<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
	<atom:link href="https://www.fsp-polizia.it/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fsp-polizia.it/tag/coronavirus/</link>
	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>

<image>
	<url>https://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2018/06/cropped-favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>coronavirus Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
	<link>https://www.fsp-polizia.it/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INFO FSP Polizia. Scadenza polizza Covid personale Polizia di Stato.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/info-fsp-polizia-scadenza-polizza-covid-personale-polizia/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/info-fsp-polizia-scadenza-polizza-covid-personale-polizia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultime]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[info fsp polizia]]></category>
		<category><![CDATA[polizza covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=27373</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFO FSP POLIZIA Scadenza polizza COVID personale Polizia di Stato. Alle ore 24 di domani, 8 aprile 2021, scadrà la polizza a suo tempo stipulata dal Fondo assistenza, ma abbiamo appreso dal Diparimento della pubblica sicurezza che, in attesa della formalizzazione dell&#8217; imminente proroga delle coperture ivi previste, esse verranno in ogni caso garantite anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/info-fsp-polizia-scadenza-polizza-covid-personale-polizia/">INFO FSP Polizia. Scadenza polizza Covid personale Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>INFO FSP POLIZIA</h2>
<h3>Scadenza polizza COVID personale Polizia di Stato.</h3>
<p>Alle ore 24 di domani, 8 aprile 2021, scadrà la polizza a suo tempo stipulata dal Fondo assistenza, ma abbiamo appreso dal Diparimento della pubblica sicurezza che, in attesa della formalizzazione dell&#8217; imminente proroga delle coperture ivi previste, esse <strong>verranno in ogni caso garantite anche per il periodo che intercorrerà tra la scadenza di domani e la data in cui verrà di nuovo formalizzata la copertura già in essere.</strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/info-fsp-polizia-scadenza-polizza-covid-personale-polizia/">INFO FSP Polizia. Scadenza polizza Covid personale Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/info-fsp-polizia-scadenza-polizza-covid-personale-polizia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-1-aprile-2021-n-44-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-materia-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-giustizia-concorsi/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-1-aprile-2021-n-44-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-materia-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-giustizia-concorsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia da covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=27368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggetto: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Per i profili di interesse e gli eventuali aspetti di competenza, si trasmette la circolare del Signor Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-1-aprile-2021-n-44-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-materia-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-giustizia-concorsi/">Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.</h3>
<p>Per i profili di interesse e gli eventuali aspetti di competenza, si trasmette la<br />
circolare del Signor Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. in<br />
data 6 aprile u.s., relativa all’oggetto.</p>
<p>Si trasmette, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, la direttiva<br />
del Gabinetto del Sig. Ministro riguardante il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato<br />
in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 79. con cui sono state adottate urgenti<br />
disposizioni volte ad integrare il quadro delle vigenti misure di prevenzione e contrasto<br />
all&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19.</p>
<p>Le nuove restrizioni protraggono, dal 7 aprile al 30 aprile prossimo, le disposizioni<br />
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, ove non disposto<br />
diversamente.</p>
<p>Con il decreto legge in argomento, la regolamentazione sulla mobilità, come noto<br />
incentrata sulla distinzione tra zone di diverso colore, non subisce alcun tipo di modifica.</p>
<p>In relazione alle rigorose limitazioni vigenti, le SS.LL. dovranno assicurare un<br />
particolare e delicato impegno operativo affinché venga garantita, nel territorio, la<br />
scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione e contenimento dei contagi.</p>
<p>I controlli, che potranno essere programmati anche all’esito delle riunioni del<br />
Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica e/o delle riunioni tecniche di<br />
coordinamento con le Forze dell&#8217;Ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, devono<br />
prevedere anche il concorso di aliquote della Polizia Locale; dovranno essere, altresì.<br />
modulati avendo cura di prestare molta attenzione alle zone caratterizzate da misure più<br />
restrittive.</p>
<p>Si richiama l’attenzione su quanto precisato con la circolare pari classifica nr. 5370<br />
del 7 novembre 2020 e nr. 1200 del 7 marzo u.s., soprattutto per la parte riguardante le<br />
modalità dei controlli da attuare nelle zone caratterizzate da differenti livelli di rischio e la<br />
corresponsione delle relative indennità.</p>
<p>Al riguardo, con apposite ordinanze di servizio, dovranno essere impartite direttive<br />
affinché i servizi su strada riguardino prevalentemente i principali snodi trasportistici e<br />
interessino, a largo raggio, la rete viaria, sia urbana che extraurbana, potenzialmente<br />
interessata da una maggiore concentrazione ed afflusso di cittadini, allo scopo di verificare<br />
il rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di mobilità.</p>
<p>Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-1-aprile-2021-n-44-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-materia-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-giustizia-concorsi/">Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-1-aprile-2021-n-44-recante-misure-urgenti-contenimento-dellepidemia-covid-19-materia-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-giustizia-concorsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30-recante-misure-urgenti-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19-interventi-sostegno-lavoratori-figli-minori-didattica-distanza-qua/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30-recante-misure-urgenti-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19-interventi-sostegno-lavoratori-figli-minori-didattica-distanza-qua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 18:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=27237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legge in G.U. n. 62 del 13-03-2021 Di seguito la direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro dell&#8217;Interno riguardante il  Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 OGGETTO: Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30-recante-misure-urgenti-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19-interventi-sostegno-lavoratori-figli-minori-didattica-distanza-qua/">Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/03/D.L.-13-3-2021-n.-30-in-G.U.-n.-62-del-13-03-2021.pdf">Il Decreto Legge in G.U. n. 62 del 13-03-2021</a></h3>
