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	<title>covid-19 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>covid-19 Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<item>
		<title>Assenze Covid-19  avvenute dopo l&#8217;1 aprile 2022. Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/assenze-covid-19-avvenute-l1-aprile-2022-sollecito-inserimento-differenziato-ai-fini-del-fesi-2022/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 10:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[assenze covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggetto: inserimento in PS personale delle assenze dovute al Covid-19 avvenute dopo l&#8217; 1/4/2022. &#8211; Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022. Signora Direttore, come noto, a partire dal 1° aprile scorso, non sono più vigenti gli istituti previsti dall’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: inserimento in PS personale delle assenze dovute al Covid-19 avvenute dopo l&#8217; 1/4/2022. &#8211; Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022.</h3>
<p>Signora Direttore,<br />
come noto, a partire dal 1° aprile scorso, non sono più vigenti gli istituti<br />
previsti dall’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti con<br />
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre<br />
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come<br />
peraltro evidenziato dal Sig. capo della Polizia con la circolare n. 333-A/1550 del 28 marzo 2022.</p>
<p>Trattandosi di disposizioni di carattere generale, rivolte a tutti 1 lavoratori di tutti 1 comparti,<br />
pubblici e privati, nulla poteva fare codesta Amministrazione per evitare gli effetti negativi della<br />
relativa mancata proroga, ivi compreso il fatto che &#8211; a differenza di quanto avveniva fino al 31<br />
marzo scorso &#8211; dette assenze andranno ad incidere sul totale dei giorni di congedo straordinario per<br />
gravi motivi annualmente disponibili per ciascun appartenente alla Polizia di Stato.</p>
<p>Analoghe cause di forza maggiore sono intervenute determinando la nota impossibilità di<br />
prorogare, dopo la scadenza avvenuta solo pochi giorni dopo quel 1° aprile, la polizza assicurativa<br />
che garantiva un indennizzo a tutto il personale costretto ad assentarsi dal servizio causa Covid-19,<br />
anche senza ricovero in ospedale, cui meritoriamente codesta Amministrazione da quella data<br />
sopperisce a proprie spese ma, per motivi di bilancio, solo per 1 casi di ricovero in ospedale.</p>
<p>Con riferimento a tali assenze c’è tuttavia una forma di parziale indennizzo che potrà e per<br />
nol dovrà senz&#8217;altro essere mantenuta, vale a dire le «assenze derivanti dal congedo straordinario<br />
speciale per temporanea dispensa dal servizio» e quelle «derivanti dal congedo straordinario per<br />
malattia o quarantena per sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con<br />
sorveglianza attiva», al sensi del commi 6 e 7 del richiamato art. 87, decreto-legge 18/2020.</p>
<p>Infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. g) e h) dell’accordo per il Fesi 2021, tali assenze sono<br />
state considerate come presenze ai fini della corresponsione della “produttività collettiva” per<br />
l’anno 2021 e riteniamo di poter dare per scontato che codesta Amministrazione, come tutte le altre<br />
organizzazioni sindacali, concorderanno sull’opportunità di calcolare come presenze anche per 1l<br />
2022 &#8211; al fini Fesi &#8211; le giornate di assenza dovute agli stessi motivi previsti dall’accordo per il 2021.</p>
<p>Siamo pertanto a chiedere che vengano al più presto possibile adottate tutte le misure<br />
organizzative necessarie a contabilizzare separatamente le assenze comunque connesse al Covid-19<br />
avvenute dopo il 31 marzo, al fine di rendere possibili tutti gli adempimenti necessari alla relativa<br />
remunerazione come presenze al fini della “produttività collettiva” una volta che verrà sottoscritto<br />
l’accordo relativo all’anno in corso, evitando così prevedibili lungaggini e disguidi.</p>
<p>In attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/05/assenze-covid-fesi-2022_compressed.pdf">La lettera</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/assenze-covid-19-avvenute-l1-aprile-2022-sollecito-inserimento-differenziato-ai-fini-del-fesi-2022/">Assenze Covid-19  avvenute dopo l&#8217;1 aprile 2022. Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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		<item>
		<title>Covid-19. Rimodulazione dell&#8217;impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 07:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mascherine]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Covid-19. Rimodulazione dell&#8217;impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree. La condizione epidemiologica attuale, caratterizzata da un’incidenza dei casi di contagio ancora sostenuta, ma con un netto miglioramento delle condizioni di impegno clinico dei soggetti affetti da Covid-19 e da un corrispondente minimo impatto sui sistemi sanitari regionali, sta determinando nella popolazione generale una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-rimodulazione-dellimpiego-dei-dispositivi-protezione-delle-vie-aeree/">Covid-19. Rimodulazione dell&#8217;impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Covid-19. Rimodulazione dell&#8217;impiego dei dispositivi di protezione delle<br />
vie aeree.</h3>
<p>La condizione epidemiologica attuale, caratterizzata da un’incidenza dei casi di<br />
contagio ancora sostenuta, ma con un netto miglioramento delle condizioni di impegno<br />
clinico dei soggetti affetti da Covid-19 e da un corrispondente minimo impatto sui sistemi<br />
sanitari regionali, sta determinando nella popolazione generale una importante e costante<br />
riduzione dei casi di ricovero ospedaliero.</p>
<p>Analogo andamento si registra anche nella popolazione rappresentata dagli<br />
appartenenti all’ Amministrazione della P.S. che, come si desume agevolmente dai grafici<br />
riportati di seguito, presenta costantemente da più settimane un trend in decremento del<br />
numero dei casi accertati di contagio.</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-30158" src="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/gradico-0-300x217.jpg" alt="" width="372" height="269" srcset="https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/gradico-0-300x217.jpg 300w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/gradico-0-768x555.jpg 768w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/gradico-0-1024x740.jpg 1024w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/gradico-0-495x356.jpg 495w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /></p>
<p>Nell’ultima settimana sono stati rilevati 704 nuovi casi di contagio a fronte degli<br />
oltre mille che.si registravano costantemente nelle settimane precedenti.</p>
<p>Grazie al fondamentale contributo rappresentato dalla campagna -vaccinale,<br />
all’impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree ed all’utilizzo delle corrette prassi<br />
igieniche, ormai da diverse settimane si registra una stabile assenza di ricoveri ospedalieri<br />
tra i nostri operatori.</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-30159" src="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/grafico-1--300x214.jpg" alt="" width="371" height="265" srcset="https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/grafico-1--300x214.jpg 300w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/grafico-1--768x548.jpg 768w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/grafico-1--1024x731.jpg 1024w, https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/grafico-1--120x85.jpg 120w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></p>
<p>A seguito della emanazione dell&#8217;Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile<br />
2022, è stata prevista una rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da<br />
SARS-CoV-2 in diversi contesti a far data dal giorno 1° maggio p.v., fino alla data di<br />
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 e,<br />
comunque, non oltre il 15 giugno p.v.</p>
<p>Di conseguenza, alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti, si<br />
ritiene opportuno rimodulare e aggiornare le indicazioni all’utilizzo dei dispositivi di<br />
protezione individuale, ribadendo la necessità di impiego dei facciali filtranti tipo ffp2<br />
nelle attività lavorative che prevedano assembramenti stabili e durevoli (come, a.mero.<br />
titolo di esempio, nel caso di servizi con utilizzo di mezzi di trasporto ad uso promiscuo:<br />
autobus di servizio, veicoli per il trasferimento dei contingenti dei reparti mobili, treni a<br />
lunga percorrenza ed aerei).</p>
<p>Analogamente, l’uso di ffp2 è altresì indicato per gli operatori sanitari e gli utenti<br />
che accedano nelle strutture sanitarie dell’ Amministrazione in cui si svolgano attività<br />
diagnostiche e clinico-assistenziali.</p>
<p>In considerazione della ripresa delle attività didattiche a piena capienza nelle aule<br />
presso le Scuole e gli istituti di istruzione dell’ Amministrazione, resta indicato, per i<br />
frequentatori dei corsi, l&#8217;utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,<br />
insieme alle ulteriori misure di igiene e profilassi, quali la corretta igienizzazione delle<br />
