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	<title>D.L. 15 ottobre 2020 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>D.L. 15 ottobre 2020 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante &#8220;Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-ottobre-2020-n-125-recante-misure-urgenti-connesse-la-proroga-della-dichiarazione-dello-emergenza-epidemiologica-covid-19/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 05:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[D.L. 15 ottobre 2020]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 248 del 7 ottobre 2020, è [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da<br />
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,<br />
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.</h3>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla<br />
medesima Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Il suindicato decreto-legge, ai sensi dell’art. 7, è entrato in vigore l°8 ottobre 9<br />
U.S.</p>
<p>Il medesimo provvedimento, all’art. 1, comma |, nel prorogare al 31 gennaio Y<br />
2021, le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile O<br />
misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con d<br />
possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle È<br />
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cul, per le o<br />
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la #<br />
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi 1 protocolli e linee- è<br />
guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, o<br />
nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. ”</p>
<p>Tale misura di profilassi, in forza dell’art. 5 del predetto decreto-legge, trova di<br />
applicazione immediata (ancorchè non oltre il 15 ottobre 2020) e generalizzata, sia pure con I<br />
alcuni casi di esclusione relativi a: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini o<br />
di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della E<br />
mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.</p>
<p>Ciò premesso, appare opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti in A<br />
merito ai profili più strettamente inerenti ai controlli amministrativi sulla corretta c<br />
osservanza del quadro regolatorio, statale e regionale.</p>
<p>La disposizione în commento esenta dall’obbligo di utilizzo del dispositivo è<br />
solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata,<br />
invece, dall’obbligo in questione .</p>
<p>Il decreto-legge n. 125/2020 interviene, poi, anche sulla facoltà delle Regioni sd<br />
di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more 0<br />
dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art.1, comma 2, a<br />
lett.a), stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile al fini o<br />
dell’introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo<br />
potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati dd.P.C.M. e<br />
d’intesa con il Ministro della Salute.</p>
<p>Il provvedimento in esame, inoltre, differisce al 31 dicembre 2020 la vigenza<br />
di varie disposizioni normative, fra le quali si segnalano l’art. 87, commi 6 e 7, del decreto-<br />
legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con mod., dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di<br />
trattamento giuridico del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Ss<br />
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’art. 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.</p>
<p>In forza della proroga di tale ultima previsione, proseguirà fino al prossimo<br />
31 dicembre l&#8217;utilizzo, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, del contingente o<br />
incrementale di 753 unità di personale militare, collegato ai maggiori compiti inerenti al s<br />
contenimento della diffusione del COVID-19.</p>
<p>Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su possibili condotte elusive di<br />
quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute (pubblicata sulla<br />
G.U., S.G. n.204, del 17.8.2020), in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività<br />
del ballo, nei locali e nei luoghi indicati dall’art.1, comma 1, lett. b) della citata Ordinanza</p>
<p>AI riguardo, si evidenzia che, ai sensi della predetta disposizione, l’eventuale<br />
offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e |<br />
simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/10/DECRETO-LEGGE-7-OTTOBRE-2020-CIRCOLARE-GABINETTO-MINISTRO-AI-PREFETTI.pdf">DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020 &#8211; CIRCOLARE GABINETTO MINISTRO AI PREFETTI</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-ottobre-2020-n-125-recante-misure-urgenti-connesse-la-proroga-della-dichiarazione-dello-emergenza-epidemiologica-covid-19/">Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante &#8220;Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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