<p>Di seguito la direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro dell&#8217;Interno riguardante il  Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30</p>
<h3>OGGETTO: Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.</h3>
<p>In ragione dell’andamento ancora preoccupante del quadro epidemiologico<br />
nazionale, caratterizzato da una persistente diffusività del Covid-19 e delle cc.dd. varianti ad<br />
esso correlate, con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla Gazzetta<br />
Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a<br />
garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, anche in<br />
previsione delle imminenti festività pasquali.</p>
<p>Il provvedimento in esame, che fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n.<br />
15, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo u.s., ha introdotto<br />
specifici interventi destinati a trovare applicazione nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed<br />
il 6 aprile 2021. Le misure in argomento, di cui appresso verranno esaminati gli aspetti più<br />
significativi, afferiscono, in particolare, al perimetro territoriale di applicazione del vigente<br />
impianto regolatorio e alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le<br />
abitazioni private abitate.</p>
<p>Nell’ottica di un più efficace contrasto all&#8217;emergenza sanitaria, l’art. 1, comma<br />
1, del decreto-legge in commento prevede che, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata<br />
del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori si<br />
collochino, per effetto di apposite ordinanze del Ministro della Salute, nella zona gialla, si<br />
applichino, ex /ege, e pertanto in via automatica, cioè indipendentemente dall’incidenza di<br />
parametri di aggravamento, le misure previste per la zona arancione.</p>
<p>La suddetta linea di rigore viene anche confermata dal successivo comma 2.<br />
Infatti, ai sensi di tale disposizione, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le disposizioni previste per<br />
la zona rossa saranno applicate anche ad altri ambiti territoriali nel caso in cuì venga</p>
<p>| accertata, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base dell’ultimo monitoraggio<br />
disponibile, un&#8217;incidenza cumulativa dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.</p>
<p>Nel predetto arco temporale, l’aggravamento delle misure di contenimento<br />
potrà, altresì, discendere da provvedimenti di competenza dei Presidenti delle regioni o delle<br />
Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Il comma 3 dell’articolo 1, infatti, stabilisce che, per effetto dei succennati<br />
provvedimenti, verranno applicate le misure previste per la zona rossa, ovvero misure più<br />
restrittive tra quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,<br />
nelle province in cui l&#8217;incidenza cumulativa settimanale abbia superato la soglia dei 250 casi<br />
ogni 100.000 abitanti, ovvero quando la circolazione delle varianti del virus abbia raggiunto,<br />
in determinate aree, anche sub-provinciali, un alto rischio di diffusività o sia tale da indurre<br />
malattia grave.</p>
<p>Il comma 4 dell’articolo 1 è specificamente dedicato alla mobilità.</p>
<p>A tal riguardo, la previsione consente lo spostamento, nel periodo ricompreso<br />
tra il 15 marzo e il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e nelle<br />
Province autonome di Trento e Bolzano, soltanto in ambito comunale, verso un’abitazione<br />
privata abitata, una volta al giorno e solo quando si tratti di aree territoriali ricomprese in zona<br />
arancione.</p>
<p>Tale spostamento andrà incontro agli stessi ulteriori limiti determinati dalle<br />
precedenti disposizioni, e vale a dire:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) potrà avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00;</p>
<p style="padding-left: 30px;">b) potrà riguardare solo due persone, salvo che non si tratti di minori di 14<br />
anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale, ovvero di persone con<br />
disabilità o non autosufficienti conviventi.</p>
<p>Nei giorni sopra indicati, invece, lo spostamento in questione non potrà<br />
avvenire nella zona rossa.</p>
<p>Appare utile specificare che agli spostamenti in ambito comunale nelle zone<br />
arancione potrà comunque applicarsi il comma 3, dell’art. 2 del decreto-legge n. 15/2021,<br />
trattandosi di disposizione a regime. Pertanto, potranno essere consentiti gli spostamenti che<br />
avvengano dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non<br />
superiore ai 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di<br />
provincia.</p>
<p>Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge in commento è dedicato alla<br />
disciplina del contenimento del Covid-19 in occasione delle festività pasquali, corrispondenti<br />
alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.</p>
<p>In proposito, la norma stabilisce, anche qui in via automatica, l&#8217;applicazione a<br />
tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la zona bianca, delle disposizioni di massimo<br />
rigore dettate per la zona rossa.</p>
<p>Con riguardo allo spostamento, negli stessi giorni, verso un’abitazione privata<br />
abitata, è previsto che esso possa avvenire, anche con riferimento alla zona rossa, nell’intero<br />
ambito regionale.</p>
<p>Di rilievo, infine, il comma 7 dell’art. 1, che lascia invariato il quadro<br />
sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Tenuto conto che le disposizioni in commento introducono una disciplina più<br />
rigorosa al precipuo fine di contenere, nella massima misura, la diffusività del virus,<br />
contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la relativa applicazione dovrà essere<br />
sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei<br />
controlli.</p>
<p>Si raccomanda, pertanto, che i servizi territoriali vengano disposti con<br />
accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente<br />
interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate<br />
festive e prefestive.</p>
<p>Con riguardo alla circostanza che le nuove disposizioni troveranno<br />
applicazione anche nel periodo pasquale, appare opportuno che vengano disposti mirati<br />
controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di<br />
traffico più intensi, onde accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità.</p>
<p>Uguale attenzione andrà, poi, rivolta alle stazioni aeroportuali e ferroviarie,<br />
come pure agli altri snodi della mobilità urbana.</p>
<p>Nel confidare nella consueta puntualità e scrupolosità dell’azione delle SS.LL.,<br />
