche le «categorie particolari di dati personali» di cui all’art.<br />
9 del GDPR (c.d. dati sensibili, con particolare riferimento a quelli inerenti alla salute).</p>
<p>I dati personali sono trattati:</p>
<ul>
<li>dai dipendenti cui é affidato il compito di verificare le certificazioni verdi COVID-19 utilizzando |’applicazione per dispositivi mobili “VerificaC19”;</li>
<li>dai dipendenti abilitati ad accedere alla piattaforma informatica NoiPA/INPS;</li>
<li>dai dipendenti incaricati della gestione degli adempimenti d’ufficio connessi con le fasi di accertamento dell’inosservanza dell‘obbligo vaccinale e sospensione dall‘attività lavorativa.</li>
</ul>
<p>Tali soggetti agiscono sotto I’autorita del titolare del trattamento (Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza) e sono autorizzati allo svolgimento delle operazioni di trattamento solo dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni al riguardo.</p>
<p>I dati personali saranno trattati sia con l’ausilio di strumenti informatici sia manualmente e destinati ad essere raccolti in archivi informatici e cartacei.</p>
<p>Il trattamento dei dati personali, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta degli interessati, sara effettuato mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrita e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p>
<p><strong>PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI</strong><br />
I dati personali relativi al personale – in applicazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e, del GDPR — sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle sopra individuate finalità.</p>
<p>In particolare, la documentazione strettamente correlata con |l’emergenza epidemiologica da COVID 19 (come le certificazioni vaccinali o |’attestato di vaccinazione omessa o differita) &amp;@ conservata sino al permanere della situazione emergenziale. La documentazione correlata con la fase di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e conseguente sospensione dal servizio — necessaria alla gestione del rapporto lavorativo – @ conservata coerentemente con i tempi di conservazione previsti dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio.</p>
<p><strong>DIRITTI DELL’INTERESSATO</strong><br />
Il personale, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, é titolare dei seguenti diritti, che potranno essere esercitati presentando istanza, anche mediante mezzi elettronici, al “punto di contatto” del titolare del trattamento.</p>
<p>Diritto di accesso dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR</p>
<p>L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere ‘accesso ai dati personali e alle informazioni sul trattamento.</p>
<p>Diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 16 del GDPR<br />
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Ha, altresi, il diritto di ottenere |’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.</p>
<p>Diritto di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del RGPD<br />
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei sequenti casi:</p>
<ul>
<li>i dati personali non sono pid necessari rispetto alle finalita per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;</li>
<li>l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone ai trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 del GDPR;</li>
<li>i dati personali sono stati trattati illecitamente;</li>
<li>i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione ovvero da una legge o da un regolamento.</li>
</ul>
<p>Diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 18 del GDPR<br />
L’interessato ha i! diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali alla loro conservazione, nei segquenti casi:</p>
<p>l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a! titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; – il trattamento @ illecito e l‘interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;<br />
benché il titolare del trattamento non ne abbia pil: bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all‘interessato per |l’accertamento, |’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;<br />
l’interessato si @ opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.</p>
<p>Diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 del GDPR<br />
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, effettuato per la necessita di dare esecuzione a un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui é investito il titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.<br />
e od f, del GDPR).</p>
<p><strong>DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL GDPR</strong><br />
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, |’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 153 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/175BRQxC#RXb0IQIj3WhyBDJerddk1lWyHEq0uVci7eIfNyTwi_g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
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		<title>Obbligo vaccinale per la Polizia di Stato. La circolare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 14:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative. Come noto, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto nel testo del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il<br />
contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza<br />
delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della<br />
Polizia di Stato — Disposizioni applicative.</h3>
<p>Come noto, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto<br />
nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-fer, dal 15 dicembre 2021 è stato esteso al personale del<br />
Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico<sup class='footnote' id='fnref-29265-1'><a href='#fn-29265-1' rel='footnote'>1</a></sup> <strong>l&#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione</strong><br />
<strong>dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2</strong>, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli<br />
operatori di interesse sanitario.</p>
<p>Il personale appartenente alla Polizia di Stato, nei termini che saranno illustrati<br />
nel prosieguo, rientra, naturalmente, nell’ambito applicativo della previsione normativa.</p>
<p>Occorre precisare che, a mente dell’art. 3-fer del citato d.l. n. 44/2021, introdotto<br />
dal parimenti citato d.l. n. 172/2021, ‘<em>l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo vaccinale [&#8230;]</em><br />
<em>comprende il ciclo vaccinale primario e, a_far data dal 15 dicembre 2021, la</em><br />
<em>somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle</em><br />
<em>indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute</em>”.</p>
<ol>
<li>
<h3>Verifica dell&#8217;adempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4-(er, comma 2 e comma<br />
3, primo periodo, d.l. 44/2021).<br />
Ai sensi dell’art. 4-fer, comma 2, della norma all’attenzione, “<em>i responsabili delle</em><br />
<em>strutture in cui presta servizio il personale &#8230; assicurano il rispetto dell&#8217;obbligo</em>”.</h3>
<p>I <em>‘responsabili delle strutture</em>”, analogamente a quanto già previsto dalla circolare<br />
n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, relativa a<br />
“Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19” (c.d. “Green pass”), sono<br />
da intendersi come i dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche<sup class='footnote' id='fnref-29265-2'><a href='#fn-29265-2' rel='footnote'>2</a></sup> . In<br />
relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più Uffici decentrati, il<br />
dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti con qualifica<br />
dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica.</p>
<p>Ai sensi del comma 3 dell’art. 4-fer, <strong>a partire dal 15 dicembre 2021</strong> i responsabili<br />
delle strutture devono verificare immediatamente l&#8217;adempimento dell’obbligo vaccinale<br />
da parte dei dipendenti della Polizia di Stato, acquisendo le informazioni necessarie.</p>
<p>Il giorno 15 dicembre 2021 il personale tutto — anche se assente per legittimi<br />
motivi, sempre che non rientri nelle categorie escluse indicate nel paragrafo 4 &#8211; dovrà<br />
produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante<br />
l&#8217;adempimento dell’obbligo vaccinale o la restante documentazione elencata nel<br />
paragrafo successivo; in mancanza, nei confronti del personale sarà rivolto l’invito di cui<br />
all’art. 4-fer, comma 3, secondo la procedura e le modalità di notifica indicate nel<br />
paragrafo seguente.</p>
<p>Al contempo, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni, non ancora definitesi<br />
in ogni aspetto, con i competenti soggetti istituzionali diversi dal Dipartimento della<br />
pubblica sicurezza, volte a verificare le modalità di acquisizione di dette informazioni<br />
tramite sistemi informativi automatizzati. Ove le stesse dovessero andare a buon fine, con<br />
conseguente agevolazione dello svolgimento delle verifiche, ne sarà data immediata<br />
comunicazione con ulteriori istruzioni di dettaglio.</p>
<p>I responsabili delle strutture dovranno effettuare le prescritte verifiche anche nei<br />
confronti delle unità di personale temporaneamente aggregate, a qualsiasi titolo, presso il<br />
proprio Ufficio.</li>
<li>
<h3>Procedura di invito (art. 4-fer, comma 3, secondo e terzo periodo, d.l. 44/2021).</h3>
<p>Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 0<br />
la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della<br />
campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture invitano, senza indugio<br />
l&#8217;interessato a produrre, “entro cinque giorni dalla ricezione dell invito”, la<br />
documentazione comprovante:</p>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p>a) l’effettuazione della vaccinazione;</p></blockquote>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p>b) l’attestazione relativa all&#8217;omissione o al differimento della vaccinazione ai<br />
sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, ossia in caso di accertato pericolo<br />
per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,<br />
attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del<br />
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-<br />
CoV-2.<br />
Si sottolinea che, in virtù del rinvio all’art. 4, commi 2 e 7 del d.l. n. 44/2021,<br />
contenuto nel comma 2 dell’art. 4-ter, “per il periodo in cui la vaccinazione<br />
[&#8230;] è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma<br />
2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo<br />
da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”;</p>
<p>c) la presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un<br />
termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Ove, per cause<br />
non imputabili al dipendente, non sia possibile l’effettuazione della<br />
vaccinazione entro tale termine — benché sia stata effettivamente presentata<br />
richiesta — si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità<br />
di anticipare la data di somministrazione;</p>
<p>d) l’insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l&#8217;obbligo vaccinale (sul<br />
punto, si rinvia al paragrafo 4, relativo ai destinatari della procedura di invito).</p></blockquote>
<p>In pendenza del predetto termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni<br />
nell&#8217;ipotesi sub-c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la<br />
certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del d.l. n. 52/2021; in mancanza,<br />
Il personale inadempiente all’obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza<br />
ingiustificata ai sensi dell&#8217;art. 9-quinquies, comma 6, del d.l. n. 52/2021.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi sub-c), i responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione<br />
attestante la richiesta di vaccinazione, “invitano l&#8217;interessato a trasmettere<br />
immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la<br />
certificazione attestante l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale”.</p>
<p>Pertanto, la durata massima per la conclusione della procedura avviata con l’invito<br />
è pari a 23 giorni (20 decorrenti dalla ricezione dell’invito per la somministrazione della<br />
vaccinazione richiesta e 3 per la presentazione della certificazione di avvenuta<br />
vaccinazione).</p>
<p>Circa le modalità di invito, lo stesso sarà rivolto agli interessati mediante consegna<br />
diretta o, nel caso di dipendenti assenti — e che non rientrino nelle categorie escluse<br />
indicate nel paragrafo 4 — con qualsiasi mezzo di notifica legalmente previsto, che ne<br />
assicuri l&#8217;ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario (raccomandata a/r, notifica<br />
a mezzo P.E.C., consegna di copia dell’atto all’interessato da parte di personale della<br />
Polizia di Stato).</p>
<p>Con separata trattazione saranno trasmessi, per pronto impiego, i modelli di invito<br />
a presentare la documentazione prevista dall’illustrata normativa.</li>
<li>
<h3>Scadenza della copertura vaccinale dopo il 15 dicembre 2021.</h3>
<p>È obbligo dell’appartenente alla Polizia di Stato tanto monitorare la durata della<br />
propria copertura vaccinale quanto attivarsi per tempo affinché la propria condizione di<br />
vaccinato permanga inalterata. Ovviamente, qualora dovessero insorgere difficoltà di<br />
qualsiasi genere nel ricevere la somministrazione in tempo utile, il dipendente dovrà<br />
esibire la tempestiva prenotazione effettuata al responsabile della struttura, che si attiverà<br />
secondo la procedura di cui alla lettera c) del paragrafo precedente. Qualora, per cause di<br />
forza maggiore, non riesca a ottenere la vaccinazione per tempo nemmeno con queste<br />
modalità, il dipendente non dovrà essere sospeso e potrà continuare a prestare servizio<br />
esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all&#8217;art. 9 del d.I. n. 52/2021 fino<br />
alla data di somministrazione del vaccino. Da quel momento, il dipendente dovrà<br />
trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni, la certificazione attestante<br />
l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale.</p>
<p>Particolare attenzione dovrà essere rivolta a tale ultimo aspetto da parte sia dei<br />
soggetti obbligati sia dei responsabili delle strutture nel periodo a ridosso della fine del<br />
2021 e dell’inizio del 2022, quando, per ragioni congiunturali riconducibili all&#8217;avvio della<br />
prima campagna di vaccinazione, andrà a scadenza la copertura vaccinale per un numero<br />
significativo di appartenenti alla Polizia di Stato.</li>
<li>
<h3>Destinatari dell’invito (art. 4-ter, comma 1 e comma 3, secondo periodo d.l. n<br />
44/2021. Approfondimento).</h3>
