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	<title>dpcm 13 ottobre 2020 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>dpcm 13 ottobre 2020 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 06:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm 13 ottobre 2020]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 13 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, che introduce nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure<br />
urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.</h3>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 13 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, che introduce nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, finalizzate ad affrontare l’attuale fase della pandemia.<br />
Il d.P.C.M., come esplicitano anche taluni punti della parte narrativa, reca alcune nuove disposizioni in senso restrittivo, determinate dall’evolversi della situazione epidemiologica e dall’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.</p>
<p>Ne discende che talune prescrizioni del provvedimento sono rivolte a limitare<br />
ulteriormente le occasioni di concentrazione e aggregazione di persone, tenuto conto che tali<br />
circostanze possono favorire, a causa della loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche<br />
involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento<br />
interpersonale, sia del divieto di assembramento.</p>
<p>Le disposizioni del d.P.C.M. che recano profili innovativi vengono illustrate qui<br />
di seguito, alla luce di tale premessa, con riguardo ai diversi specifici ambiti cui sono riferite.</p>
<p>Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; distanziamento<br />
interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6, lett. e)</p>
<p>L’art. 1, comma |], del provvedimento in esame ripropone l’obbligo di utilizzo<br />
della mascherina anche all’aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto-legge 7<br />
ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di<br />
almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.</p>
<p>In proposito, nel rinviare ai chiarimenti già forniti da questo Ufficio con<br />
circolare dello scorso 10 ottobre, si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL. ulteriori<br />
precisazioni ai fini applicativi.</p>
<p>Preliminarmente, sì ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento<br />
all’obbligo di utilizzo della mascherina, esonera: le attività sportive, nelle quali rientrano<br />
anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all’obbligo di utilizzo di tale<br />
dispositivo l’attività motoria.</p>
<p>Al riguardo, si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in<br />
questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro<br />
particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi,<br />
parimenti esentate.</p>
<p>Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o<br />
altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno<br />
continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali<br />
da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente<br />
ribadito, per ogni attività sportiva, dall’art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M..</p>
<p>Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i<br />
quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.</p>
<p>Il comma |, al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo<br />
della mascherina, dà inoltre rilievo alle “caratteristiche dei luoghi” o alle “circostanze dì<br />
fatto” che garantiscano ‘in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone<br />
non conviventi”, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere<br />
sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l’attività motoria, al pari di ogni<br />
altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di<br />
utilizzo della mascherina.</p>
<p>La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta<br />
un&#8217;indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie<br />
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone<br />
non conviventi.</p>
<p>Tale utilizzo in ambito privato configura una misura di profilassi il cui rispetto<br />
resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame fra l&#8217;aumento<br />
dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello<br />
riferito a familiari non conviventi.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Eventi e competizioni sportive (art.1, comma 6, lett. e)</p>
<p>Aspetti innovativi presenta anche la disposizione in epigrafe, relativa agli eventi<br />
e alle competizioni sportive riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal<br />
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle<br />
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.</p>
<p>Il principale profilo di novità sta nel fatto che, diversamente dalla precedente<br />
disciplina, quella attuale elimina la distinzione tra eventi sportivi di minore entità ed eventi di<br />
rilievo nazionale e internazionale (cf. art. 1, comma 6, lett. e) ed f) del d.P.C.M. 7 agosto<br />
2020), pervenendo a un’omogeneizzazione del regime regolatorio.</p>
<p>Infatti, indipendentemente dal tipo di evento, la presenza di pubblico è ora<br />
consentita nel rispetto di una percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza<br />
totale dell’impianto.</p>
<p>Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e,<br />
quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con<br />
incremento del rischio di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale la presenza di<br />
pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il<br />
numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni sportive all’aperto, e di 200 per<br />
quelle che si svolgono in luoghi chiusi.</p>
<p>La presenza del pubblico nei termini suindicati è peraltro ammessa<br />
esclusivamente negli impianti sportivi che consentano specifiche modalità di attribuzione del<br />
posto a sedere (prenotazione e assegnazione preventiva) e presentino adeguati volumi e<br />
ricambi d’aria, e comunque a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza<br />
interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di<br />
misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina, nel rispetto dei<br />
protocolli emanati dalle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.</p>
<p>Va peraltro sottolineato, come ulteriore aspetto di novità, che la norma<br />
attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stabilire, in relazione<br />
all’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, d’intesa con il Ministro<br />
della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e<br />
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.</p>
<p>Inoltre, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le<br />
competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate<br />
dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Sport di contatto (art. 1, comma 6, lett.g)</p>