si ringrazia per l’attenzione.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/03/CIRCOLARE-GAB-MINISTRO.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30-recante-misure-urgenti-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19-interventi-sostegno-lavoratori-figli-minori-didattica-distanza-qua/">Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30-recante-misure-urgenti-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19-interventi-sostegno-lavoratori-figli-minori-didattica-distanza-qua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia da COVID-19. Sospensione della vaccinazione con Astrazeneca.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-sospensione-della-vaccinazione-astrazeneca/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-sospensione-della-vaccinazione-astrazeneca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini polizia]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino astrazeneca polizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=27234</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Sospensione della vaccinazione con Astrazeneca. La sospensione della vaccinazione di massa con Astrazeneca, decisa ieri dall’AIFA, sulla scorta di analoghi provvedimenti adottati in altri paesi europei, è stata conseguente alla valutazione di alcuni gravi eventi avversi, in primis patologie tromboemboliche, in soggetti nei quali, nei giorni precedenti, era stato somministrato il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-sospensione-della-vaccinazione-astrazeneca/">Pandemia da COVID-19. Sospensione della vaccinazione con Astrazeneca.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Sospensione della vaccinazione con Astrazeneca.</h3>
<p>La sospensione della vaccinazione di massa con Astrazeneca, decisa ieri<br />
dall’AIFA, sulla scorta di analoghi provvedimenti adottati in altri paesi europei, è stata<br />
conseguente alla valutazione di alcuni gravi eventi avversi, in primis patologie<br />
tromboemboliche, in soggetti nei quali, nei giorni precedenti, era stato somministrato il<br />
vaccino.</p>
<p>Il provvedimento, di natura precauzionale, è finalizzato a chiarire il rapporto che<br />
intercorre tra tali eventi sporadici e la vaccinazione, che sta riguardando, in tempi ristretti,<br />
una notevole quota della popolazione.</p>
<p>In Italia ed in altri paesi europei sono state infatti utilizzate milioni di dosi di<br />
questo vaccino che ha provocato effetti collaterali nella misura attesa: essenzialmente<br />
febbre, mialgie e astenia, sintomi peraltro transitori e osservati in una piccola percentuale<br />
di soggetti.</p>
<p>La segnalazione di gravi eventi, anche mortali, quasi sempre di natura<br />
cardiovascolare, in soggetti che erano stati vaccinati nelle ore e nei giorni precedenti, non<br />
trova al momento alcuna correlazione causale con la vaccinazione, secondo quanto<br />
garantito dalle autorità internazionali e nazionali in materia, ma soddisfa il solo criterio<br />
temporale che, ovviamente, rappresenta soltanto il primo requisito utile perché si realizzi,<br />
in termini certi o quantomeno probabili, un rapporto causa/effetto.</p>
<p>Durante una campagna di vaccinazione di massa come quella attuale, che<br />
comporta concentrazione della somministrazione in tempi ristretti a un elevatissimo<br />
numero di soggetti, è peraltro inevitabile che siano segnalati gravi eventi, primi tra tutti<br />
le morti improvvise, che vengono nell’immediatezza fatte risalire agli effetti della<br />
vaccinazione, suscitando incertezza, confusione e preoccupazione.</p>
<p>Si tratta di eventi tanto gravi quanto imprevedibili, inevitabili e naturali, che<br />
sempre si osservano nella popolazione, ma è ben comprensibile come nell’attuale clima,<br />
possano suscitare tali sentimenti; l’amplificazione mediatica e i provvedimenti di<br />
garanzia, adottati dall’ Autorità Giudiziaria, contribuiscono poi a creare una percezione di<br />
insicurezza e di smarrimento non solo nella popolazione, ma anche negli operatori sanitari<br />
stessi che, a diverso titolo, hanno un ruolo nella campagna vaccinale.</p>
<p>Il compito degli organismi internazionali e nazionali deputati all’autorizzazione<br />
del vaccino è di chiarire se la correlazione tra vaccinazione e eventi avversi sia causale o<br />
casuale, attraverso l’analisi delle risultanze dei singoli casi e dei dati epidemiologici, dal<br />
momento che le morti improvvise e le patologie tromboemboliche rappresentano<br />
tutt&#8217;altro che evenienze rare.</p>
<p>Nel nostro Paese, infatti, i dati disponibili indicano che le morti improvvise<br />
cardiache sono dell’ordine di 0.95/1000 abitanti/anno, pari a 40-50.000 nuovi eventi per<br />
ogni anno, anche se vi sono buone ragioni per ritenere questo dato sottostimato. Un caso<br />
su cinque colpisce fasce di popolazione giovane ed ancora attiva (tra i 35 ed i 65 anni):<br />
questi numeri indicano come, a ragione del numero dei soggetti fin qui vaccinati in Italia,<br />
occorra molta prudenza nella valutazione del nesso di causalità tra la somministrazione<br />
del vaccino ed i tragici ed isolati eventi che in questi ultimi giorni vengono registrati e<br />
segnalati, ma che potrebbero presentarsi inevitabilmente a prescindere dalla pratica<br />
vaccinale.</p>
<p>I possibili effetti collaterali sono stati peraltro ben studiati nella fase di<br />
sperimentazione del vaccino, senza che si evidenziassero situazioni o casi di gravità:<br />
occorrerà quindi un po&#8217; di tempo e molta prudenza, da parte degli organismi scientifici<br />
deputati, perché possano fugare del tutto anche i più piccoli dubbi sulla sicurezza del<br />
vaccino. Qualora emerga una sfumata correlazione tra vaccinazioni ed eventi gravi<br />
avversi, la validità della campagna vaccinale dovrà essere ricondotta ad una rigorosa<br />
valutazione in termini di costi/benefici, rammentando che il rischio zero non può esistere<br />
e che l’adesione resta su base volontaria.</p>
<p>Seppure si tratti, lo si ribadisce, di un provvedimento del tutto cautelativo, è chiaro<br />
come la decisione di sospendere la vaccinazione con quello che ad oggi è il vaccino<br />
massivamente utilizzato nel personale delle forze dell’ordine, abbia provocato<br />
preoccupazioni e allarmismo. Alla data di ieri ben 53.000 operatori della Polizia di Stato<br />
hanno infatti ricevuto la prima dose del vaccino, una quota pari al 76% del personale che<br />
aveva aderito alla campagna vaccinale e che costituisce già un risultato assolutamente<br />
confortante, in termini di contenimento della pandemia, nel nostro comparto.</p>
<p>Nel personale della Polizia di Stato, dall’inizio della pandemia, si sono infatti<br />
registrati circa 9000 casi di positività al SARS-CoV-2 ed undici decessi, attualmente l’età<br />
media dei ricoverati per COVID nella popolazione generale è di 44 anni di età e ciò<br />
consente di comprendere quale è stato, e quale avrebbe potuto continuare ad essere, senza<br />
il ricorso alla vaccinazione, l’impatto della pandemia anche nella nostra realtà.</p>
<p>Per quanto attiene agli interrogativi posti dalla sospensione della vaccinazione con<br />
Astrazeneca, si rappresenta quanto segue:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. per coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione, anche con 1 lotti sequestrati<br />
dall’ Autorità Giudiziaria, non vi è nessun pericolo e nessuna necessità di<br />
effettuare controlli, accertamenti clinici o terapie preventive, ma vanno soltanto<br />
