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	<title>gazzetta ufficiale Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>gazzetta ufficiale Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<item>
		<title>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 2 marzo 2018. Modalità attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-decreto-2-marzo-2018-modalita-attuative-dellarea-negoziale-dei-dirigenti-delle-forze-di-polizia-ad-ordinamento-civile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 11:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 2 marzo 2018 Modalita&#8217; attuative dell&#8217;area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell&#8217;articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (18A03473) (GU n.117 del 22-5-2018) IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 23 agosto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
DECRETO 2 marzo 2018</p>
<p>Modalita&#8217; attuative dell&#8217;area negoziale dei dirigenti delle Forze di<br />
polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell&#8217;articolo 46, comma 4,<br />
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (18A03473)</p>
<p>(GU n.117 del 22-5-2018)</p>
<p>IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE<br />
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina<br />
dell&#8217;attivita&#8217; di governo e ordinamento della Presidenza del<br />
Consiglio dei ministri»;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in<br />
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;<br />
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante<br />
«Attuazione dell&#8217;art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia<br />
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del<br />
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;<br />
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme<br />
generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />
amministrazioni pubbliche.»;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.<br />
164, recante «Recepimento dell&#8217;accordo sindacale per le Forze di<br />
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le<br />
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio<br />
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;<br />
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante<br />
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di<br />
polizia, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7<br />
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle<br />
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l&#8217;art. 46 nella parte<br />
in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento<br />
civile l&#8217;istituzione di un&#8217;area negoziale, limitata agli istituti<br />
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti<br />
accessori;<br />
Visto l&#8217;art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,<br />
che destina, per l&#8217;anno 2018, per l&#8217;anno 2019 e a decorrere dall&#8217;anno<br />
2020, una parte dello stanziamento ivi previsto, per l&#8217;attuazione<br />
dell&#8217;art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il<br />
rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95<br />
del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro per la<br />
semplificazione e la pubblica amministrazione le modalita&#8217; attuative<br />
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;<br />
Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto,<br />
con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale<br />
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l&#8217;accesso<br />
alla dirigenza anche dei vice questori aggiunti e qualifiche<br />
corrispondenti della Polizia di Stato e dei commissari coordinatori<br />
penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria, nonche&#8217; la<br />
contestuale istituzione di un&#8217;area negoziale per il medesimo<br />
personale dirigente;<br />
Ritenuto di disciplinare le modalita&#8217; attuative dell&#8217;area negoziale<br />
per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai<br />
sensi dell&#8217;art. 46, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 95<br />
del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018;<br />
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12<br />
dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio on.<br />
dott.ssa Maria Anna Madia e&#8217; stato conferito l&#8217;incarico per la<br />
semplificazione e la pubblica amministrazione;<br />
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26<br />
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la<br />
semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna<br />
Madia;<br />
Sentiti il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della giustizia, il<br />
Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e il Ministro della difesa;</p>
<p>Decreta:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Ambito di applicazione</p>
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29<br />
maggio 2017, n. 95, richiamato in premessa, il presente decreto<br />
stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le modalita&#8217; attuative<br />
dell&#8217;area negoziale di cui al comma 1 del medesimo art. 46, relative<br />
alle procedure che disciplinano gli istituti normativi e i<br />
trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad<br />
ordinamento civile delle carriere dei funzionari, a partire dalla<br />
qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti e di<br />
commissario coordinatore penitenziario.<br />
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita&#8217;<br />
e per le materie indicate negli articoli seguenti, nel rispetto del<br />
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti<br />
delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in relazione a<br />
quanto previsto dall&#8217;art. 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95<br />
del 2017, si concludono con l&#8217;emanazione di un decreto del Presidente<br />
della Repubblica concernente il personale delle Forze di polizia ad<br />
ordinamento civile.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Provvedimenti</p>