mani e la frequente aerazione degli ambienti.</p>
<p>Analoghe misure sono indicate per le attività al chiuso degli orchestrali della<br />
Polizia di Stato.</p>
<p>Per gli altri servizi, si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie<br />
respiratorie in caso di assembramento e ove non sia possibile il rispetto del distanziamento<br />
fisico.</p>
<p>Le misure potranno essere rimodulate — sulla base degli specifici contesti<br />
lavorativi e delle peculiarità locali — a cura dei Sigg.ri datori di lavoro, con eventuale<br />
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, secondo le indicazioni fornite da<br />
questa Direzione con la circolare n. 850/A.P1-3255 dell&#8217;8 maggio 2020.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-rimodulazione-dellimpiego-dei-dispositivi-protezione-delle-vie-aeree/">Covid-19. Rimodulazione dell&#8217;impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazion/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 06:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative &#8211; Aggiornamenti. ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale, si forniscono aggiornamenti sulla disciplina applicabile [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazion/">Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il<br />
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da<br />
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.<br />
Disposizioni applicative &#8211;<strong> Aggiornamenti.</strong></p>
<p><strong>ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO</strong></p>
<p>In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale, si<br />
forniscono aggiornamenti sulla disciplina applicabile a partire dal 1° maggio 2022 con riguardo<br />
all’obbligo, per il Personale della Polizia di Stato, di possesso ed esibizione delle certificazioni<br />
verdi COVID-19 ai fini dell&#8217;accesso ai luoghi di lavoro.</p>
<h3>1. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO ‘GREEN PASS BASE”.</h3>
<p>Il 30 aprile p.v. scadrà la disposizione che impone ai dipendenti della Polizia di Stato il<br />
possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione<br />
o test, cosiddetto “green pass base”, per l’accesso ai luoghi di lavoro<sup class='footnote' id='fnref-30149-1'><a href='#fn-30149-1' rel='footnote'>1</a></sup> ; pertanto, a partire dal 1°<br />
maggio 2022 il possesso del “green pass base” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi<br />
di lavoro e le connesse attività di verifica verranno meno.</p>
<p>Inoltre, sempre a partire dal 1° maggio 2022, non potrà più essere applicato l’Istituto<br />
dell’assenza ingiustificata e i dipendenti già collocati in tale posizione dovranno essere<br />
riammessi in servizio a decorrere dalla medesima data<sup class='footnote' id='fnref-30149-2'><a href='#fn-30149-2' rel='footnote'>2</a></sup> .</p>
<p>A tal fine, le SS.LL. sono pregate di adoperarsi affinché i dipendenti in assenza<br />
ingiustificata siano resi edotti di quanto sopra. Questi ultimi, pertanto, hanno l’obbligo di<br />
presentarsi in servizio il primo giorno utile, salva l&#8217;applicazione degli ordinari istituti di assenza<br />
legittima, ivi incluso il riposo settimanale.</p>
<h3>2. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.</h3>
<p>Fino al 15 giugno 2022 resta fermo per il Personale della Polizia di Stato l’obbligo<br />
vaccinale<sup class='footnote' id='fnref-30149-3'><a href='#fn-30149-3' rel='footnote'>3</a></sup> , il cui inadempimento continua a essere sanzionato unicamente con la sanzione<br />
amministrativa, irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell&#8217;Agenzia delle entrate-<br />
Riscossione<sup class='footnote' id='fnref-30149-4'><a href='#fn-30149-4' rel='footnote'>4</a></sup></p>
<hr />
<h6><span class='footnote' id='fn-30149-1'><a href='#fnref-30149-1'>1</a>.</span> Articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, conn modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76.</h6>
<h6><span class='footnote' id='fn-30149-2'><a href='#fnref-30149-2'>2</a>.</span> Ciò in quanto, dal 1° maggio 2022, non saranno più applicabili le disposizioni dell’articolo 9-quinquies del<br />
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamate<br />
dall’articolo 4-quinquies del d.l. n. 44/2021</h6>
<h6><span class='footnote' id='fn-30149-3'><a href='#fnref-30149-3'>3</a>.</span> Articolo 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021.</h6>
<h6><span class='footnote' id='fn-30149-4'><a href='#fnref-30149-4'>4</a>.</span> Articolo 4-sexies del d.l, n. 44/2021</h6>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/Decreto-legge-24-marzo-2022.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazion/">Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Covid-19. Cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale. Interventi a tutela del personale della Polizia di Stato.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/covid-19-cessazione-dello-emergenza-sanitaria-nazionale-interventi-tutela-del-personale-della-polizia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 06:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Covid-19. Cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale. Interventi a tutela del personale della Polizia di Stato. Nel quadro degli interventi adottati a favore del personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19, come noto, il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha garantito, fino all’8 aprile scorso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-cessazione-dello-emergenza-sanitaria-nazionale-interventi-tutela-del-personale-della-polizia/">Covid-19. Cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale. Interventi a tutela del personale della Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Covid-19. Cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.<br />
Interventi a tutela del personale della Polizia di Stato.</h3>
<p>Nel quadro degli interventi adottati a favore del personale della Polizia di Stato<br />
nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19, come noto, il Fondo di Assistenza per il<br />
personale della Polizia di Stato ha garantito, fino all’8 aprile scorso, una copertura<br />
assicurativa a tutela di tutti i dipendenti risultati positivi all’infezione.</p>
<p>Nell’approssimarsi di tale scadenza, l’ Amministrazione ha verificato che il<br />
mercato assicurativo, sulla base degli indici di rischio riscontrati, non è più disponibile<br />
a rilasciare coperture analoghe a quelle sinora garantite.</p>
<p>Vanno, inoltre, considerate la cessazione dello stato di emergenza sanitaria dal<br />
31 marzo scorso e la drastica riduzione dei casi di maggiore gravità della malattia quale<br />
effetto della campagna vaccinale.</p>
<p>Atteso, tuttavia, il perdurare della circolazione del virus e in considerazione della<br />
veculiarità delie funzioni svolte dal personale della Polizia di Stato, sì è ritenuto di<br />
mantenere specifiche forme di tutela ver le ipotesi di maggiore gravità, con risorse del<br />
do di Assistenza ner il personale della Polizia di Stato.</p>
<p>A partire dal 9 aprile 2022, saranno, pertanto, erogate speciali sovvenzioni<br />
straordinarie nei seguenti casi:</p>
<p>&#8211; ricovero del dipendente in struttura sanitaria pubblica dovuto a Covid-19<br />
(contributo di € 100,00 per ogni giorno di ricovero e per un massimo di 25 giorni);</p>
<p>&#8211; ricovero del dipendente in terapia intensiva o sub-intensiva in struttura sanitaria<br />
pubblica conseguente a Covid-19 (contributo una tantum pari a € 6.000,00).</p>
<p>Va precisato che i ricoveri devono essere direttamente e causaimente conseguenti<br />
alle complicanze di Covid-19 e che i contributi, tra loro cumulabili, sono destinati a tutti<br />
i dipendenti della Polizia di Stato in servizio, inclusi gli allievi frequentatori dei corsi di<br />
formazione presso gli Istituti di istruzione della Polizia di Stato, purché in regola con gli<br />
obblighi vaccinali previsti dalla vigente normativa.</p>
<p>Per la richiesta della sovvenzione il dipendente interessato dovrà utilizzare<br />
l&#8217;allegato modulo inviandolo, unitamente alla lettera di dimissioni della struttura<br />
sanitaria pubblica, all’indirizzo PEC dipps.333Ass1(@pecps.interno.it.</p>
<p>L’Amministrazione si riserva di chiedere, in caso di necessità, copia della cartella<br />
clinica.</p>
<p>La presente circolare e il modulo sono pubblicati sul Portale Intranet della Polizia<br />
di Stato Doppiavela nella sezione Portale &gt; Assistenza &gt; Contributi&gt;Sussidi economici.</p>
<p>Le SS.LL. vorranno assicurare la massima diffusione della presente a tutto il<br />
personale della Polizia di Stato</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/04/CIRCOLARE-Covi-19-cessazione-stato-di-emergenza-sanitaria-nazionale.-Interventi-tutela-personale-della-Polizia-di-Stato_compressed.pdf">La circolare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-cessazione-dello-emergenza-sanitaria-nazionale-interventi-tutela-del-personale-della-polizia/">Covid-19. Cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale. Interventi a tutela del personale della Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell&#8217;epidemia. da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato d&#8217;emergenza”.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazione-dello-2/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazione-dello-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 04:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[stato emergenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell&#8217;epidemia. da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato”. Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (di qui in poi DL 24); pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70, sono state adottate, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazione-dello-2/">Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell&#8217;epidemia. da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato d&#8217;emergenza”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il<br />