segnalati al medico curante eventuali effetti aversi che, in genere, si manifestano<br />
entro poche ore dalla somministrazione;</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. il vaccino garantisce una buona protezione già alla terza settimana dopo la<br />
somministrazione della prima dose, mentre il richiamo, finalizzato a dilatare 1<br />
tempi di copertura, è effettuato 78 giorni dopo. In considerazione di questo lungo<br />
intervallo di tempo, il giudizio sulla sicurezza del vaccino interverrà ben prima<br />
della scadenza dei tempi per il richiamo;</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. per coloro che non sono stati vaccinati, occorre ovviamente attendere le decisioni<br />
degli enti nazionali e internazionali preposti, ma la vaccinazione può ovviamente<br />
continuare laddove siano disponibili vaccini di altro tipo.</p>
<p>In considerazione della frequente circolazione, negli usuali canali del web, di<br />
notizie e di documenti privi di ogni attendibilità circostanziale e scientifica, si raccomanda<br />
vivamente di affidarsi, per gli aggiornamenti e gli approfondimenti ai siti ufficiali e<br />
governativi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-sospensione-della-vaccinazione-astrazeneca/">Pandemia da COVID-19. Sospensione della vaccinazione con Astrazeneca.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/pandemia-covid-19-sospensione-della-vaccinazione-astrazeneca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinazione anti Covid 19 – Personale della Polizia di Stato. Lettera al capo della Polizia.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/vaccinazione-anti-covid-19-personale-della-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/vaccinazione-anti-covid-19-personale-della-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 05:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[sottopagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini polizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=27191</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Vaccinazione anti Covid 19 – Personale della Polizia di Stato. Eccellenza, nel dare atto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del grandissimo impegno profuso sin dall’inizio della pandemia e dei significativi risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, corre l’obbligo di farle presente, in relazione a quanto disposto nella circolare n. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/vaccinazione-anti-covid-19-personale-della-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/">Vaccinazione anti Covid 19 – Personale della Polizia di Stato. Lettera al capo della Polizia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Vaccinazione anti Covid 19 – Personale della Polizia di Stato.</h3>
<p>Eccellenza,</p>
<p>nel dare atto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del grandissimo impegno profuso sin dall’inizio della pandemia e dei significativi risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, corre l’obbligo di farle presente, in relazione a quanto disposto nella circolare n. 333/A/0003262 dell’8.3.2021 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato in oggetto indicata, in merito alla disciplina della giornata di somministrazione, le numerose lamentele pervenute dal territorio, generate dalle evidenti incongruenze nella disciplina adottata per la giornata di inoculazione del vaccino Astrazeneca.</p>
<p>In estrema sintesi, anche alla luce degli ultimi dati che vedono una cospicua percentuale di dipendenti, dopo la somministrazione, colpiti da sintomi quali febbre alta, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari etc etc., si ritiene assolutamente necessario che tutti i colleghi, impiegati in qualsivoglia tipo di servizio, il giorno della vaccinazione, siano posti per quella giornata “a disposizione dell’Ufficio sanitario competente”.</p>
<p>Tale requisito consentirebbe anche all’Amministrazione di non essere esposta a eventuali complicazioni derivanti, magari, da interventi compiuti da personale “operativo” sul territorio, quali operatori di Volanti, RPC, Squadre Mobili, DIGOS e simili, i quali, immediatamente reimpiegati di servizio dopo la somministrazione del vaccino, potrebbero avere una qualche sintomatologia che si riverbererebbe certamente sia sul servizio stesso, sia su di loro.</p>
<p>Attesa poi la particolare creatività di alcuni responsabili di uffici circa il voler annotare anche su MIPG o attraverso relazioni di servizio informazioni sullo stato vaccinale del personale dipendente, è utile ricordare il parere del Garante per la Protezione dati personali (GPDP) il quale ha specificamente comunicato che “il Datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione antiCovid. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina relativa la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come tra l’altro non si può considerare lecito il trattamento dati relativo alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in questo caso una condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo”.</p>
<p>Ci è stato inoltre segnalato come, in non poche realtà territoriali, le Aziende Sanitarie Locali non abbiano debitamente informato i colleghi, nell’immediatezza della somministrazione della prima dose, del numero di lotto da cui il medicinale utilizzato era stato prelevato.</p>
<p>Siamo a conoscenza delle pregevoli iniziative immediatamente adottate da numerosi Questori per interrompere la prassi che, si è poi appreso, alcune di dette Asl intendevano adottare, ovvero il comunicare informazioni sul lotto solo dopo la somministrazione della seconda dose, ma non possiamo escludere che in alcune realtà territoriali tale criticità possa permanere.</p>
<p>Infatti, a titolo d’esempio, la nostra segreteria sindacale di Napoli ci rappresenta come al personale sottoposto alla vaccinazione presso la Mostra D’Oltremare non viene rilasciata alcune attestazione di avvenuta vaccinazione da dove si possa evincere, oltre al tipo di vaccino somministrato e al codice, alla scadenza e alla provenienza del lotto, anche il codice dell’operatore sanitario, l’orario di somministrazione e l’indicazione del punto di iniezione.</p>
<p>Sempre nella realtà partenopea si è anche verificato che ad alcuni dipendenti, risultati positivi al Covid-19 negli ultimi tre mesi ed inviati al centro vaccinale della Mostra D’Oltremare, non sia stato somministrato il vaccino, mentre ad altri, pur trovandosi nella stessa condizione, lo stesso veniva inoculato.</p>
<p>Sarebbe pertanto opportuno, al fine di dissipare ogni dubbio, consentire l’applicazione di una corretta ed omogenea disciplina della materia ed evitare che possano continuare a manifestarsi le criticità sopra riportate, che venisse diramata un’apposita circolare contenenti linee guida certe a cui tutti debbano attenersi.</p>