<p>1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all&#8217;art. 1,<br />
comma 2, concernente il personale della Polizia di Stato e del Corpo<br />
di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell&#8217;art. 46, comma 3, del decreto<br />
legislativo n. 95 del 2017, e&#8217; emanato a seguito di accordo sindacale<br />
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro<br />
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la<br />
presiede, e dai Ministri dell&#8217;interno, dell&#8217;economia e delle finanze<br />
e della giustizia o dai sottosegretari appositamente delegati e da<br />
una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di ciascuna<br />
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale<br />
del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia<br />
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la<br />
semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi del predetto<br />
art. 46, comma 3.<br />
2. La titolarita&#8217; all&#8217;esercizio delle relazioni sindacali e&#8217;<br />
riconosciuta sulla base del dato associativo e del dato elettorale<br />
secondo i criteri dettati nell&#8217;apposito accordo per la definizione<br />
delle modalita&#8217; di espressione del dato elettorale e delle relative<br />
forme di rappresentanza. In attesa dell&#8217;entrata in vigore del decreto<br />
del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo<br />
si applicano le disposizioni di cui all&#8217;art. 5, comma 4, fermo<br />
restando quanto previsto dall&#8217;art. 7 per la fase di prima<br />
applicazione del presente decreto.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Oggetto della contrattazione</p>
<p>1. Ai fini di cui all&#8217;art. 2, comma 1, sono oggetto di<br />
contrattazione, ai sensi dell&#8217;art. 46, comma 2, del decreto<br />
legislativo n. 95 del 2017:<br />
a) il trattamento accessorio;<br />
b) le misure per incentivare l&#8217;efficienza del servizio;<br />
c) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;<br />
d) l&#8217;aspettativa per motivi di salute e di famiglia;<br />
e) i permessi brevi per esigenze personali;<br />
f) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;<br />
g) il trattamento di missione e di trasferimento;<br />
h) i criteri di massima per la formazione e l&#8217;aggiornamento<br />
professionale;<br />
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di&#8217; assistenza<br />
del personale.</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Materie riservate alla legge</p>
<p>1. Per il personale di cui al presente decreto, restano comunque<br />
riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o<br />
amministrativo adottato in base alla legge, secondo l&#8217;ordinamento<br />
delle singole amministrazioni, le materie indicate dall&#8217;art. 2, comma<br />
4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Procedimento</p>
<p>1. La procedura per l&#8217;emanazione del decreto del Presidente della<br />
Repubblica di cui all&#8217;art. 2 e&#8217; avviata dal Ministro per la<br />
semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi<br />
prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro<br />
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale<br />
dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria<br />
possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto<br />
della procedura stessa.<br />
2. Le trattative per la definizione dell&#8217;accordo sindacale si<br />
svolgono in riunioni cui partecipano i rapresentanti delle<br />
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi e si concludono<br />
con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.<br />
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall&#8217;ipotesi di accordo<br />
possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai<br />
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro<br />
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione<br />
dell&#8217;accordo.<br />
4. L&#8217;ipotesi di accordo sindacale e&#8217; corredata da appositi<br />
prospetti contenenti l&#8217;individuazione del personale interessato, i<br />
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche&#8217;<br />
la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con<br />
l&#8217;indicazione della copertura finanziaria complessiva per l&#8217;intero<br />
periodo di validita&#8217; del predetto atto, prevedendo, altresi&#8217;, la<br />
possibilita&#8217; di prorogarne l&#8217;efficacia temporale, ovvero di<br />
sospenderne l&#8217;esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata<br />
esorbitanza dai limiti di spesa. L&#8217;ipotesi di accordo sindacale non<br />
puo&#8217; in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a<br />
carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a<br />
quanto stabilito nel documento di programmazione<br />
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge di<br />
bilancio, nonche&#8217; nel bilancio. In nessun caso possono essere<br />
previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di<br />
validita&#8217; del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma<br />
5, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.<br />
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla<br />
sottoscrizione, verificate le compatibilita&#8217; finanziarie ed esaminate<br />
le osservazioni di cui al comma 3, approva l&#8217;ipotesi di accordo<br />
sindacale, i cui contenuti sono recepiti con il decreto del<br />
Presidente della Repubblica di cui all&#8217;art. 1, comma 2, per il quale<br />
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.<br />
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del<br />
controllo preventivo di legittimita&#8217; sul decreto di cui al comma 5,<br />
richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell&#8217;art. 3,<br />
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni<br />
devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.<br />
7. La disciplina emanata con il decreto del Presidente della<br />
Repubblica di cui al comma 5 ha durata triennale tanto per la parte<br />
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti<br />
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di<br />