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell&#8217;epidemia. da<br />
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato”.</h3>
<p>Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (di qui in poi DL 24); pubblicato sulla<br />
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70, sono state adottate, in vista della cessazione dal 1°<br />
aprile c.a. dello stato di emergenza, una serie articolata di disposizioni tendenti al<br />
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.</p>
<p>Nel precisare, preliminarmente, che, in correlazione alla richiamata conclusione<br />
dello stato emergenziale, è venuto meno il sistema di suddivisione delle Regioni in zone<br />
contraddistinte da diverse colorazioni con una conseguente uniformità di applicazione sul<br />
territorio nazionale della normativa de qua, si segnalano, per i profili di maggior interesse,<br />
le previsioni riguardanti: A) dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzo della<br />
certificazione verde sia base che rafforzata; B) obblighi vaccinali; C) regime sanzionatorio.</p>
<p><span id="more-29977"></span></p>
<p><a href="https://mega.nz/file/F2A1TYrB#wghmFADyL7i-gJgq9RNhONWSwCtIy5TTIDyA3gUDas8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il decreto</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-superamento-delle-misure-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-covid-19-conseguenza-della-cessazione-dello-2/">Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell&#8217;epidemia. da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato d&#8217;emergenza”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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		<title>Covid-19. Chiarimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggetto: Covid-19. Chiarimenti. Come noto, l&#8217;emergenza epidemiologica in atto ha determinato costanti innovazioni nella concreta gestione del Personale della Polizia di Stato, anche in conseguenza dell’introduzione di nuovi istituti giuridici. In ordine a questi ultimi, sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti concernenti le relative modalità applicative, ai quali si intende fornire riscontro con la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-chiarimenti/">Covid-19. Chiarimenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: Covid-19. Chiarimenti.</h3>
<p>Come noto, l&#8217;emergenza epidemiologica in atto ha determinato costanti innovazioni<br />
nella concreta gestione del Personale della Polizia di Stato, anche in conseguenza<br />
dell’introduzione di nuovi istituti giuridici.</p>
<p>In ordine a questi ultimi, sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti concernenti<br />
le relative modalità applicative, ai quali si intende fornire riscontro con la presente.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. RAPPORTI TRA GLI ISTITUTI DEL CONGEDO STRAORDINARIO, DELL’ ASPETTATIVA E DEL </strong><strong>CONGEDO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 87, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO</strong><br />
<strong>2020, N. 18.</strong></p>
<p>Nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di congedo straordinario<br />
per malattia, al verificarsi dei presupposti che danno luogo all’applicazione dell’art. 87, comma<br />
7, del citato d.l. n. 18 del 2020, tale ultimo titolo di assenza, costituendo una speciale categoria<br />
di congedo straordinario, peraltro recante un regime più favorevole, in virtù del principio<br />
generale di “specialità” prevale su quello del congedo straordinario per infermità.</p>
<p>Diversamente, nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di<br />
aspettativa per infermità, il sopraggiungere, medio tempore, dei presupposti previsti per<br />
l’applicazione del citato art. 87, comma 7, non altera, comunque, lo status del dipendente già<br />
posto in aspettativa.</p>
<p>Infatti, l’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, prevede, tra l’altro, che “/’aspettativa per<br />
infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta”.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI.</strong></p>
<p>L’art. 9 del decreto — legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto un “congedo parentale speciale” per assistere i<br />
figli minori in specifiche circostanze legate all&#8217;emergenza pandemica, in parte riproducendo la<br />
disciplina già esistente e prevista, da ultimo, dall’art. 2 del decreto — legge 13 marzo 2021, n.<br />
30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.</p>
<p>Nello specifico, i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di 14<br />
anni possono, in modo alternativo fra loro, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente<br />
in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza,<br />
della durata dell’infezione da SARS —CoV- 2 del figlio oppure della quarantena dello stesso per<br />
contatti stretti, ovunque avvenuti, con soggetti positivi, percependo un’indennità pari al 50%<br />
della retribuzione. Tale indennità è calcolata secondo le disposizioni dell’art. 23 del decreto<br />
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.</p>
<p>La medesima disposizione si applica ai genitori di figli con disabilità grave di cui all’art.<br />
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, sia nel casi di<br />
sospensione dell’attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per contatto<br />
stretto sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.</p>
<p>Per il Personale della Polizia di Stato è possibile fruire del citato congedo indennizzato al<br />
50% solo in_ forma giornaliera, essendo esclusa la possibilità di fruirne in modalità oraria<br />
dall’art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001], n. 151.</p>
<p>Inoltre, coloro che dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino all’entrata in vigore<br />
della norma (pubblicata in G.U. il 21 ottobre 2021) abbiano usufruito di giorni di congedo<br />
parentale ex artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001 per i periodi di sospensione dell’attività didattica<br />
dei figli conviventi minori di anni 14 oppure per la durata della malattia da COVID-19 o della<br />
quarantena dei medesimi, possono chiederne la conversione nell’illustrato speciale congedo<br />
indennizzato al 50%.</p>
<p>Se il figlio convivente ha, invece, un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il genitore ha diritto<br />
di astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa.</p>
<p>La norma, che a differenza delle disposizioni precedenti non contempla più la possibilità<br />
di adibire a lavoro agile il genitore di minori che si trovino nelle suddette condizioni, prevede,<br />
inoltre, che questo congedo non può essere fruito qualora l’altro genitore ne stia già godendo,<br />
oppure non svolga alcuna attività lavorativa, oppure sia sospeso dal lavoro, salvo che con<br />
riferimento a figli avuti da altri soggetti che non siano nelle suddette posizioni.</p>
<p>Le disposizioni di cui all’art. 9 d.l. n. 146/2021 sono valide fino al 31 marzo 2022.</p>
<p>Stante quanto sopra esposto, nei casi in cui il figlio minore sia contatto stretto di un<br />
soggetto con positività confermata, il dipendente, mero “contatto indiretto” per il quale non<br />
sono previsti provvedimenti di tipo medico, potrà fruire del congedo ex art. 9 d.l. n. 146/2021.</p>
<p>In subordine, in armonia con i principi espressi in precedenti circolari!, è affidata alla<br />
sensibilità del dirigente dell’ufficio la valutazione dei presupposti per l’eventuale applicazione<br />
del congedo straordinario per gravi motivi in alternativa allo speciale congedo “parentale”<br />
previsto dalla normativa emergenziale, in relazione alla peculiare situazione che sarà<br />
rappresentata dall’interessato, trattandosi di istituti volti a disciplinare situazioni diverse.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. POSIZIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI CHE RISULTANO POSITIVI O CHE RISULTANO</strong><br />
<strong>ESSERE ‘CONTATTO STRETTO” DI CASI POSITIVI.</strong></p>
<p>Come è noto, le previsioni sulla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al virus<br />
SARS-CoV-2 e sull’isolamento dei soggetti positivi hanno recentemente subito sostanziali<br />
modifiche.?</p>
<p>In particolare, per i dipendenti che rientrano nelle casistiche indicate nella tabella 1 della<br />
circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A — 311 del 7 gennaio 2022, riguardante i<br />
dipendenti con positività confermata al SARS — CoV- 2, trova applicazione l’art. 87, comma 7,<br />
d.l. n. 18/2020.</p>
<p>Con riferimento, invece, ai dipendenti che risultino ‘contatto stretto” di soggetti con<br />