<p>Come evidenziato in premessa, l&#8217;obbligo vaccinale grava in linea generale su tutto<br />
11 personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi<br />
di formazione, considerato anche che l’attività formativa comprende periodi di<br />
applicazione e tirocini operativi presso Reparti o Uffici dell’ Amministrazione.</p>
<p>Ad ogni modo, come indicato alla lettera d) del paragrafo due, per talune categorie<br />
di dipendenti, individuate anche a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali<br />
del Personale della Polizia di Stato e in una visione condivisa con le altre componenti del<br />
Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non sussistono i “presupposti per<br />
l&#8217;obbligo vaccinale”. Ne deriva che la procedura di invito potrà essere avviata al venir<br />
meno delle cause di temporanea esclusione.</p>
<p>Si fa riferimento, in particolare, ai dipendenti collocati in posizioni giuridiche<br />
variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro, elencate nella tabella<br />
allegata (all.1).</li>
<li>
<h3></h3>
<h3>Conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4-ter, comma 3,<br />
quarto, quinto e sesto periodo, d.l. n. 44/2021).</h3>
<p>In caso di “mancata presentazione della documentazione” di cui al paragrafo 2, i<br />
responsabili delle strutture “accertano l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale e ne danno<br />
immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato”.</p>
<p>“L&#8217;atto di accertamento dell&#8217;inadempimento determina l&#8217;immediata sospensione”<br />
del dipendente “dal diritto di svolgere l&#8217;attività lavorativa, senza conseguenze<br />
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione<br />
decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla comunicazione da parte<br />
dell&#8217;interessato dell&#8217;avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario 0<br />
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei<br />
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.</p>
<p>Nel periodo di sospensione:</p>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p>&#8211; al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo,<br />
né di carattere accessorio o indennitario;<br />
&#8211; le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di<br />
servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l&#8217;avanzamento<br />
e non concorrono alla maturazione di ferie;<br />
&#8211; non è consentito fruire di istituti di assenza legittima;<br />
&#8211; al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la<br />
placca, l’arma in dotazione individuale e le manette.</p></blockquote>
<p>Il provvedimento di sospensione dovrà essere redatto immediatamente dai<br />
responsabili delle strutture, notificato a ciascun dipendente interessato e trasmesso, con<br />
le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del<br />
personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione dei<br />
conseguenti effetti economici. Altrettanto immediatamente, la sospensione dovrà essere<br />
revocata con provvedimento da adottare al momento in cui vengono meno i presupposti<br />
che l’avevano determinata. Anche in questo caso, si fa riserva di trasmettere i<br />
corrispondenti modelli.</p>
<p>Il provvedimento di sospensione, così come quello di revoca, dovranno essere<br />
altresì trasmessi, ai fini della rideterminazione della posizione in ruolo del dipendente, al<br />
competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del<br />
personale della Polizia di Stato.</p>
<p>Si aggiunge che, per consentire la registrazione delle giornate di sospensione, sarà<br />
attivata una nuova funzione all’interno del sistema PS Personale.</li>
<li>
<h3> Sanzioni amministrative (art. 4-fer, commi 5 e 6, d.l. n. 44/2021).</h3>
<p>Lo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa in violazione dell&#8217;obbligo vaccinale<br />
comporta, inoltre, l’applicazione da parte del Prefetto competente per territorio delle<br />
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5 e 6 del citato art. 4-fer. In<br />
particolare:</p>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p>a) lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell&#8217;obbligo vaccinale è<br />
punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.<br />
Restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari;<br />
b) l’inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di<br />
assicurare il rispetto dell&#8217;obbligo vaccinale ex art. 4-fer, comma 2, è punito<br />
con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.</p></blockquote>
<p>Restano ferme anche in tale caso, ovviamente, le eventuali conseguenze<br />
disciplinari.</p>
<p>Per quanto riguarda l’ipotesi sub-a), i responsabili delle strutture e i loro delegati,<br />
ai sensi dell’art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689<sup class='footnote' id='fnref-29265-3'><a href='#fn-29265-3' rel='footnote'>3</a></sup> , dovranno accertare che i dipendenti<br />
già sospesi non svolgano attività lavorativa e contestare le eventuali violazioni; a tale<br />
ultimo fine, potrà essere utilizzato il modello che sarà fornito con separata<br />
corrispondenza.</p>
<p>Sui responsabili delle strutture grava altresì l’onere di curare la comunicazione al<br />
Prefetto competente delle violazioni accertate, ai fini della successiva adozione delle<br />
sanzioni previste.</li>
<li>
<h3>Durata delle certificazioni verdi COVID-19.</h3>
<p>Come previsto dal comma 1 dell’art. 4-fer, l&#8217;obbligo vaccinale deve essere<br />
adempiuto &#8220;per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità<br />
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall&#8217;articolo 9, comma 3, del decreto-legge<br />
n. 52 del 2021”. Pertanto, la somministrazione della dose di richiamo deve avvenire prima<br />
della scadenza della certificazione verde già posseduta.</p>
<p>Al riguardo, si rammenta che il decreto-legge indicato in oggetto, modificando<br />
l&#8217;art. 9 d.l. n. 52/2021, ha mutato, a decorrere dal 15 dicembre 2021, i termini di validità<br />
delle certificazioni verdi COVID-19, come indicato in allegato (all.2).</li>
<li>
<h3>Tutela della riservatezza.</h3>
<p>La delicatezza della tipologia dei controlli richiede di prestare la massima<br />
attenzione alla tutela della riservatezza nella trattazione delle pratiche, che dovrà avvenire<br />
in osservanza delle modalità di trattazione dei dati “sensibili” normativamente previste.<br />
In merito, ulteriori indicazioni saranno fornite dalla Segreteria del Dipartimento — Ufficio<br />
VI — Sicurezza dati della Polizia di Stato.</li>
<li>
<h3>Permanenza dell’obbligo di possesso e di esibizione delle certificazioni verdi<br />
COVID-19 (c.d. “Green Pass”).</h3>
<p>Preme sottolineare che resta intatta la disciplina recante l&#8217;obbligo di possedere ed<br />
esibire su richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-<br />
19 “base” di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, del d.l, n. 52/2021, ai sensi della menzionata<br />
circolare n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, relativa<br />
a “Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19” (c.d. “Green pass&#8221;)”.<br />
Il predetto obbligo di possesso ed esibizione coesiste attualmente con quello<br />
vaccinale; pertanto, le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini<br />
dell’accesso ai luoghi di lavoro dovranno continuare ad essere effettuate.</p>