<p>Da ultimo, nel ribadire la piena soddisfazione per l’opera di vigilanza attiva già disposta ed attuata su eventuali reazioni avverse che dovessero interessare i poliziotti e nelle more dell’accertamento delle cause che hanno prodotto i decessi di colleghi sottoposti a dosi di vaccino AstraZeneca provenienti dal lotto ABV2856, Le chiediamo altresì di intensificare ulteriormente tali attività e di voler dare tempestiva comunicazione in merito alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/03/Nota-Vaccini-12.3.2021_compressed.pdf">La lettera</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/vaccinazione-anti-covid-19-personale-della-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/">Vaccinazione anti Covid 19 – Personale della Polizia di Stato. Lettera al capo della Polizia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/vaccinazione-anti-covid-19-personale-della-polizia-lettera-al-capo-della-polizia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. &#8211; Sollecito chiarimenti per il personale ultracinquantacinquenne.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/piano-vaccinale-personale-della-polizia-sollecito-chiarimenti-personale-ultracinquantacinquenne/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/piano-vaccinale-personale-della-polizia-sollecito-chiarimenti-personale-ultracinquantacinquenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 15:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[sottopagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini polizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=26992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggetto: piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. &#8211; Sollecito chiarimenti per ciò che attiene il personale ultracinquantacinquenne. Signor Capo della Polizia, con riferimento al contenuto della circolare n. 850/A.P.1 del 10 febbraio 2021 e nel ribadire, come già fatto nel corso dell’incontro della scorsa settimana, tutte le nostre perplessità in merito all’evidente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/piano-vaccinale-personale-della-polizia-sollecito-chiarimenti-personale-ultracinquantacinquenne/">Piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. &#8211; Sollecito chiarimenti per il personale ultracinquantacinquenne.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. &#8211; Sollecito chiarimenti per ciò che attiene il personale ultracinquantacinquenne.</h3>
<p>Signor Capo della Polizia,</p>
<p>con riferimento al contenuto della circolare n. 850/A.P.1 del 10 febbraio 2021 e nel ribadire, come già fatto nel corso dell’incontro della scorsa settimana, tutte le nostre perplessità in merito all’evidente confusione di informazioni che, anche nel corso del piano vaccinale, sembra essere il leitmotiv di questa pandemia, attese le molte richieste di chiarimento che pervengono a questa O.S. siamo a sollecitare nuovamente informazioni tempestive riguardo ai tempi ed alle modalità che verranno adottati per la vaccinazione dei colleghi non ricompresi nella fascia anagrafica dei 18/55 anni.</p>
<p>Inutile tornare a sottolineare come chi, tra Governo e Commissario Straordinario per l&#8217;emergenza Covid-19 , abbia deciso di immunizzare le donne e gli uomini delle FF.OO. con il vaccino “AstraZeneca”, viste, al momento, le sue restrizioni anagrafiche, non fosse evidentemente ben informato circa l’elevata età media anagrafica di questo comparto che fa si che molti colleghi ultra cinquantacinquenni, oggi, si vedono negare questa possibilità senza sapere come, quando e dove potranno farlo.</p>
<p>Invero, a ben vedere l’urgenza di sottoporre a vaccinazione i colleghi meno giovani non è certo inferiore all’urgenza riscontrabile per quelli più giovani e, anzi, casomai si dovesse stabilire una priorità anagrafica, probabilmente, sarebbe esattamente inversa.</p>
<p>È per questo che benché consci della Sua estraneità a certe scelte La invitiamo, comunque, con tutto il Suo prestigio a porre in essere ogni possibile sforzo in ambito istituzionale affinché a tutti i colleghi interessati giungano tempestive ed adeguate rassicurazioni in merito alla partenza dell’attività vaccinale per i poliziotti che, appunto per questioni anagrafiche sono oggi esclusi da questo piano.</p>
<p>Confidando nella Sua autorevolezza e nota sensibilità verso questo tipo di problematiche, in attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2021/02/vaccini-ultra55.pdf">La lettera</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/piano-vaccinale-personale-della-polizia-sollecito-chiarimenti-personale-ultracinquantacinquenne/">Piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. &#8211; Sollecito chiarimenti per il personale ultracinquantacinquenne.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/piano-vaccinale-personale-della-polizia-sollecito-chiarimenti-personale-ultracinquantacinquenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D.L. 14 gennaio 2021; D.P.C.M. 14 gennaio 2021, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/d-l-14-gennaio-2021-d-p-c-m-14-gennaio-2021-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/d-l-14-gennaio-2021-d-p-c-m-14-gennaio-2021-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 06:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=26831</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si trasmette, per opportuna conoscenza e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/d-l-14-gennaio-2021-d-p-c-m-14-gennaio-2021-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/">D.L. 14 gennaio 2021; D.P.C.M. 14 gennaio 2021, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell&#8217;emergenza epidemiologica da<br />
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante<br />
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da<br />
COVID-19.</h3>
<p>Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, la<br />
direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro riguardante il Decreto-legge 14 gennaio 2021.<br />
n. 2, e il d.P.C.M. in pari data, che hanno introdotto nuove restrizioni finalizzate a contenere<br />
la diffusione del virus e ad affrontare l’attuale fase pandemica.</p>
<p>Si richiede, al riguardo, di voler porre la massima attenzione nella predisposizione<br />
dei servizi anche all’esito delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza<br />
pubblica e/o delle riunioni tecniche di coordinamento con le Forze dell’Ordine e gli altri<br />
attori della sicurezza territoriale.</p>
<p>In considerazione del divieto di spostamento e delle limitazioni stabilite, soprattutto<br />
per le zone “arancioni” e “rosse”, su tutto il territorio nazionale, le SS.LL. vorranno<br />
mantenere elevato il livello di attenzione sotto il profilo operativo assicurando controlli<br />
anche con aliquote della Polizia Locale.</p>
<p>È inoltre necessario garantire la vigilanza lungo le principali arterie stradali,<br />
autostradali e nei vari nodi delle reti di trasporto, finalizzata alla verifica dell’osservanza<br />
delle disposizioni normative vigenti.</p>
<p>Si ribadiscono, infine, le linee operative operative diramate con la circolare pari<br />
classifica n. 78 del 7 gennaio scorso.</p>
<p>Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/d-l-14-gennaio-2021-d-p-c-m-14-gennaio-2021-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/">D.L. 14 gennaio 2021; D.P.C.M. 14 gennaio 2021, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/d-l-14-gennaio-2021-d-p-c-m-14-gennaio-2021-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-recante-ulteriori-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-recante-ulteriori-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 07:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[dl 18 dicembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=26702</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l’odierna direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro, riguardante il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, che ha introdotto nuove restrizioni finalizzate a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-recante-ulteriori-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/">Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni<br />