positività al SARS-CoV-2, è possibile enucleare due casistiche in ragione dello stato vaccinale<br />
del dipendente asintomatico, richiamate nella circolare della Direzione centrale di sanità n.<br />
850/A n. 2814 del 9 febbraio 2022: la prima prevede che il dipendente sia posto in quarantena<br />
per un periodo di 5 giorni e la seconda, invece, prevede che il dipendente rispetti un periodo di<br />
auto &#8211; sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.</p>
<p>Nel primo caso, pertanto, trova applicazione il citato art. 87, comma 7, mentre, nel<br />
secondo caso, il dipendente può svolgere attività lavorativa e circolare liberamente, rispettando<br />
le prescrizioni imposte dall’auto — sorveglianza.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. DIPENDENTE SOSPESO PER INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO VACCINALE E POSSIBILITÀ</strong><br />
<strong>DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.</strong></p>
<p>Con riferimento alla specifica ipotesi di sospensione per inadempimento all’obbligo<br />
vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con<br />
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è da ritenersi legittimo consentire al<br />
dipendente sospeso in ragione della summenzionata disposizione normativa di svolgere<br />
un’attività lavorativa che gli garantisca un decoroso sostentamento per se stesso e per la sua<br />
famiglia, non potendo una misura come quella della citata sospensione, posta a tutela di interessi<br />
costituzionalmente rilevanti, pregiudicare interessi altrettanto primari, quali, primi tra tutti, il<br />
“bene vita” e la dignità umana.</p>
<p>Tuttavia, si precisa che, seppure la sospensione de qua implichi una transitoria<br />
interdizione dal “diritto di svolgere l’attività lavorativa”, e dunque una temporanea interruzione<br />
del rapporto di servizio, permane in ogni caso il rapporto di impiego, significando che qualsiasi<br />
attività lavorativa svolta dal dipendente sospeso sarà, naturalmente, soggetta al rispetto della<br />
normativa vigente e dovrà esserne data tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza<br />
in relazione alle valutazioni da effettuarsi in concreto con riferimento ai profili di assenza di<br />
nocumento per il prestigio e il decoro dell’ Amministrazione.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO — TRASMISSIONE</strong><br />
<strong>DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E LORO SUCCESSIVA REVOCA.</strong></p>
<p>Si rammenta che, ai sensi della circolare esplicativa del Capo della polizia &#8211; Direttore<br />
generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021, i provvedimenti di<br />
sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emessi nei confronti dei dipendenti della<br />
Polizia di Stato inadempienti all&#8217;obbligo vaccinale, devono essere trasmessi, con indicazione<br />
della data di avvenuta notifica, al competente Ufficio amministrativo-contabile, secondo le<br />
scadenze consuete, nonché al Servizio di questa Direzione centrale competente in base alla<br />
qualifica ricoperta dal dipendente, affinché tale sospensione possa produrre gli effetti giuridici<br />
previsti dalla legge.</p>
<p>Allo stesso modo, dovranno essere trasmessi anche i successivi provvedimenti di revoca<br />
delle sospensioni già irrogate, non appena si sia verificata la relativa causa; la revoca deve<br />
essere adottata dallo stesso organo che ha emesso il provvedimento di sospensione.</p>
<p>Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nel garantire l’osservanza delle illustrate<br />
disposizioni.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/trZRkB4D#BHwFnLRJQJebt_IKP0sDtOZareZZ3xhzX9DuURML5xQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
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		<item>
		<title>COVID 19 Decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Misure applicative contributo economico in favore familiari forze di polizia e corpo vigili del fuoco.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/covid-19-decreto-del-ministro-dell-interno-concerto-ministro-delleconomia-delle-finanze-misure-applicative-contributo-economico-favore-familiari-forze-polizia-corpo-vigili-del-fu/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/covid-19-decreto-del-ministro-dell-interno-concerto-ministro-delleconomia-delle-finanze-misure-applicative-contributo-economico-favore-familiari-forze-polizia-corpo-vigili-del-fu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 05:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, concernente l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-decreto-del-ministro-dell-interno-concerto-ministro-delleconomia-delle-finanze-misure-applicative-contributo-economico-favore-familiari-forze-polizia-corpo-vigili-del-fu/">COVID 19 Decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Misure applicative contributo economico in favore familiari forze di polizia e corpo vigili del fuoco.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, concernente l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del<br />
personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili<br />
del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione<br />
dell’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta,<br />
o come concausa, del contagio del Covid-19, ai sensi dell’art. 74-bis,<br />
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con<br />
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</h3>
<p>In attuazione dell&#8217;articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato adottato l’allegato<br />
decreto in oggetto indicato recante misure di solidarietà in favore dei familiari superstiti del<br />
personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico deceduto per contagio da COVID-19.</p>
<p>Con Il citato dispositivo si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;interno,<br />
un fondo destinato a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale<br />
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di<br />
contenimento, di contrasto e di gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, che<br />
durante lo “stato di emergenza” abbia contratto, in conseguenza dell&#8217;attività di servizio<br />
prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come<br />
concausa, del contagio da SARS-CoV-2.</p>
<p>Il provvedimento in esame reca la disciplina concernente l&#8217;individuazione dei<br />
beneficiari nonché delle misure applicative per l’attribuzione del contributo quantificato<br />
nella somma di euro 25.000 per evento luttuoso, da corrispondere in unica soluzione ai<br />
soggetti beneficiari, in aggiunta, se riconosciuto, all&#8217;equo indennizzo di cui all&#8217;articolo 2 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, fino ad esaurimento delle<br />
risorse disponibili nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche conferite o<br />
conferibili, in ragione delle medesime circostanze.</p>
<p>Nel decreto si precisa, infine, che il contributo di cui sopra non concorre alla<br />
formazione del reddito, ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui<br />
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
<p>Il procedimento finalizzato all&#8217;attribuzione del contributo può essere avviato su<br />
segnalazione dell&#8217;ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava<br />
servizio ovvero su segnalazione degli aventi diritto quali i familiari del personale della Polizia<br />
di Stato deceduto, secondo il seguente ordine di priorità: a) coniuge e figli; b) genitori; c)<br />
fratelli e sorelle.</p>
<p>Tale segnalazione deve essere effettuata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata<br />
in vigore del decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se successive all&#8217;entrata in<br />
vigore del decreto stesso.</p>
<p>La relativa istruttoria sarà trattata a cura della Direzione centrale per 1 servizi di<br />
ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza, cui compete, alla luce del quadro<br />
ordinamentale vigente, l&#8217;adozione del provvedimento finale di riconoscimento della<br />
dipendenza da causa di servizio.</p>
<p>L&#8217;accertamento del nesso causale richiesto dall&#8217;articolo 1, comma 1, del<br />
provvedimento in esame segue le regole dettate dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del d.P.R. n.<br />
461/2001, in quanto compatibili.</p>
<p>Per quanto non espressamente disposto nella presente nota, si rinvia alle disposizioni<br />
contenute nel decreto.</p>
<p>Le SS.LL. avranno cura di assicurare la massima diffusione del contenuto della<br />
presente circolare al personale tutto, anche assente, in considerazione della delicatezza<br />