<p>Per quanto concerne, in particolare, 1’ Amministrazione della pubblica sicurezza,<br />
sì rammenta che il personale dell’ Amministrazione civile dell’interno non è sottoposto<br />
all’obbligo vaccinale, a differenza dei dipendenti delle altre Forze di polizia, assoggettati<br />
ai medesimi obblighi previsti per gli appartenenti della Polizia di Stato.</p>
<p>Per la soluzione di eventuali problematiche applicative e ottenere i chiarimenti<br />
ritenuti necessari, potrà essere interessata la Direzione centrale per gli affari generali e le<br />
politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio affari generali presso le utenze<br />
telefoniche 06 46575205 — 06 46575202, che provvederà, se del caso, anche a indirizzare<br />
ì richiedenti verso le competenti articolazioni dipartimentali.</p>
<p>Le SS.LL. assicureranno la massima diffusione della presente circolare al<br />
personale tutto, anche assente, in considerazione della delicatezza delle disposizioni<br />
impartite e degli adempimenti connessi.</p>
<p>Si confida altresì nella collaborazione delle SS.LL. nel garantire l&#8217;osservanza delle<br />
illustrate disposizioni legislative, nel consueto rapporto collaborativo con le<br />
Organizzazioni Sindacali, al contempo sensibilizzando il personale tutto sulla rilevanza<br />
del rispetto dei nuovi obblighi normativi e delle misure per il contrasto e il contenimento<br />
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, a tutela della salute<br />
pubblica e individuale e del sereno svolgimento della quotidiana attività lavorativa.</li>
</ol>
<hr />
<h6><span class='footnote' id='fn-29265-1'><a href='#fnref-29265-1'>1</a>.</span>Più precisamente, l’estensione dell’obbligo vaccinale riguarda le seguenti categorie:</h6>
<h6>a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi<br />
per l&#8217;infanzia di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per<br />
l&#8217;istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi<br />
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;</h6>
<h6>b) personale del comparto della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli<br />
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;</h6>
<h6>c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all&#8217;articolo 8-<br />
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività<br />
lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;</h6>
<h6>d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del<br />
Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di<br />
comunità, all&#8217;interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.</h6>
<h6><sup class='footnote' id='fnref-29265-2'><a href='#fn-29265-2' rel='footnote'>2</a></sup> Con ciò intendendosi il vertice dell’Ufficio o Reparto o Istituto di appartenenza del dipendente.</h6>
<h6><span class='footnote' id='fn-29265-3'><a href='#fnref-29265-3'>3</a>.</span> Come stabilito dal citato art. 13: “/&#8230;JAll&#8217;accertamento delle violazioni punite con la sanzione<br />
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti<br />
di polizia giudiziaria, [&#8230;]”</h6>
<h3><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/12/D.L.-26-11-2021-n.172.-Misure-urgenti-contenimento-epidemia-COVID-19-per-svolgimento-in-sicurezza-attività-econimiche-e-sociali.-Obbligo-vaccinale-pers.-P.S.-Disposizioni-applicative_compressed.pdf">La circolare</a></h3>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-la-polizia-la-circolare/">Obbligo vaccinale per la Polizia di Stato. La circolare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo vaccinale. Incontro con il Capo della Polizia</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-incontro-capo-della-polizia/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-incontro-capo-della-polizia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[sottopagina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OBBLIGO VACCINALE INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA In considerazione delle particolarità e delicatezza della tematica e delle peculiari innovazioni per il personale della Polizia di Stato delineate dalla pubblicazione del decreto legge 172/2021, come da noi motivatamente richiesto, oggi 7 dicembre 2021, presso il Dipartimento, si è tenuto l’incontro presieduto dal Capo della Polizia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-incontro-capo-della-polizia/">Obbligo vaccinale. Incontro con il Capo della Polizia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">OBBLIGO VACCINALE</h1>
<h2 style="text-align: center;">INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA</h2>
<p>In considerazione delle particolarità e delicatezza della tematica e delle peculiari innovazioni per il personale della Polizia di Stato delineate dalla pubblicazione del decreto legge 172/2021, come da noi motivatamente richiesto, oggi 7 dicembre 2021, presso il Dipartimento, si è tenuto l’incontro presieduto dal Capo della Polizia pref. Lamberto Giannini, alla presenza del Vice Capo della Polizia pref. Vittorio Rizzi, del Capo della Segreteria del Dipartimento pref. Sergio Bracco, del Direttore Centrale DAGEP pref. Giuseppe Scandone, del Direttore Centrale di Sanità dr. Fabrizio Ciprani, del Direttore per le relazioni sindacali v.pref. Maria De Bartolomeis.</p>
<p>Come noto, tra le principali novità introdotte dal DL 172/2021 in questione, oltre all’istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”, vi è anche l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 ad ulteriori categorie di operatori appartenenti a particolari settori maggiormente esposti, tra le quali il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.</p>
<p>Preliminarmente il Capo della Polizia, ripercorrendo il disposto normativo richiamato, ha evidenziato come anche per tutto il personale della Polizia di Stato indistintamente, al pari del personale delle altre forze di polizia e forze armate, sia intervenuto l’obbligo vaccinale e, in virtù di questo l‘intero Comparto sta ancora approfondendo taluni istituti e studiando una Circolare d’indirizzo uniforme, tendente a fornire disposizioni più chiare possibile, fermo restando che, così come sperimentato in precedenza, per la soluzione di eventuali situazioni particolari o necessità di ulteriori chiarimenti, allo scopo di assicurare una uniforme applicazione alla norma cosi come novellata sarà specificatamente incaricato un Ufficio del dipartimento con la funzione di call center.</p>
<p>Con riferimento alla verifica del green pass da vaccino l’Amministrazione sta valutando la possibilità di procedere attraverso strumenti telematici interfacciando le banche dati Inps e NoiPa, o altre forme se questa non fosse percorribile.</p>
<p>Il pref. Giannini, nello specificare che l’obbligo vaccinale è legato al rapporto di servizio, ha reso noto che sono in via di approfondimento tutti gli istituti che, interrompendo il rapporto di servizio con l’Amministrazione, possano escludere momentaneamente il personale dall’obbligo vaccinale in questione, che saranno dettagliatamente indicati nella Circolare che, attesa la complessità, si pensa che dovrebbe essere divulgata entro fine settimana o al più tardi entro lunedì 13 prossimo. Così come è ancora allo studio se l’eventuale sospensione dal servizio per mancanza di vaccinazione comporti in automatico anche il ritiro dell’arma d’ordinanza e della tessera di riconoscimento, oltre alla restituzione dell’alloggio di servizio. E’, invece, certo che in pendenza di sospensione dal servizio per assenza non giustificata di vaccinazione non sarà riconosciuto alcun assegno, neanche quello alimentare, e ciò non costituirà addebito disciplinare. Il periodo di sei mesi richiamato dal DL in argomento, costituisce al momento unico limite temporale di previsione emergenziale, non dando, poi, seguito a destituzione o altro provvedimento.</p>
