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	<title>d.l. 7 gennaio 2022 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>d.l. 7 gennaio 2022 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 05:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole: e negli istituti della formazione superiore”. Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n, 4, sono state adottate ulteriori [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole: e<br />
negli istituti della formazione superiore”.</h3>
<p>Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla<br />
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n, 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e<br />
contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della. curva dei<br />
contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.<br />
Per i profili di maggior interesse, si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle.<br />
disposizioni che estendono l&#8217;obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.</p>
<p>In particolare, l&#8217;art. 1 del DL I, nell’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1<br />
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l&#8217;art. d&#8211;<br />
quater, prevede, a decorrere dall&#8217;8 gennaio u.s. e. sino al 15 giugno p.v., l&#8217;obbligo vaccinale<br />
per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni<br />
di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale &#8211; anche<br />
peri soggetti per il quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i.cui<br />
contenuti restano, comunque, fermi — sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di<br />
competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In correlazione ‘a tali misure, il medesimo art, }, inserendo nell’ambito del<br />
richiamato decreto-legge 44/2021 l&#8217;art. 4-quinguies, prevede che, ‘a decorrere -dal 15<br />
febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici.o privati,<br />
debbano possedere per l&#8217;accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti<br />
ad esibirio. |</p>
<p>AI riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui<br />
verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale. per lo svolgimento<br />
dell&#8217;attività lavorativa. ] soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai<br />
luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e<br />
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta<br />
certificazione, c comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza‘ingiustificata.<br />
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.<br />
Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente ‘omessa o differita, ai sensi.del suddetto<br />
art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni.<br />
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del<br />
virus.</p>
<p>L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del<br />
green pass &#8220;rafforzato&#8221; e all&#8217;accesso ai luoghi di lavoro in assenza della stesso è di<br />
competenza dei prefetti, che vi provvedono con l&#8217;osservanza, per quanto compatibili, delle<br />
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.</p>
<p>L&#8217;art. 2 del DL | estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo.<br />
1° febbraio, l&#8217;obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni. di alta<br />
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.</p>
<p>Per quanto afferisce, poi, all&#8217;estensione dell’impicgo delle certificazioni. verdi,<br />
l&#8217;art. 3 del DL | prevede, tra l&#8217;altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il.<br />
possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in<br />
presenza con i detenuti e gli internati.</p>
<p>Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito<br />
essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività.<br />
commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze.<br />
essenziali e primarie della persona &#8211; che verranno individuati con decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei ministri &#8211; a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da<br />
quella di efficacia del richiamato d.P.C.M. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai.<br />
gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.</p>
<p>Per gli aspetti relativi alle attività di controllo, si trasmette, altresì, l&#8217;ordinanza<br />
del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s:, già anticipata per vic. informali, che dispone<br />
limitate deroghe alle previsioni di cui all&#8217;art. 9-quarer del decreto-legge 22 aprile 2021, n..<br />
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</p>
<p style="padding-left: 270px;">***</p>
<p>Tanto premesso, nel rimandare alle indicazioni già fornite in materia di controlli,<br />
si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l&#8217;attenzione.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/01/doc08253620220114174600_compressed.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-recante-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-covid-19-particolare-nei-luoghi-lavoro-nelle-scuole-negli-istituti-formazione-superiore/">Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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