delle disposizioni impartite e degli adempimenti connessi.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-del-Ministro-dell-interno-di-concerto.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-decreto-del-ministro-dell-interno-concerto-ministro-delleconomia-delle-finanze-misure-applicative-contributo-economico-favore-familiari-forze-polizia-corpo-vigili-del-fu/">COVID 19 Decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Misure applicative contributo economico in favore familiari forze di polizia e corpo vigili del fuoco.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/covid-19-decreto-del-ministro-dell-interno-concerto-ministro-delleconomia-delle-finanze-misure-applicative-contributo-economico-favore-familiari-forze-polizia-corpo-vigili-del-fu/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore&#8221;</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-recante-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-covid-19-particolare-nei-luoghi-lavoro-nelle-scuole-negli-istituti-formazione-superiore/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-recante-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-covid-19-particolare-nei-luoghi-lavoro-nelle-scuole-negli-istituti-formazione-superiore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 05:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[d.l. 7 gennaio 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole: e negli istituti della formazione superiore”. Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n, 4, sono state adottate ulteriori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-recante-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-covid-19-particolare-nei-luoghi-lavoro-nelle-scuole-negli-istituti-formazione-superiore/">Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole: e<br />
negli istituti della formazione superiore”.</h3>
<p>Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla<br />
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n, 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e<br />
contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della. curva dei<br />
contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.<br />
Per i profili di maggior interesse, si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle.<br />
disposizioni che estendono l&#8217;obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.</p>
<p>In particolare, l&#8217;art. 1 del DL I, nell’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1<br />
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l&#8217;art. d&#8211;<br />
quater, prevede, a decorrere dall&#8217;8 gennaio u.s. e. sino al 15 giugno p.v., l&#8217;obbligo vaccinale<br />
per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni<br />
di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale &#8211; anche<br />
peri soggetti per il quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i.cui<br />
contenuti restano, comunque, fermi — sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di<br />
competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In correlazione ‘a tali misure, il medesimo art, }, inserendo nell’ambito del<br />
richiamato decreto-legge 44/2021 l&#8217;art. 4-quinguies, prevede che, ‘a decorrere -dal 15<br />
febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici.o privati,<br />
debbano possedere per l&#8217;accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti<br />
ad esibirio. |</p>
<p>AI riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui<br />
verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale. per lo svolgimento<br />
dell&#8217;attività lavorativa. ] soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai<br />
luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e<br />
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta<br />
certificazione, c comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza‘ingiustificata.<br />
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.<br />
Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente ‘omessa o differita, ai sensi.del suddetto<br />
art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni.<br />
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del<br />
virus.</p>
<p>L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del<br />
green pass &#8220;rafforzato&#8221; e all&#8217;accesso ai luoghi di lavoro in assenza della stesso è di<br />
competenza dei prefetti, che vi provvedono con l&#8217;osservanza, per quanto compatibili, delle<br />
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.</p>
<p>L&#8217;art. 2 del DL | estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo.<br />
1° febbraio, l&#8217;obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni. di alta<br />
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.</p>
<p>Per quanto afferisce, poi, all&#8217;estensione dell’impicgo delle certificazioni. verdi,<br />
l&#8217;art. 3 del DL | prevede, tra l&#8217;altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il.<br />
possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in<br />
presenza con i detenuti e gli internati.</p>
<p>Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito<br />
essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività.<br />
commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze.<br />
essenziali e primarie della persona &#8211; che verranno individuati con decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei ministri &#8211; a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da<br />
quella di efficacia del richiamato d.P.C.M. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai.<br />
gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.</p>
<p>Per gli aspetti relativi alle attività di controllo, si trasmette, altresì, l&#8217;ordinanza<br />
del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s:, già anticipata per vic. informali, che dispone<br />
limitate deroghe alle previsioni di cui all&#8217;art. 9-quarer del decreto-legge 22 aprile 2021, n..<br />
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</p>
<p style="padding-left: 270px;">***</p>
<p>Tanto premesso, nel rimandare alle indicazioni già fornite in materia di controlli,<br />
si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l&#8217;attenzione.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2022/01/doc08253620220114174600_compressed.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-recante-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-covid-19-particolare-nei-luoghi-lavoro-nelle-scuole-negli-istituti-formazione-superiore/">Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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		<title>Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 08:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato. La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da elevata incidenza dei casi con peggioramento degli indici epidemici, ha determinato un forte incremento dell’impiego dei test di rilevazione della presenza del SARS-CoV-2 mediante tamponi rino-faringei, peraltro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/covid-19-aggiornamento-delle-misure-quarantena-isolamento-delle-relative-attivita-diagnostiche-procedure-attuative-personale-della-polizia/">Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle<br />
relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato.</h3>
<p>La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da elevata incidenza dei casi<br />
con peggioramento degli indici epidemici, ha determinato un forte incremento<br />
dell’impiego dei test di rilevazione della presenza del SARS-CoV-2 mediante tamponi<br />
rino-faringei, peraltro anche dovuto, negli ultimi mesi, all’intensificarsi dello screening<br />
necessario per il rilascio della certificazione sanitaria a fini lavorativi (dal 15 ottobre è<br />
entrato in vigore l’obbligo di possedere il c.d. Green Pass per tutti i lavoratori). A tal<br />
riguardo, si segnala che la capacità diagnostica del Paese è aumentata in maniera<br />
esponenziale da inizio pandemia, passando da un numero medio giornaliero di tamponi<br />
effettuati sulla popolazione generale di 3.110 nel febbraio 2020 a 502.659 nel mese di<br />
novembre u.s., fino a raggiungere il numero massimo da inizio pandemia di 1.228.410<br />
test effettuati, registrato in data 04/01/2021.</p>
<p>Benché tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota<br />
elevata di personale sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19, nelle ultime settimane si<br />
è registrato un importante incremento dei casi di contagio, analogamente a quanto<br />
osservato nella popolazione generale, confermando, tra l’altro, l’efficacia della<br />
vaccinazione che, sebbene non lo annulli del tutto, riduce sensibilmente il rischio di<br />
infezione e di trasmissione.</p>
<p>Inoltre, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n 229 e la circolare del Ministero della<br />
Salute n. 60136 di pari data hanno apportato modifiche sostanziali alla quarantena dei<br />
contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi<br />
al SARS-CoV-2, come diffusamente analizzato e ripreso dalla circolare n. 850/A.P1-<br />
23690 del 31/12/2021 di questa Direzione Centrale cui, ad ogni buon fine, si rimanda.</p>
<p>L’evidente sovraccarico delle strutture pubbliche e private identificate per la<br />
effettuazione dei tamponi antigenici e molecolari ai fini diagnostici, per la presa in carico<br />
e per il tracciamento dei casi e dei contatti stretti (drive-in, laboratori, farmacie,<br />
dipartimenti di prevenzione) ha peraltro indotto diverse Regioni all&#8217;emanazione di<br />
ordinanze che consentano l’utilizzo del test c.d. antigenico rapido per la valutazione del<br />
termine dell’isolamento di un caso confermato di COVID-19, oltre che nei soggetti<br />
contatti stretti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena, al fine di<br />
alleggerire il gravoso carico dei laboratori congestionati dalle numerose richieste di<br />
tamponi molecolari da processare.</p>