<p>Coloro i quali si sottoporranno alla prima dose del vaccino, fino all’ottenimento del green pass, per lavorare dovranno comunque munirsi di certificazione verde tramite tamponi che, come da noi richiesto, dovranno essere a carico dell’Amministrazione.</p>
<p>Con riferimento alla nostra richiesta di chiarire se vi sia un fondo di garanzia per indennizzare i dipendenti i quali dovessero sfortunatamente subire particolari effetti avversi, l’Amministrazione ha chiarito che tale previsione &#8211; a prescindere dal consenso informato che comunque, non trattandosi di TSO (trattamento sanitario obbligatorio), sarà dovuto – è già prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Così come, a nostra specifica domanda di sapere se, nell’eventualità in cui un dipendente sospeso dovesse contrarre l’infezione da covid-19, potrà riprendere il lavoro al termine della malattia, il Dr. Ciprani ha risposto che essendo molto vasta la casistica che potrebbe verificarsi a seconda che l’infezione sia emersa prima della prima dose o tra la prima e la seconda dose, ovvero anche successivamente, una tale eventualità sarà valutata specificatamente dal Medico competente di volta in volta. La sospensione, comunque, decorrerà sempre dal momento della notifica.</p>
<p>Resta fermo l’esonero dall’obbligo vaccinale per coloro che, per ragioni mediche specificatamente attestate da apposita certificazione medica, non possono ricevere il vaccino.</p>
<p>In sintesi, diverse ancora le domande senza risposta certa, per le quali abbiamo chiesto accurati approfondimenti, a partire dallo stato giuridico dei colleghi eventualmente sospesi dal servizio, alle assenze legittime che distolgono dall’obbligo vaccinale, che dovranno tuttavia trovare chiara specificazione all’interno della Circolare in parola.</p>
<p>In questo momento particolarmente delicato, è nostro dovere riaffermare il diritto al lavoro di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, e la loro difesa del diritto alla salute, partendo dal presupposto che come Amministrazione contiamo su medici e laboratori in virtù dei quali, possiamo essere indipendenti ed autonomi per mettere gli operatori, tutti, nelle condizioni di ottenere il richiesto green pass “rafforzato”.</p>
<p>Il lavoro svolto dai poliziotti tutti è indispensabile e la complessità dei servizi e degli uffici, capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale, non sopporterebbe sconvolgimenti di sorta nell’organizzazione. Va, quindi, garantito il medesimo trattamento e le stesse tutele per tutti quelli che ne fanno parte e che lavorano senza sosta per il bene della collettività, garantendo comunque a tutto il personale le contromisure necessarie per affrontare al meglio la pandemia.</p>
<p>Roma, 7 dicembre 2021</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/12/OBBLIGO-VACCINALE-Incontro-7-dicembre-2021_compressed.pdf">Il comunicato</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/obbligo-vaccinale-incontro-capo-della-polizia/">Obbligo vaccinale. Incontro con il Capo della Polizia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-lo-svolgimento-sicurezza-delle-attivita-economiche-sociali/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-lo-svolgimento-sicurezza-delle-attivita-economiche-sociali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 05:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=29238</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2021, n. 282, è stato pubblicato il decreto- legge di pari data n. 172 (di qui in poi DL 172) che integra, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-lo-svolgimento-sicurezza-delle-attivita-economiche-sociali/">Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il<br />
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza<br />
delle attività economiche e sociali”.</h3>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2021, n. 282, è stato pubblicato il decreto-<br />
legge di pari data n. 172 (di qui in poi DL 172) che integra, con ulteriori misure di<br />
prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da<br />
COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del predetto<br />
virus, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.</p>
<p>Il provvedimento reca disposizioni innovative in quattro ambiti di interesse<br />
prevedendo: a) l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori di particolari settori esposti;<br />
b) l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, ridefinendone la durata<br />
della validità; c) l’istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”; d) il potenziamento<br />
del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.</p>
<p>Tanto premesso, si illustrano le principali novità introdotte dal legislatore sulle<br />
quali si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL.</p>
<h3>a) Estensione dell’obbligo vaccinale (artt. 1 e 2)</h3>
<p>A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale<br />
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale<br />
primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto<br />
delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.</p>
<p>A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a<br />
ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali<br />
figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della<br />
polizia locale.</p>
<p>Al riguardo, si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per<br />
lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che<br />
l&#8217;eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza<br />
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il<br />
periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,<br />
comunque denominati.</p>
<p>Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni previste<br />
per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di<br />
lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo,<br />
sono irrogate dal prefetto. Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai<br />
sensi dell’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30<br />
aprile 1992, n. 285.</p>
<h3>b) Durata di validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed estensione del loro<br />
impiego (artt. 3 e 4)</h3>
<p>L’art. 3, comma 1, del citato DL 172 stabilisce che il green-pass ha una validità di<br />
nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla<br />
data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo<br />
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto<br />
ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine di<br />
validità decorre dal 15 dicembre p.v. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le<br />
persone guarite e mai vaccinatesi.</p>
<p>L’art. 4 del DL 172 estende l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui<br />
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</p>
<p>Più precisamente, con la modifica degli artt. 9-bis e 9-quater del suddetto decreto-<br />
legge n. 52/2021, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere,<br />
esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1) gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di<br />
ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;</p>
<p style="padding-left: 30px;">2) gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività<br />
sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in<br />
ragione dell’età o di disabilità;</p>
<p style="padding-left: 30px;">3) il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle<br />
navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per<br />
l&#8217;arcipelago delle Isole Tremiti;</p>
<p style="padding-left: 30px;">4) 1 servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante<br />
autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.</p>
<p>Le disposizioni di cui all’art. 4 hanno efficacia a decorrere dal prossimo 6<br />
dicembre.</p>
<h3>c) Istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata” (artt. 5 e 6)</h3>
<p>Gli artt. 5 e 6 del DL 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi<br />
generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un<br />
test molecolare o antigenico rapido.</p>
<p>L’art. 5S del DL 172, infatti, novellando l’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021,<br />
prevede che, dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo 1 soggetti in possesso di<br />
una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass<br />
rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i<br />
quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle<br />
della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti<br />
saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. A mero titolo<br />
di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre<br />
avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.</p>
<p>Si evidenzia altresì che, dal prossimo 6 dicembre 2021, l’accesso al servizi di<br />
ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente<br />
ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non<br />
“rafforzata”, giusta quanto precisato alla precedente lett. b), punto 1). Sono esclusi<br />
dall’obbligo del green-pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su<br />
base contrattuale.</p>
<p>Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica,<br />
l’art. 6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v.<br />
e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività<br />
e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o<br />
sospensioni.</p>
<p>Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione<br />
verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di<br />
spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose),<br />
cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.</p>
<p>Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, si<br />
precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre<br />
strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle<br />
mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione<br />
verde non “rafforzata”.</p>
<p style="padding-left: 30px;">                                                                 *  * *</p>
<p>Si precisa, infine, che per effetto delle nuove disposizioni recate dal DL 172 la<br />
disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori<br />
di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di<br />
idonea certificazione medica.</p>
<h3>d) Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.<br />
(art.7)</h3>
<p>L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la<br />
vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non<br />
vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più<br />
restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia<br />
nazionale.</p>
<p>Facendo seguito alle indicazioni, anche di carattere operativo, che sono state fornite in<br />
occasione della riunione in VDC svoltasi lo scorso 29 novembre con i prefetti e 1 questori dei<br />
capoluoghi di regione, si ribadiscono gli indirizzi generali già impartiti dal Sig. Ministro in<br />
quella sede.</p>
<p>La decisiva importanza dei controlli sul rispetto delle nuove misure si rileva anche<br />
testualmente dalla formulazione dell’articolo 7 del DL 172 che, oltre a prevederne una<br />
costante effettuazione, stabilisce che i prefetti inviino al Ministro dell’Interno una relazione<br />
settimanale che dia conto degli esiti dell’attività effettuata nell’ambito di rispettiva<br />
competenza, onde assicurare, tra centro e territorio, un continuo flusso informativo.</p>
<p>L’immediata ed efficace articolazione dei suddetti controlli, peraltro, è stata<br />
demandata a un’apposita pianificazione delle relative attività delle Forze di Polizia e delle<br />
Polizie locali, scandita da un preciso timing e connotata dal preventivo coinvolgimento del<br />
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>Si coglie l’occasione per precisare che, conformemente a quanto già fatto da alcune<br />
prefetture, il piano dei controlli dovrà essere comunicato a questo Gabinetto e al Dipartimento<br />
della pubblica sicurezza — Segreteria del Dipartimento, che legge per conoscenza.</p>
<p>L’attività in esame, per l’impegno dovuto alla diffusività delle verifiche e l’importanza<br />
dei risultati attesi, presuppone la più ampia collaborazione di tutti i diversi attori che operano<br />
negli ambiti settoriali in cui, oltre alle altre misure di contenimento epidemiologico, si applica<br />
l’obbligo del green pass. Si richiamano, sul punto, le indicazioni, anche operative, fornite da<br />
questo Gabinetto con la circolare del 9 agosto 2021.</p>
<p>Ne consegue l’opportunità che le SS.LL., qualora non abbiano già provveduto in tal<br />
senso, assumano immediatamente le interlocuzioni necessarie con le associazioni e i soggetti<br />
rappresentativi delle categorie interessate, avendo cura di richiamarne l’attenzione sul<br />
puntuale adempimento degli obblighi di verifica, già assegnati loro dalla normativa vigente, e<br />
sulle connesse responsabilità.</p>
<p>Nella predisposizione del piano dei controlli, il documento di riferimento è<br />
rappresentato dal Piano coordinato di controllo del territorio, che individua le diverse aree di<br />
gravitazione delle Forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei<br />
Carabinieri, al cui sforzo contribuisce la Guardia di Finanza. Peraltro, in analogia ai<br />
dispositivi di prevenzione generale, anche per l’attuazione dei piani di controllo in questione,<br />
ai sensi del citato art. 7 del DL 172, ci si avvale del personale dei Corpi di polizia municipale,<br />
munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.</p>
<p>Riguardo agli ambiti oggettivi di operatività, come anticipato nella citata riunione del<br />
29 novembre, si ribadisce l’esigenza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri<br />
indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale,<br />
prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia alle linee di<br />
superficie che a quelle metropolitane, ove presenti.</p>
<p>Sempre in tale ambito, appare opportuno rammentare la decisiva rilevanza del<br />
contributo degli enti gestori, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle<br />
verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli &#8211; la cui<br />
flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente<br />
l&#8217;effettuazione anche a campione -, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio,<br />
soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superficie,<br />
possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico.</p>
<p>Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, di sicuro rilievo è da<br />
considerare l&#8217;attività di controllo della Polizia municipale. Allo scopo di evitare<br />
sovrapposizioni con l&#8217;attività delle altre Forze di polizia, in particolare della Guardia di<br />
Finanza, e rendere più efficace ed efficiente l&#8217;azione di controllo, si sottolinea l&#8217;esigenza che i<br />
rispettivi servizi in tale ambito siano oggetto di un&#8217;attenta pianificazione.</p>
<p>Il tavolo tecnico coordinato dal Signor Questore, anche in vista dell’adozione delle<br />
conseguenti ordinanze, rappresenta la sede istituzionale più idonea per tale attività di<br />
armonizzazione.</p>
<p>Risulta evidente come l’esigenza di potenziare le attività di verifica &#8211; di cui occorre<br />
tenere presente l’ampio spettro, riguardante sia 1 diversi ambiti di applicazione del green pass<br />
sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico &#8211; si ponga soprattutto in<br />
concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente<br />
più elevato.</p>
<p>L’intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane<br />
con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno<br />
della movida.</p>
<p>Secondo la stessa logica implementativa, andranno altresì programmati i servizi di<br />
controllo collegati alle festività natalizie e di fine anno.</p>
<p>In ordine ai prevedibili incrementi di presenze che dovessero interessare particolari<br />
spazi urbani, si potrà valutare, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza<br />
pubblica, l’opportunità che venga regolamentata, eventualmente attraverso apposite ordinanze<br />
sindacali, la fruizione di tali spazi in modo da evitare gli assembramenti e agevolare 1<br />
controlli.</p>
<p>Con riferimento alla predisposizione di una relazione settimanale da inviare al<br />
Ministro dell’Interno, si fa presente che tale relazione dovrà sempre compendiare i dati<br />
relativi agli esiti numerici dei controlli effettuati sulle attività e sulle persone, sulle violazioni<br />
contestate, nonché sui provvedimenti di chiusura adottati, sia a fini cautelari che sanzionatori.<br />
All’uopo, si unisce un apposito modello, aggiornato sulla base delle nuove disposizioni recate<br />
dal D.L. 172.</p>
<p>Tale modello dovrà essere utilizzato sia per la rilevazione giornaliera &#8211; il cul invio<br />
resta confermato &#8211; che per quella settimanale, rappresentando quest’ultima un’aggregazione<br />
degli stessi dati, e andrà pubblicato sul sito istituzionale delle prefetture.</p>
<p>La relazione settimanale, con riferimento ai dati della settimana trascorsa, andrà<br />
indirizzata ogni lunedì al Dipartimento della pubblica sicurezza &#8211; Segreteria del Dipartimento,<br />
utilizzando la consueta piattaforma informatica. Lo stesso Dipartimento vorrà curare il<br />
successivo immediato inoltro dei dati aggregati su base nazionale a questo Gabinetto.</p>
<p>Si raccomanda, infine, alle SS.LL. di volere assumere anche il coordinamento della<br />
comunicazione istituzionale perché venga assicurata una corretta, trasparente e univoca<br />
informazione in materia.</p>
<p>Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/02gmDBpY#BqOzxI5OfdFdp-dOcJTcF2XcTxhDFa6CfHUNVBpvb4s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-lo-svolgimento-sicurezza-delle-attivita-economiche-sociali/">Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-lo-svolgimento-sicurezza-delle-attivita-economiche-sociali/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Introduzione obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Lettera al Capo della Polizia.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/introduzione-obbligo-vaccinale-gli-appartenenti-alla-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 06:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[consenso informato]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[sottopagina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggetto: introduzione obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. &#8211; Richiesta incontro urgente. Sig. Capo della Polizia, come noto domani, sabato 27 novembre, entrerà in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/introduzione-obbligo-vaccinale-gli-appartenenti-alla-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/">Introduzione obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Lettera al Capo della Polizia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: introduzione obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. &#8211; Richiesta incontro urgente.</h3>
<p>Sig. Capo della Polizia,</p>
<p>come noto domani, sabato 27 novembre, entrerà in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato proprio in queste ore sull’odierna Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 282 con un testo che – peraltro – risulterebbe sensibilmente diverso da quello che era stato sottoposto mercoledì scorso, 24 novembre, al Consiglio dei Ministri n. 48.</p>
<p>Una delle novità, l’introduzione per noi dell’obbligo vaccinale, impone una riflessione basata innanzitutto sull’art. 2 Cost.: «<em>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale</em>», anche perché non è stata neppure anticipata alle organizzazioni sindacali che, per legge, in esclusiva rappresentano i poliziotti.</p>
<p>È notorio che la Corte costituzionale ha escluso che dagli art. 2 e 32 Cost. si possa desumere un principio che richiede al singolo di esporre «<em>a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative</em>»: non si comprende quindi perché, venendo obbligati a vaccinarci, dovremmo firmare un consenso informato che, di fatto, sembrerebbe escludere indennizzi e risarcimenti.</p>
<p>Si ritiene pertanto urgente ed irrinunciabile che, prima di diramare circolari applicative del decreto in argomento, Ella attivi un confronto con le organizzazioni sindacali che affronti tutti i temi connessi con il nuovo scenario determinatosi con l’introduzione per noi dell’obbligo vaccinale e, in particolare, le modalità per indennizzare e risarcire i colleghi che dovessero essere vittime di eventuali eventi avversi a seguito della somministrazione di una qualsiasi delle dosi di vaccino anti COVID-19.</p>
<p>In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.</p>
<p><em>Roma, 26 novembre 2021</em></p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/11/giannini-obbligo-26-11-2021_compressed.pdf">La lettera</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/introduzione-obbligo-vaccinale-gli-appartenenti-alla-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/">Introduzione obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Lettera al Capo della Polizia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Covid. Su obbligo vaccinale per i poliziotti chiediamo un incontro con il Governo. FSP Polizia sugli organi di stampa.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/covid-obbligo-vaccinale-poliziotti-chiediamo-un-incontro-governo-fsp-polizia-sugli-organi-stampa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 20:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultime]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo vaccinale polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sottopagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini polizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Presidi, sia per tutti. Sindacati polizia,il Governo ci incontri (ANSA) &#8211; ROMA, 24 NOV &#8211; Non solo medici e personale delle Rsa: l&#8217;obbligo di vaccinazione ora viene esteso ad altre categorie dopo quelle sanitarie. Il Consiglio dei Ministri, come annunciato, ha infatti dato il via libera all&#8217;immunizzazione obbligatoria, che scatterà dal prossimo 15 dicembre, anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-obbligo-vaccinale-poliziotti-chiediamo-un-incontro-governo-fsp-polizia-sugli-organi-stampa/">Covid. Su obbligo vaccinale per i poliziotti chiediamo un incontro con il Governo. FSP Polizia sugli organi di stampa.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Presidi, sia per tutti. Sindacati polizia,il Governo ci incontri</h3>