entrata in vigore dei decreti successivi.<br />
8. Nel caso in cui l&#8217;accordo di cui al presente decreto non venga<br />
definito entro centocinquanta giorni dall&#8217;inizio della procedura, il<br />
Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della<br />
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi<br />
regolamenti.<br />
9. Tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;art. 46, comma 6, del<br />
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel corso del procedimento<br />
disciplinato dal presente articolo, il Dipartimento della Funzione<br />
pubblica assicura il necessario raccordo con le amministrazioni<br />
militari interessate al fine di garantire la sostanziale perequazione<br />
dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei<br />
dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze<br />
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento<br />
civile.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Procedure di raffreddamento dei conflitti</p>
<p>1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita&#8217;<br />
nell&#8217;applicazione delle disposizioni recate dal decreto del<br />
Presidente della Repubblica di cui all&#8217;art. 2, le amministrazioni<br />
interessate provvedono a reciproci scambi di informazione, anche<br />
attraverso apposite riunioni.<br />
2. Le procedure di contrattazione di cui all&#8217;art. 2 disciplinano le<br />
modalita&#8217; di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano<br />
nell&#8217;ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione<br />
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della<br />
Repubblica di cui al medesimo art. 2.<br />
3. Ai predetti fini in sede di contrattazione presso le singole<br />
amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura<br />
arbitrale.<br />
4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel<br />
decreto del Presidente della Repubblica di cui all&#8217;art. 2 insorgano<br />
contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale<br />
interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono<br />
ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica<br />
amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata<br />
per l&#8217;esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro<br />
per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta<br />
giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze<br />
delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo&#8217; fare ricorso alle<br />
delegazioni trattanti l&#8217;accordo nazionale di cui all&#8217;art. 2, comma 1.<br />
L&#8217;esame della questione interpretativa controversa di interesse<br />
generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo<br />
incontro. Sulla base dell&#8217;orientamento espresso dalle citate<br />
delegazioni, il Ministro per la semplificazione e la pubblica<br />
amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 27, primo comma, n. 2), della<br />
legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400,<br />
provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi<br />
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>1. In fase di prima applicazione del presente decreto, fermo<br />
restando lo stanziamento, per il triennio 2018-2020, delle risorse<br />
per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,<br />
n. 95, di cui all&#8217;art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n.<br />
205, e&#8217; previsto quanto segue:<br />
a) il primo accordo per l&#8217;area negoziale di cui all&#8217;art. 46, comma<br />
1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e&#8217; relativo al triennio<br />
2018-2020;<br />
b) ai fini della rappresentativita&#8217; per la nuova area negoziale a<br />
decorrere dal 1° gennaio 2018, si calcolano, per il primo accordo di<br />
cui alla lettera a), fermo restando il numero di deleghe sindacali<br />
non inferiore al 5 per cento, le deleghe sottoscritte entro il 31<br />
dicembre 2017 dai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti,<br />
nonche&#8217; dai primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti<br />
generali, considerando al tal fine anche le federazioni e<br />
aggregazioni corrispondenti gia&#8217; costituite, alla medesima data, per<br />
l&#8217;area negoziale del personale non dirigente;<br />
c) fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 46, comma 2, lettera<br />
f), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l&#8217;anno 2018 i<br />
distacchi e permessi sindacali, compresi i cumuli di permessi,<br />
assegnati alle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia<br />
di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le<br />
federazioni e aggregazioni corrispondenti gia&#8217; costituite,<br />
nell&#8217;ambito dell&#8217;area negoziale del personale non dirigente delle<br />
medesime Forze di polizia, possono essere da queste attivati, nel<br />
limite dei permessi e dei distacchi gia&#8217; esistenti per la predetta<br />
area, anche nell&#8217;area negoziale dei dirigenti a favore dei propri<br />
dirigenti sindacali.<br />
d) la procedura di cui all&#8217;art. 5, comma 1, per il primo accordo<br />
previsto dalla lettera a), del presente articolo, e&#8217; avviata entro<br />
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
2. All&#8217;attuazione del presente decreto si provvede nell&#8217;ambito<br />
delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o<br />
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla<br />
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />
italiana.<br />
Roma, 2 marzo 2018</p>
<p>Il Ministro: Madia</p>
<h5><em>Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 </em><br />
<em>Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,</em><br />
<em>reg.ne prev. n. 879</em></h5>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-decreto-2-marzo-2018-modalita-attuative-dellarea-negoziale-dei-dirigenti-delle-forze-di-polizia-ad-ordinamento-civile/">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 2 marzo 2018. Modalità attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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