<p>Alla luce della situazione attuale, quindi, l’effettuazione del tampone antigenico<br />
da parte del medico della Polizia di Stato negli uffici sanitari dell’ Amministrazione,<br />
unitamente alla relativa e conseguenziale attività di refertazione, è divenuta<br />
imprescindibile ai fini diagnostici sia per la determinazione di un provvedimento di<br />
isolamento sia, in caso di esito negativo, per il rilascio della certificazione verde (c.d.<br />
green pass) ovvero all’esito di negativizzazione successiva al riscontro di una positività<br />
al SARS-CoV-2.</p>
<p>I medici della Polizia di Stato, autorizzati alla esecuzione di tamponi antigenici<br />
rapidi adoperando le ormai note procedure di protezione e sicurezza, devono garantire,<br />
anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l&#8217;inserimento dei dati relativi ai test<br />
dei soggetti positivi al Covid-19 nonché, eventualmente, dei certificati di guarigione,<br />
nella sezione dedicata del portale “Sistema Tessera Sanitaria” del Ministero<br />
dell&#8217;economia e delle finanze e/o nei sistemi informatici regionali, anche al fine di<br />
permettere la corretta e tempestiva gestione dei casi.</p>
<p>Risulta fondamentale, infatti, la registrazione dell’esito del tampone antigenico<br />
sul portale ‘Sistema Tessera Sanitaria” sia nei casi di esito positivo, per la sospensione di<br />
validità della certificazione verde, sia nei casi di esito negativo, al fine del rilascio del<br />
green pass ovvero della riattivazione della sua validità.</p>
<p>Per quanto concerne il rientro in servizio dei dipendenti della Polizia di Stato a<br />
seguito della negativizzazione successiva al riscontro di positività al SARS-CoV-2 e che<br />
abbiano trascorso il prescritto periodo di isolamento, così come previsto dal decreto-legge<br />
30 dicembre 2021, n. 229 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data,<br />
sì partecipa che possa ritenersi sufficiente la consegna da parte del dipendente del<br />
certificato di negatività al tampone rino-faringeo molecolare o antigenico ai competenti<br />
uffici amministrativi delle articolazioni periferiche dell’ Amministrazione che avranno<br />
cura, successivamente, di trasmettere la documentazione al competente ufficio sanitario,<br />
anche ai fini statistici e di registrazione sulla piattaforma GUS-N, senza ulteriore<br />
valutazione da parte del medico della Polizia di Stato.</p>
<p>In relazione alla verifica dell&#8217;adempimento concernente l’obbligo vaccinale per<br />
il personale della Polizia di Stato previsto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 a<br />
cui hanno fatto seguito la nota 333-A/21554, del 10/12/2021 a firma del Signor Capo<br />
della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e la circolare esplicativa 333-<br />
A/23276 del 27/12/2021 della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del<br />
personale della Polizia di Stato, si esplicita che, in occasione di malattia contratta in<br />
concomitanza del giorno di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, il dipendente<br />
è tenuto ad immediata nuova prenotazione del ciclo vaccinale da effettuarsi nel più breve<br />
tempo possibile.</p>
<p>In questi casi, il medico che emette il certificato (medico specialista, medico di<br />
medicina generale, medico della Polizia di Stato) dovrà esplicitamente dichiarare,<br />
ricorrendone le condizioni per la condizione rilevata, l’assoluta impossibilità di<br />
raggiungere il punto vaccinale individuato.</p>
<p>Per quanto concerne la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate,<br />
che controindichino in maniera permanente o temporanea la somministrazione del<br />
vaccino anti Covid-19, si richiama alla verifica delle certificazioni di esenzione che<br />
dovranno essere prodotte esclusivamente dai medici vaccinatori (medici di medicina<br />
generale che abbiano aderito alla campagna di vaccinazione nazionale ovvero medici<br />
impiegati presso i centri vaccinali) e che dovranno essere _obbligatoriamente<br />
rispondenti alle caratteristiche formali indicate dalla circolare del Ministero della Salute<br />
n. 35309 del 04/08/2021 che, di seguito, si specificano.</p>
<p>Le certificazioni dovranno contenere:</p>
<ul>
<li> idatidentificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);</li>
<li>la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione<br />
valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma |, art. 3 del decreto-<br />
legge 23 luglio 2021, n. 105;</li>
<li>la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura<br />
“certificazione valida fino al ”” (indicare la data, attualmente al massimo<br />
fino al 31 gennaio 2022, cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 59069 del<br />
23/12/2021);</li>
<li>i dati relativi al Servizio vaccinale dell&#8217;Azienda o Ente del Servizio Sanitario<br />
Regionale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del<br />
Servizio — Regione);</li>
<li>il timbro ela firma del medico certificatore (anche digitale);</li>
<li>numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.</li>
</ul>
<p>Tali certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 dovranno essere<br />
presentate dal dipendente al proprio ufficio che le trasmetterà al medico competente per<br />
le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo<br />
dell’ufficio presso cui presta servizio.</p>
<p>Alla luce dell’emanazione di norme e regolamenti di diverso rango che si sono<br />
succeduti nell’attuale fase della contingenza epidemica che hanno interessato le<br />
procedure vaccinali e le rimodulazioni delle quarantene e dell’isolamento, si ritiene<br />
opportuno esplicitare, con le 2 tabelle sinottiche allegate, le diverse azioni da<br />
intraprendere — sia di carattere sanitario sia di ordine amministrativo — nelle possibili<br />
condizioni in cui i dipendenti della Polizia di Stato potranno trovarsi in caso di positività<br />
al SARS-CoV-2 ovvero nel caso in cui siano identificati quali contatti stretti di un caso<br />
positivo al SARS-CoV-2.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/w64j2C5Y#gm8fVvSJ8JRI0vIcTFqDjcgi8pDhPgr6XY7jrA0_oN4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pandemia da COVID-19. Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-aggiornamento-sulle-misure-quarantena-isolamento/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-aggiornamento-sulle-misure-quarantena-isolamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 07:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=29364</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Misure a tutela del benessere individuale e collettivo e aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento. Quadro epidemiologico attuale Il notevole incremento dei casi di infezione da SARS-CoV-2, anche correlato alla nuova variante Omicron, ha imposto un adeguamento delle misure di profilassi introdotte nel mesi scorsi Allo stato attuale, si osserva [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-aggiornamento-sulle-misure-quarantena-isolamento/">Pandemia da COVID-19. Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Misure a tutela del benessere individuale e<br />
collettivo e aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.</h3>
<h4>Quadro epidemiologico attuale</h4>
<p>Il notevole incremento dei casi di infezione da SARS-CoV-2, anche correlato alla<br />
nuova variante Omicron, ha imposto un adeguamento delle misure di profilassi introdotte<br />
nel mesi scorsi</p>
<p>Allo stato attuale, si osserva una notevole differenza nella manifestazione della<br />
malattia tra coloro che si sono sottoposti al ciclo vaccinale completo con la terza dose di<br />
richiamo (c.d. booster) — obbligatorio per 11 personale delle Forze di Polizia — e chi non è<br />
vaccinato o non ha effettuato la dose di richlamo entro 1l 4° mese dal completamento del<br />
ciclo vaccinale.</p>
<p>In particolare, i non vaccinati presentano maggiore e rilevante probabilità di forme<br />
morbose gravi, con correlato aumento del rischio di ricovero in terapia intensiva e di<br />
morte rispetto ai soggetti vaccinati. In questi ultimi, infatti, nella quasi totalità del casi,<br />
l’infezione decorre senza sintomi o con lievi manifestazioni cliniche.</p>
<p>Sebbene nella Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota più che soddisfacente<br />
di personale che si è sottoposto alla vaccinazione, nelle ultime due settimane si è registrata<br />
un’impennata dei casi di contagio, parallelamente a quanto osservato nella popolazione<br />
generale ed a dimostrazione della circostanza che la vaccinazione riduce sensibilmente,<br />
ma non annulla, 11 rischio di infezione.</p>
<p>In tal senso, nell’ultima settimana è stato riscontrato un incremento di 902 casi di<br />
positività, rispetto al 461 della scorsa settimana, ai 349 della settimana precedente ed ai<br />
36 casi registrati alla fine dello scorso mese di settembre. A tali incrementi numerici delle<br />
infezioni, non si sono però associati aumenti proporzionali dei ricoveri ospedalieri che,<br />
anzi, hanno registrato una riduzione a 9 casi nell’ultima settimana (dei quali 8 riguardano<br />
soggetti non vaccinati) rispetto ai 14 della scorsa settimana.</p>
<p>Occorre, dunque, richiamare alla stretta osservanza delle misure di profilassi di<br />