<p>Per effetto della disposizione in epigrafe, lo svolgimento degli sport di contatto &#8211;<br />
individuati con decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, anch’esso pubblicato<br />
sulla G.U., S.G. n. 253 dello stesso giorno &#8211; è consentito unicamente da parte delle società<br />
professionistiche e — a livello sia agonistico che di base — delle associazioni e società<br />
dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato<br />
italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni<br />
sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a<br />
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p>
<p>Ricadono, invece, in una generale previsione di divieto tutte le gare, le<br />
competizioni e tutte le attività connesse (quindi anche le sedute di allenamento) ai predetti<br />
sport di contatto aventi carattere amatoriale.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m)</p>
<p>In tema di spettacoli aperti al pubblico — per cui continua ad applicarsi il limite<br />
di 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso &#8211; si segnala,<br />
quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale della disposizione in<br />
commento che, con riguardo alla facoltà delle Regioni e delle Province autonome di fissare<br />
un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma,<br />
stabilisce che occorra acquisire l’intesa con il Ministro della Salute.</p>
<p>Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e<br />
dalle Province autonome.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Feste (art. 1, comma 6, lett. n)</p>
<p>La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che<br />
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all&#8217;aperto o al chiuso, aggiunge il<br />
divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto. Si precisa che nell’ambito del<br />
divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione<br />
del proprio domicilio o dimora.</p>
<p>Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che<br />
normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e<br />
aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul<br />
distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio.</p>
<p>La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste<br />
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel<br />
rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>
<p>Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i<br />
matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di<br />
esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del<br />
d.P.C.M. in esame.</p>
<p>Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue<br />
che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell’entrata<br />
in vigore del medesimo d.P.C.M. per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno<br />
tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.</p>
<p>Un’ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità<br />
prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente<br />
raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore<br />
a 6.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Viaggi d&#8217;istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lett. s)</p>
<p>Ancora nell’ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali<br />
fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M. stabilisce la sospensione, con talune specifiche<br />
eccezioni, dei viaggi d&#8217;istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite<br />
guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e<br />
grado.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee)</p>
<p>Il d.P.C.M. in commento introduce alcune limitazioni orarie per le attività dei<br />
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse<br />
sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di tale<br />
modalità di consumazione.</p>
<p>Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno<br />
sottolineare che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un<br />
ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione. In proposito, si<br />
invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di<br />
consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più<br />
possibile privilegiando “l’accesso tramite prenotazione”, in conformità, peraltro, a una<br />
specifica previsione del protocollo di settore, di cui all’allegato 9 al d.P.C.M. in esame.</p>
<p>Mentre per la ristorazione con la consegna a domicilio non vi è alcun profilo<br />
innovativo da segnalare, per la ristorazione con asporto il provvedimento stabilisce che la<br />
consumazione non possa avvenire sul posto o “nelle adiacenze” dei relativi esercizi dopo le<br />
ore 21, ferma restando la distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<p>L&#8217;espressione “nelle adiacenze” risponde alla finalità di contenimento dei<br />
fenomeni aggregativi nelle fasce orarie serali o notturne e, non indicando una precisa distanza<br />
metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili<br />
assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.</p>
<p>Resta fermo che la ristorazione d’asporto, al pari di quella con consegna a<br />
domicilio, è sempre consentita senza limiti di orario.</p>
<p style="text-align: center;"> *  *  *</p>
<p>Il richiamato d.P.C.M., all’art. 3, conferma le disposizioni già in vigore in<br />
materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, mentre, agli<br />
artt. 4, S e 6 regolamenta, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l’estero,<br />
individuando altresì, all’art. 7, gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali<br />
spostamenti.</p>
<p>Inoltre, l’art. 11 ribadisce quanto già previsto dall’art. 4, comma 9, del decreto<br />
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,<br />
fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni applicabili alle<br />
violazioni delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus. Si richiama,<br />
pertanto, l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di disporre l’intensificazione dei servizi e<br />
delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto di dette misure.</p>
<p>Si torna a sottolineare, infine, che le raccomandazioni contenute nelle<br />
disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, e all’art. 1, comma 6, lett.n) del<br />
decreto in esame rivestono carattere di esortazione e non integrano precetti vincolanti, cui sia<br />
correlata l’applicazione di sanzioni per comportamenti difformi.</p>
<p>Si precisa che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle<br />
del d.P.C.M. 7 agosto 2020, come prorogato dal d.P.C.M 7 settembre 2020, e sono efficaci<br />
fino al 13 novembre 2020, restando salvi i diversi termini previsti da singole disposizioni del<br />
decreto stesso.</p>
<p>Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si ringrazia per<br />
l’attenzione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-13-ottobre-2020-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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