<p>(<strong>ANSA</strong>) &#8211; ROMA, 24 NOV &#8211; Non solo medici e personale delle<br />
Rsa: l&#8217;obbligo di vaccinazione ora viene esteso ad altre<br />
categorie dopo quelle sanitarie. Il Consiglio dei Ministri, come<br />
annunciato, ha infatti dato il via libera all&#8217;immunizzazione<br />
obbligatoria, che scatterà dal prossimo 15 dicembre, anche a<br />
tutto il personale scolastico e all&#8217;intero comparto della<br />
difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Dove il numero delle<br />
persone non vaccinate non è attualmente irrilevante. Immediate<br />
le reazioni: per i presidi, il provvedimento dovrebbe essere<br />
&#8220;esteso a tutti&#8221; e non solo ai prof, mentre i sindacati della<br />
polizia chiedono di vedere Draghi.<br />
L&#8217;estensione si &#8220;applica&#8221; al &#8220;personale scolastico del<br />
sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei<br />
servizi educativi per l&#8217;infanzia, dei centri provinciali per<br />
l&#8217;istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e<br />
formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i<br />
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore&#8221;. Disposto<br />
anche il richiamo obbligatorio, sempre da metà dicembre, per le<br />
professioni sanitarie.<br />
In tema di sanzioni, &#8220;l&#8217;accertato inadempimento&#8221; determinerà<br />
l&#8217;immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e<br />
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La<br />
sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro<br />
compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al<br />
datore di lavoro dell&#8217;avvio e del completamento del ciclo<br />
vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.<br />
Per quanto riguarda il comparto scuola, i dati aggiornati sui<br />
soggetti vaccinati dicono che in una platea che comprende 1<br />
milione e 545 mila persone, il 94% ha ricevuto una dose di siero<br />
mentre circa l&#8217;88,5% ha completato il ciclo delle due<br />
inoculazioni. I presidi, per bocca del presidente dell&#8217;Anp,<br />
Antonello Giannelli, definiscono &#8220;comprensibile&#8221; l&#8217;iniziativa ma<br />
chiedono che si vada verso un &#8220;obbligo generalizzato&#8221; e &#8220;non per<br />
alcune categorie come quella scolastica, in gran parte<br />
vaccinata. E&#8217; fondamentale, inoltre, istituire una corsia<br />
preferenziale per la terza dose&#8221;.<br />
Dal canto loro i sindacati delle forze dell&#8217;ordine hanno al<br />
momento posizioni diversificate. &#8220;Non tutti potranno essere<br />
d&#8217;accordo ma ricordiamo &#8211; afferma Daniele Tissone, segretario<br />
generale del sindacato di polizia Silp Cgil &#8211; che sono ad oggi<br />
deceduti per Covid 19 operatori di polizia e uno solo di questi<br />
era vaccinato: 16 purtroppo non erano immunizzati perché non<br />
avevano fatto in tempo in quanto il vaccino ancora non era<br />
disponibile. Oggi la percentuale di vaccinati in Polizia è di<br />
circa il 90% comprendendo sia chi ha fatto una dose e chi due&#8221;.<br />
Per <strong>Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia</strong>, &#8220;il<br />
momento storico che stiamo attraversando richiede più che mai un<br />
leale confronto istituzionale che possa garantire sinergia e<br />
compattezza, specialmente in un ambito strategico come quello<br />
della sicurezza del paese. Ecco perché rispetto all&#8217;introduzione<br />
dell&#8217;obbligo vaccinale anti-covid per gli appartenenti alle<br />
Forze dell&#8217;ordine chiediamo un incontro con il Governo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://ilquotidianoditalia.it/cronaca/covid-fsp-polizia-su-obbligo-vaccinale-per-i-poliziotti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ilquotidianoditalia.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.lanuovacalabria.it/covid-fsp-polizia-su-obbligo-vaccinale-per-i-poliziotti-chiediamo-un-incontro-con-il-governo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lanuovacalabria.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.google.com/amp/s/amp.triesteprima.it/cronaca/obbligo-vaccini-fsp-polizia-governo.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">triesteprima.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://agenparl.eu/covid-su-obbligo-vaccinale-per-i-poliziotti-chiediamo-confronto-con-il-governo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agenparl.eu</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://img2.tgcom24.mediaset.it/assets/img/favicon.ico" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tgcom24.mediaset.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.open.online/2021/11/25/covid-19-obbligo-vaccinale-polizia-scuola/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">open.online</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.romait.it/obbligo-vaccinale-forze-dellordine-e-insegnanti-sindacati-va-esteso-a-tutta-la-popolazione.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">romait.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.altoadige.it/cronaca/obbligo-vaccinale-a-scuola-i-presidi-in-coro-allora-lo-sia-per-tutti-1.3065396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">altoadige.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.repubblica.it/cronaca/2021/11/25/news/obbligo_vaccinale_dai_professori_alle_forze_dell_ordine_caccia_a_200mila_renitenti_al_vaccino-327696558/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">repubblica.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://it.sports.yahoo.com/notizie/lobbligo-vaccinale-per-insegnanti-e-124846641.html?guccounter=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yahoo.com</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://www.notizie.it/obbligo-vaccinale-per-insegnanti-e-forze-dell-ordine-come-funziona/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">notizie.it</a></p>
<p>L&#8217;articolo su <a href="https://infodifesa.it/come-funziona-obbligo-vaccinale-per-forze-dellordine-e-scuola-5-giorni-per-mettersi-in-regola-e-il-rischio-assenze-per-malattia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">infodifesa.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-obbligo-vaccinale-poliziotti-chiediamo-un-incontro-governo-fsp-polizia-sugli-organi-stampa/">Covid. Su obbligo vaccinale per i poliziotti chiediamo un incontro con il Governo. FSP Polizia sugli organi di stampa.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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