carattere generale, quali il distanziamento interpersonale, la frequente igienizzazione<br />
delle mani e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, anche all’aperto.</p>
<h4>Aggiornamento misure di prevenzione</h4>
<p>In adeguamento a quanto disposto dalle Autorità competenti, pertanto, le<br />
indicazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuali nelle varie attività e servizi<br />
del personale della Polizia di Stato, sono rimodulate secondo la tabella sottostante, che<br />
sostituisce quelle di cui alla circolare nr. 850/A prot. 15694 del 3 settembre 2021.</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-45_69374" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-45" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="45" data-view-id="45_69374" data-title="Covid mascherine" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" 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>Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="bg-d6fff7" data-cell-type="text" data-original-value="Spazi indoor comuni" data-order="Spazi indoor comuni" >Spazi indoor comuni </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="bg-d6fff7" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Sportelli front-office" data-order="Sportelli front-office" >Sportelli front-office </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di sala operativa" data-order="Attività di sala operativa" >Attività di sala operativa </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di vigilanza interna" data-order="Attività di vigilanza interna" >Attività di vigilanza interna </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="bg-c4fefc" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di vigilanza esterna" data-order="Attività di vigilanza esterna" >Attività di vigilanza esterna </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="bg-ddf5fc" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio automontato" data-order="Servizio automontato" >Servizio automontato </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti" data-order="Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti" >Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio motomontato" data-order="Servizio motomontato" >Servizio motomontato </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio a cavallo" data-order="Servizio a cavallo" >Servizio a cavallo </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di polizia giudiziaria esterna" data-order="Attività di polizia giudiziaria esterna" >Attività di polizia giudiziaria esterna </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio di Polizia Stradale" data-order="Servizio di Polizia Stradale" >Servizio di Polizia Stradale </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica Facciale filtrante FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test" data-order="Mascherina chirurgica Facciale filtrante FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test" >Mascherina chirurgica Facciale filtrante FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni" data-order="Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni" >Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Facciale filtrante FFP2/3" data-order="Facciale filtrante FFP2/3" >Facciale filtrante FFP2/3 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni" data-order="Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni" >Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Servizi di ordine pubblico" data-order="Servizi di ordine pubblico" >Servizi di ordine pubblico </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Durante il trasporto sul mezzo facciale filtrante FFP2/3 a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica" data-order="Durante il trasporto sul mezzo facciale filtrante FFP2/3 a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica" >Durante il trasporto sul mezzo facciale filtrante FFP2/3 a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="bg-c4feff" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio cinofili" data-order="Servizio cinofili" >Servizio cinofili </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili" data-order="Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili" >Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso" data-order="Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso" >Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di fotosegnalamento" data-order="Attività di fotosegnalamento" >Attività di fotosegnalamento </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso" data-order="Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso" >Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di polizia scientifica outdoor" data-order="Attività di polizia scientifica outdoor" >Attività di polizia scientifica outdoor </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica" data-order="Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica" >Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica " data-order="Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica " >Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica" data-order="Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica" >Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività medica ed infermieristica presso Uffici Sanitari" data-order="Attività medica ed infermieristica presso Uffici Sanitari" >Attività medica ed infermieristica presso Uffici Sanitari </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica. Facciale filtrante per attività diagnostiche. Dispositivi ulteriori (camice, guanti monouso, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a più alto rischio" data-order="Mascherina chirurgica. Facciale filtrante per attività diagnostiche. Dispositivi ulteriori (camice, guanti monouso, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a più alto rischio" >Mascherina chirurgica. Facciale filtrante per attività diagnostiche. Dispositivi ulteriori (camice, guanti monouso, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a più alto rischio </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A22" data-x="0" data-y="22" data-db-index="22" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività addestrativa tecniche operative" data-order="Attività addestrativa tecniche operative" >Attività addestrativa tecniche operative </td><td data-cell-id="B22" data-x="1" data-y="22" data-db-index="22" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A23" data-x="0" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività esercitativa di tiro" data-order="Attività esercitativa di tiro" >Attività esercitativa di tiro </td><td data-cell-id="B23" data-x="1" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A24" data-x="0" data-y="24" data-db-index="24" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di istruttore di tiro" data-order="Attività di istruttore di tiro" >Attività di istruttore di tiro </td><td data-cell-id="B24" data-x="1" data-y="24" data-db-index="24" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A25" data-x="0" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività su natanti" data-order="Attività su natanti" >Attività su natanti </td><td data-cell-id="B25" data-x="1" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A26" data-x="0" data-y="26" data-db-index="26" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività aeroportuali esterne" data-order="Attività aeroportuali esterne" >Attività aeroportuali esterne </td><td data-cell-id="B26" data-x="1" data-y="26" data-db-index="26" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A27" data-x="0" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione" data-order="Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione" >Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione </td><td data-cell-id="B27" data-x="1" data-y="27" data-db-index="27" class="bg-f7f7f7" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A28" data-x="0" data-y="28" data-db-index="28" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Servizio in autorimessa/officina " data-order="Servizio in autorimessa/officina " >Servizio in autorimessa/officina </td><td data-cell-id="B28" data-x="1" data-y="28" data-db-index="28" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina chirurgica" data-order="Mascherina chirurgica" >Mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A29" data-x="0" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di artificiere" data-order="Attività di artificiere" >Attività di artificiere </td><td data-cell-id="B29" data-x="1" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica" data-order="Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica" >Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A30" data-x="0" data-y="30" data-db-index="30" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Attività degli atleti FF.OO." data-order="Attività degli atleti FF.OO." >Attività degli atleti FF.OO. </td><td data-cell-id="B30" data-x="1" data-y="30" data-db-index="30" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento" data-order="Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento" >Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A31" data-x="0" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Attività di orchestrale" data-order="Attività di orchestrale" >Attività di orchestrale </td><td data-cell-id="B31" data-x="1" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Limitazione attività strumentisti a fiato e coristi, possibile anche al chiuso, ma con