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus<br />
COVID-19.</h3>
<p>Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza,<br />
l’odierna direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro, riguardante il Decreto-Legge 18<br />
dicembre 2020, n. 172, che ha introdotto nuove restrizioni finalizzate a contenere la<br />
diffusione del virus e ad affrontare l’attuale fase pandemica.</p>
<p>Le SS.LL. vorranno prestare la massima attenzione nella predisposizione dei<br />
servizi anche all’esito delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza<br />
pubblica e/o delle riunioni tecniche di coordinamento con le Forze dell’Ordine e gli altri<br />
attori della sicurezza territoriale.</p>
<p>A tal proposito, è opportuno sottolineare l’importanza del “Tavolo Tecnico” del<br />
Questore, organismo proprio dell’ Autorità Tecnica di P.S., quale strumento generale di<br />
coordinamento tecnico delle attività delle Forze di Polizia.</p>
<p>I servizi in argomento, che dovranno prevedere la necessaria presenza di aliquote<br />
della Polizia Locale, devono essere particolarmente scrupolosi dal 24 dicembre al 6<br />
gennaio, in considerazione delle significative limitazioni agli spostamenti tra Regioni e<br />
Comuni nei giorni festivi e prefestivi.</p>
<p>Specifici e articolati servizi dovranno essere svolti nelle principali arterie di<br />
traffico e nei vari nodi delle reti di trasporto.</p>
<p>AI riguardo si richiama la circolare nr. 555/0.P./0001976/2020/1 del 15 dicembre<br />
scorso.</p>
<p>Per le attività in argomento, si ribadiscono le indicazioni operative diramate con la<br />
circolare pari classifica nr. 5979 del 6 dicembre u.s.</p>
<p>Le SS.LL. sono, inoltre, invitate a sensibilizzare tutto il personale dipendente<br />
affinché svolga i propri compiti con l’attenzione doverosa nei confronti dei cittadini,<br />
soprattutto delle fasce deboli,che, a causa delle varie limitazioni, potrebbero avere bisogno<br />
di maggior aiuto e sostegno, nonché, in generale, con un approccio comprensivo ed<br />
improntato al buon senso.</p>
<p>SI confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/12/DECRETO-LEGGE-18-DICEMBRE-2020-N.-172-ULTERIORI-DISPOSIZIONI-URGENTI-PER-FRONTEGGIARE-I-RISCHI-SANITARI-CONNESSI-ALLA-DIFFUSIONE-DEL-VIRUS-COVID-19_compressed.pdf">DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 &#8211; ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-recante-ulteriori-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/">Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-recante-ulteriori-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-linee-indirizzo-materia-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-relativi-alla-positivita-al-virus-sars-cov-2-del-personale-della-polizia/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-linee-indirizzo-materia-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-relativi-alla-positivita-al-virus-sars-cov-2-del-personale-della-polizia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 06:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=26698</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato. Pervengono a questa Direzione Centrale richieste di parere circa le determinazioni da assumere in merito alle richieste con cui i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-linee-indirizzo-materia-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-relativi-alla-positivita-al-virus-sars-cov-2-del-personale-della-polizia/">Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di<br />
comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus<br />
SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.</h3>
<p>Pervengono a questa Direzione Centrale richieste di parere circa le determinazioni<br />
da assumere in merito alle richieste con cui i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza<br />
del personale della Polizia di Stato (RLS). che ad oggi sono quelli designati dalle<br />
Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più<br />
rappresentative sul piano nazionale, chiedono che vengano loro comunicati i dati<br />
numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato, talora associati ad<br />
altre informazioni a vario titolo correlate al tema del contagio da COVID-19 come la<br />
posizione lavorativa del dipendente, le procedure di quarantena in atto e tanto altro riferito<br />
specificamente al tema della prevenzione.</p>
<p>Va premesso che per espressa previsione dell&#8217;art. 50, lettera e), del D.Lgs.<br />
n.81/2008. il RIS ha diritto di ricevere ©&#8230; /e informazioni e lu documentazione aziendale<br />
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. nonché quelle<br />
inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti. alla<br />
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali”.</p>
<p>Scopo della disposizione è assicurare al RLS la conoscenza di informazioni<br />
indispensabili e necessarie al fine di assicurare al datore di lavoro una consulenza ed un<br />
servizio costruttivo riguardante i temi e le scelte inerenti la sicurezza e la salute dei<br />
lavoratori sui luoghi di lavoro.</p>
<p>Con specifico riferimento ai casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-Cov-<br />
2). l&#8217;obbligo del datore lavoro di adempiere alla loro comunicazione al RLS sussisterebbe,<br />
a termini di legge, qualora fossero disponibili casi accertati come tali all&#8217;esito del<br />
procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità o lesione<br />
fisica contratte a causa del servizio prestato’.</p>
<p>In assenza di siffatta tipologia di informazioni giuridicamente riconducibili alla<br />
nozione di infortunio sul lavoro nei termini vigenti per il personale della Polizia di Stato,<br />
il datore di lavoro non ha obblighi di comunicazione da adempiere nel senso richiesto dal<br />
RLS. da tanto derivando che il diritto di informazione dal medesimo vantato incontra un<br />
limite nella materiale indisponibilità dei dati richiesti.</p>
<p>Vero è, d&#8217;altro canto, che il RLS svolge un ruolo consultivo, di verifica e di<br />
promozione della salute e sicurezza sul lavoro e, per espressa previsione normativa”. la<br />
partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono<br />
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.<br />
intese. entrambe. come metodo di condivisione di tutte le fasi che caratterizzano la<br />
prevenzione in termini di analisi e individuazione dei rischi e delle misure, di<br />
programmazione e di gestione del rischio.</p>
<p>E° in occasione della riunione periodica ai sensi dell&#8217;art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008,<br />
sede deputata ad un confronto sostanziale sul tema della sicurezza, che l&#8217;’RLS ha diritto<br />
di ricevere per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria’ effettuata<br />
