<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maternità Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
	<atom:link href="https://www.fsp-polizia.it/tag/maternita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fsp-polizia.it/tag/maternita/</link>
	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 14:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2018/06/cropped-favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>Maternità Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
	<link>https://www.fsp-polizia.it/tag/maternita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flessibilità del congedo di maternità.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/flessibilita-del-congedo-maternita/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/flessibilita-del-congedo-maternita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 14:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Maternità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=16617</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” &#8211; Art. 1, comma 485. Flessibilità del congedo di maternità. Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il “Bilancio di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/flessibilita-del-congedo-maternita/">Flessibilità del congedo di maternità.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” &#8211; Art. 1, comma 485.<br />
Flessibilità del congedo di maternità.</h3>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018,<br />
n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio<br />
pluriennale per il triennio 2019-2021”.</p>
<p>Per la parte d’interesse si richiama l’art. 1, comma 485, che prevede:</p>
<p>“All&#8217;articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della<br />
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è<br />
inserito il seguente:</p>
<p>“I.1. In alternativa a quanto disposto dal comma I, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di<br />
astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo<br />
stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso<br />
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di<br />
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del<br />
nascituro”. |</p>
<p>Tale disposizione integra la vigente disciplina in materia di congedo di maternità che spetta<br />
alle lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio.</p>
<p>Per effetto di tale novella, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà — alternativa alle ipotesi previste fino all’entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto —<br />
di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle condizioni previste dalla legge stessa.</p>
<p>Già l’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aveva introdotto un<br />
criterio di flessibilità al congedo di maternità, consentendo alle lavoratrici madri di astenersi dal<br />
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi<br />
all’evento, a condizione che, con idonea certificazione medica, fosse attestato che tale opzione non<br />
arrecasse alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.</p>
<p>Con circolare n. 333-A/9807.F.6.1/9296-2011 del 6 dicembre 2011 è stato reso applicabile il<br />
beneficio di cui sopra anche alle lavoratrici gestanti appartenenti alla Polizia di Stato le quali, per<br />
esercitare l’opzione della flessibilità del congedo di maternità, devono trovarsi nelle condizioni<br />
illustrate nella medesima ministeriale.</p>
<p>Tanto premesso, anche la novella introdotta dal comma 485 dell’art. 1 della legge di<br />
bilancio, inserendosi nel contesto dell’istituto della flessibilità del congedo di maternità già<br />
riconosciuto da questa Amministrazione, è applicabile alle appartenenti alla Polizia di Stato.</p>
<p>Il personale interessato potrà, quindi, a richiesta, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo<br />
l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, in presenza di determinati<br />
presupposti che risultano essere analoghi a quelli già previsti nella originaria formulazione della<br />
legge ed illustrati nell’allegata circolare del 6 dicembre 2011, che, ad ogni buon fine, si elencano:</p>
<p>&#8211; assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della</p>
<p>lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;</p>
<p>&#8211; assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della<br />
competente Direzione Provinciale del Lavoro;</p>
<p>&#8211; venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di<br />
interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;</p>
<p>&#8211; assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle<br />
mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro<br />
previsto;</p>
<p>&#8211; assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il<br />
raggiungimento del posto di lavoro.</p>
<p>Infine, si precisa che la richiesta di fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo<br />
l’evento del parto, seppure già accordata, può essere successivamente oggetto di totale o parziale<br />
rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti.</p>
<p>Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2019/06/Circolare-flessibilita-congedo-maternita..pdf">La Circolare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/flessibilita-del-congedo-maternita/">Flessibilità del congedo di maternità.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/flessibilita-del-congedo-maternita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