adeguato distanziamento (almeno 1,5 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti" data-order="Limitazione attività strumentisti a fiato e coristi, possibile anche al chiuso, ma con adeguato distanziamento (almeno 1,5 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti" >Limitazione attività strumentisti a fiato e coristi, possibile anche al chiuso, ma con adeguato distanziamento (almeno 1,5 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A32" data-x="0" data-y="32" data-db-index="32" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione" data-order="Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione" >Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione </td><td data-cell-id="B32" data-x="1" data-y="32" data-db-index="32" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Mascherina FFP2/3, guanti monouso, guanti di servizio e casco operativo con visiera" data-order="Mascherina FFP2/3, guanti monouso, guanti di servizio e casco operativo con visiera" >Mascherina FFP2/3, guanti monouso, guanti di servizio e casco operativo con visiera </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A33" data-x="0" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Interventi in situazioni di assembramento" data-order="Interventi in situazioni di assembramento" >Interventi in situazioni di assembramento </td><td data-cell-id="B33" data-x="1" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Facciale filtrante FFP2/3" data-order="Facciale filtrante FFP2/3" >Facciale filtrante FFP2/3 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A34" data-x="0" data-y="34" data-db-index="34" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Utilizzo di veicoli per trasporti promiscui e per trasporti “collettivi”" data-order="Utilizzo di veicoli per trasporti promiscui e per trasporti “collettivi”" >Utilizzo di veicoli per trasporti promiscui e per trasporti “collettivi” </td><td data-cell-id="B34" data-x="1" data-y="34" data-db-index="34" class="bg-c4ffff" data-cell-type="text" data-original-value="Facciale filtrante FFP2/3" data-order="Facciale filtrante FFP2/3" >Facciale filtrante FFP2/3 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-45.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.10.46 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WP Data Tables" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank">WP Data Tables</a>
<p>Per i frequentatori dei corsi per l’accesso alle diverse qualifiche e ruoli della<br />
Polizia di Stato provenienti dalla vita civile, si raccomanda, altresì, oltre alla verifica del<br />
possesso della “certificazione verde rafforzata” di cui al decreto-legge 26 novembre 2021,<br />
n. 172, l&#8217;esibizione di un tampone rinofaringeo antigenico rapido effettuato non oltre le<br />
48 ore antecedenti al primo ingresso nelle Scuole o negli Istituti di istruzione della Polizia<br />
di Stato.</p>
<h4>Obbligo vaccinale</h4>
<p>In riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale da parte del<br />
personale della Polizia di Stato, s1 rappresenta poi che 11 decreto-legge 26 novembre 2021,<br />
n. 172, all’articolo 1 comma 2, prevede che “solo in caso di accertato pericolo per la<br />
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di<br />
medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di<br />
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1<br />
e la vaccinazione può essere omessa o differita”.</p>
<p>Le certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale devono pertanto rispettare le<br />
indicazioni espressamente contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 35309<br />
del 4 agosto 2021.</p>
<p>A tal proposito, si rimanda al punto 4 della circolare n. 333AGG — 0023276 del<br />
27 dicembre 2021 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del<br />
Personale della Polizia di Stato per ciò che concerne la verifica della conformità dei<br />
certificati in questione ai criteri sopra specificati nonché ai fini dell’applicazione<br />
dell’articolo 1 comma 7 del citato decreto, ritenendo che gli appartenenti alla Polizia di<br />
Stato esentati dall’obbligo vaccinale debbano far pervenire la relativa documentazione<br />
sanitaria al medico dell’ufficio sanitario/medico competente, onde verificare la validità<br />
della certificazione e consentire la predisposizione delle misure precauzionali volte a<br />
tutelare la salute del personale, come stabilito dall’articolo 73-bis del decreto-legge 17<br />
marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed in base alle<br />
attribuzioni di cui all’articolo 44 del d.lgs. 334/2000.</p>
<p>Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica<br />
con riferimento all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM<br />
0147737 del 17 dicembre 2021 pervenuta a questa Direzione, l’ Agenzia Italiana del<br />
Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza giuridica e scientifica della stessa,<br />
specificando che i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati all’immissione in commercio<br />
sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ai sensi dell’articolo 91 del<br />
d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture identificate<br />
sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni.</p>
<h4>Rimodulazione della quarantena</h4>
<p>Si rappresenta, infine, che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e la<br />
circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data, alla quale l’art. 7-ter del citato<br />
decreto rimanda, sono state apportate modifiche alla quarantena dei contatti stretti dei<br />
soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2<br />
che abbiano effettuato, oltre al completamento del ciclo vaccinale, anche la terza dose di<br />
richiamo (c.d. booster).</p>
<p>In particolare, per 1 contatti stretti di soggetti positivi al SARS-CoV-2 che hanno<br />
ricevuto la dose booster (terza dose) o che siano vaccinati con doppia dose da meno di<br />
120 giorni, ovvero che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni<br />
precedenti, se asintomatici, non è più prevista la quarantena, ma una forma di auto-<br />
sorveglianza pari a 5 giorni e l’utilizzo obbligatorio del facciale filtrante FFP2 per 10<br />
giorni dall’avvenuto contatto con il soggetto positivo. L’effettuazione di un test<br />
antigenico rapido o molecolare è prescritto solo alla eventuale comparsa di primi sintomi<br />
e, in caso di persistenza della sintomatologia, al quinto giorno successivo alla data<br />
dell’ultima esposizione al caso positivo.</p>
<p>Per chi, invece, ha ultimato 1l ciclo vaccinale da più di quattro mesi, senza aver<br />
ricevuto la terza dose (booster), la durata della quarantena scende da 7 a 5 giorni, con<br />
obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo al termine della quarantena.</p>
<p>Per i soggetti che non si siano sottoposti a vaccinazione o che non abbiano<br />
completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il predetto ciclo da meno<br />
di 14 giorni, il periodo di quarantena rimane invariato con riscontro negativo di un test<br />
antigenico effettuato dopo 10 giorni ed assenza di sintomi nei 3 giorni antecedenti<br />
all’effettuazione del tampone, oppure di 14 giorni senza effettuazione del tampone,<br />
comunque rimanendo asintomatici.</p>
<p>Si ricorda che, nel caso di contatti stretti di casi positivi intra-familiari, per<br />
l&#8217;emissione del provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario, gli appartenenti<br />
dovranno produrre all&#8217;Ufficio sanitario della Polizia di Stato competente per territorio<br />
una certificazione del medico di famiglia che attesti la decorrenza dell’avvenuto contatto<br />
stretto con il soggetto/familiare positivo o, in alternativa, il referto del tampone del<br />
contatto positivo.</p>
<h4>Rimodulazione dell&#8217;isolamento</h4>
<p>Per 1 soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 che hanno ricevuto la dose booster<br />
(terza dose) ovvero che siano vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni<br />
l&#8217;isolamento viene ridotto da 10 a 7 giorni nel caso in cui siano sempre asintomatici<br />
ovvero che risultino asintomatici almeno nei tre giorni antecedenti all’effettuazione del<br />
tampone molecolare o antigenico con esito negativo.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le fattispecie sopra descritte possano<br />
trovare applicazione anche nei confronti degli appartenenti all’ Amministrazione che<br />
attualmente si trovino nelle condizioni di quarantena/isolamento.</p>
<p>Si soggiunge, infine, che 1 contenuti della presente circolare, essendo basati sulle<br />
correnti evidenze dell&#8217;impatto clinico del virus SARS-CoV-2 e della prevalenza attuale<br />
della variante Omicron sulla durata della contagiosità in rapporto allo stato vaccinale,<br />
potranno essere rivisti — anche a breve — ove dovessero emergere nuove evidenze, tali da<br />
giustificare un’appropriata rivalutazione in senso maggiormente restrittivo ovvero in<br />
direzione di un progressivo ulteriore allentamento delle misure.</p>
<p>Per gli aspetti di rispettiva competenza e per la corretta adesione alle<br />
raccomandazioni di cui sopra, si confida nelle iniziative dei medici della Polizia di Stato,<br />
nonché dei direttori/dirigenti/comandanti di uffici e reparti.</p>
<p>&nbsp;</p>
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