dal medico competente, unitamente alle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini<br />
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei<br />
lavoratori.</p>
<p>Invero. se la normativa interna riconosce il diritto del RLS di ricevere i dati<br />
numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato nella sede di<br />
confronto indicata dalla norma. individuando nel medico competente il referente<br />
privilegiato nella trattazione di tali informazioni. si ritiene che, qualora 1 medesimi dati<br />
siano chiesti al datore di lavoro. la relativa richiesta possa essere riscontrata anche da<br />
quest&#8217;ultimo, veicolando la risposta d&#8217;intesa con il medico competente. sia pure al di fuori<br />
della sede di confronto indicata dalla norma. al fine di mantenere un costante rapporto<br />
collaborativo ed informativo con tale figura della sicurezza nell&#8217;attuale emergenza<br />
epidemiologica che richiede unità di intenti.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/12/linee-di-indirizzo-comunicazione-dati-e-informazioni-positività-COVID19-personale-polstato_compressed.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-linee-indirizzo-materia-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-relativi-alla-positivita-al-virus-sars-cov-2-del-personale-della-polizia/">Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-linee-indirizzo-materia-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-relativi-alla-positivita-al-virus-sars-cov-2-del-personale-della-polizia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-2-dicembre-2020-n-158-recante-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/</link>
					<comments>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-2-dicembre-2020-n-158-recante-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 07:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Decreti]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fsp-polizia.it/?p=26576</guid>

					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ta COVID-19. Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299, del 2 dicembre 2020, è stato pubblicato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-2-dicembre-2020-n-158-recante-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/">Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ta COVID-19.</h3>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299, del 2 dicembre 2020, è<br />
stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 158, con il quale sono state introdotte<br />
limitate modifiche alla normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione del<br />
virus COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo.</p>
<p>Anche in attuazione del suddetto decreto-legge, il successivo decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato, nella medesima<br />
data, sulla G.U., Serie Generale n. 301, ha quindi dettato le misure volte a fronteggiare,<br />
dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, l’emergenza epidemiologica in atto,<br />
riproponendo in larga parte, salvo alcune novità, le prescrizioni di cui al d.P.C.M. del 3<br />
novembre scorso.</p>
<p>Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre<br />
alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale<br />
(area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto<br />
inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).</p>
<p>Nel fare rinvio a quanto già illustrato con circolare del 7 novembre u.s., in<br />
merito all’impianto regolatorio del citato d.P.C.M. del 3 novembre 2020 e alle logiche<br />
ispiratrici della sua articolazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai<br />
principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.</p>
<p>Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma<br />
1, del D.L. n. 158/2020).</p>
<p>L’articolo in epigrafe estende il limite massimo di vigenza dei decreti del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da<br />
trenta a cinquanta giorni.</p>
<p>E sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del d.P.C.M. del<br />
3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato<br />
al 15 gennaio 2021.</p>
<p>Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. i, commi 3 e 4,<br />
del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)</p>
<p>Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione<br />
delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività<br />
natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi<br />
spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge<br />
n.158/2020 detta una normativa specifica in materia.</p>
<p>In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di<br />
spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo<br />
livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di<br />
necessità o motivi di salute.</p>
<p>Nell&#8217;ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020<br />
e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore<br />
propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse<br />
cause eccettuative.</p>
<p>Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o<br />
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione<br />
o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il<br />
suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.</p>
<p>Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso<br />
del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza<br />
di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi<br />
assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del<br />
Governo.</p>
<p>La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4,<br />
del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.</p>
<p>Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3,<br />
del citato d.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia<br />
oraria 22.00 — 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino<br />
alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.</p>
<p>Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r), del d.P.C.M. 3 dicembre<br />
2020)</p>
<p>La disposizione in epigrafe, nel confermare la sospensione delle mostre e<br />
dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,<br />
prevede l’apertura delle biblioteche, con la precisazione che i relativi servizi sono offerti<br />
su prenotazione, nonché degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di<br />
contenimento dell’emergenza epidemiologica.</p>
<p>Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture —<br />
UTG (art. 1, comma 9, lett. s), del d P.C.M. 3 dicembre 2020)</p>
<p>A parziale modifica della previgente disciplina, nell’articolo in esame si<br />
prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia<br />
garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie<br />
di secondo grado.</p>
<p>In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i Prefetti<br />
svolgano un’importante funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l’effettiva<br />
ripresa delle attività didattiche in presenza, per le predette istituzioni scolastiche, venga a<br />
coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica.</p>
<p>A tal fine la disposizione in commento istituisce presso ciascuna Prefettura,<br />
presieduto dal Prefetto, un tavolo di coordinamento che, oltre alle amministrazioni statali<br />
del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali<br />
e le aziende di trasporto locale.</p>
<p>A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra<br />
gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto<br />
pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di<br />
trasporto a tal fine utilizzabili.</p>
<p>Fermo restando che la particolare e complessa attività in parola potrà<br />
richiedere ulteriori indirizzi di carattere operativo, per i quali si fa riserva, è opportuno<br />
evidenziare che il compito affidato ai Prefetti si inscrive nell’ambito delle funzioni di<br />
rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle amministrazioni statali<br />
periferiche e di leale collaborazione con le autonomie territoriali, di cui all’art. 11 del<br />
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>
<p>Si rileva, altresi, che l’obiettivo di ripristinare nella misura del 75% della<br />
popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale<br />
fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021; sicché la convocazione del tavolo e le<br />
conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate dalle SS.LL., al fine<br />
di elaborare per tempo il documento operativo, previsto dalla norma, contenente le varie<br />
misure che i diversi attori istituzionali dovranno porre in essere nell’ambito delle<br />
rispettive competenze.</p>
<p>L&#8217;importanza che si annette all’adozione del documento operativo e alla sua<br />
piena e tempestiva applicazione è testimoniata da vari elementi.</p>
<p>Innanzitutto, il documento deve indicare un termine, pienamente<br />
compatibile con la data prefissata dal d.P.C.M., entro il quale devono essere assunte le<br />
misure condivise.</p>
<p>Inoltre, nel caso in cui, trascorso il termine indicato, sussista una situazione<br />
di inerzia, la disposizione, oltre a richiamare il potere sostitutivo del Prefetto di cui all’art.<br />
11, comma 4, del citato D. Lgs. n. 300/1999, contempla l’esercizio da parte del Presidente<br />
della Regione del potere di ordinanza, ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,<br />
volto a garantire le misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli<br />
obiettivi e delle finalità stabilite dal d.P.C.M..</p>
<p>Il ricorso al potere di ordinanza regionale, con efficacia limitata all’ambito<br />
provinciale per il quale dovesse rendersi necessario il suo esercizio, si configura come<br />
intervento “di chiusura”, ipotizzabile nel caso in cui l’azione diretta a riattivare la didattica<br />
in presenza dovesse incorrere in criticità di varia natura, non superabili attraverso<br />
l’espletamento della fase di coordinamento.</p>
<p>Per altro verso, potranno ben presentarsi situazioni nelle quali il raccordo<br />
fra 1 due comparti, scolastico e trasportistico, sia già stato raggiunto in modo<br />
soddisfacente attraverso precedenti interlocuzioni avvenute a livello territoriale; sicché, in<br />
questo caso, il tavolo di coordinamento presso la Prefettura prenderà atto dell’intesa<br />
raggiunta, da trasfondere nel documento operativo, avendone verificato la sostenibilità<br />
rispetto agli obiettivi prefissati.</p>
<p>Inoltre, si osserva come la partecipazione al tavolo di coordinamento dei<br />
sindaci e dei sindaci metropolitani potrà altresì consentire, per il raggiungimento delle<br />
finalità in discorso, la più ampia valutazione di iniziative attivabili anche su altri piani e<br />
con l’eventuale coinvolgimento di altri settori parimenti “sensibili” rispetto alla domanda<br />
che investe il sistema del trasporto pubblico.</p>
<p>Tenuto conto della particolare delicatezza e rilevanza della tematica, si<br />
pregano le SS.LL. di voler tenere puntualmente informato questo Gabinetto<br />
sull’andamento del tavolo, fornendo periodici report e segnalando, con ogni urgenza, le<br />
eventuali difficoltà che dovessero emergere nel corso dei lavori.</p>
<p>Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3<br />
dicembre 2020)</p>
<p>La disposizione in commento introduce alcune significative novità rispetto<br />
alla previgente disciplina in materia.</p>
<p>Infatti, con una più dettagliata formulazione, viene precisato che nelle<br />
giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre<br />
che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi<br />
commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi<br />
assimilabili.</p>
<p>Viene inoltre ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante<br />
le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti<br />
agricoli e florovivaistici.</p>
<p>Un ulteriore profilo di novità è riferito all’apertura degli esercizi<br />
commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è<br />
consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate<br />
allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.</p>
<p>Ristorazione _negli alberghi (art. 1, comma 9 lett. gg) del d.P.C.M. 3<br />
dicembre 2020)</p>
<p>Con una specifica previsione contenuta nell’articolo in esame è stato<br />
stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio<br />
2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con<br />
servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quella giornata, ogni forma di ristorazione<br />
negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture.</p>
<p>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche<br />
strutture (art. 1, comma 9, lett. hh) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)</p>
<p>Rispetto alla precedente disciplina, il novero degli esercizi di<br />
somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti è stato esteso alle<br />
aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo gli itinerari europei E45 ed E55 e a<br />
quelle presenti nei porti e negli interporti.</p>
<p>Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. 00) del d.P.C.M. 3<br />
dicembre 2020)</p>
<p>La citata disposizione fa decorrere dal 7 gennaio 2021 l’apertura, per gli<br />
sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro<br />
subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e<br />
delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare<br />
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Nel rilevare che la disciplina relativa alle misure di contenimento del<br />
contagio da osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del nuovo<br />
d.P.C.M., non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale, si<br />
richiama l’attenzione su alcune modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli<br />
ingressi in Italia dall’estero.</p>
<p>In particolare, si segnala quanto previsto dall’art. 8, commi 6 e 7.<br />
In base alla lett. a) del comma 6, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso<br />
di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più<br />
Stati o territori di cui all&#8217;elenco C dell’allegato 20, occorrerà presentare al vettore e agli<br />
organi preposti ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti<br />
all’ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata<br />
presentazione di tale attestazione comporterà, fra l’altro, l’applicazione dell’obbligo di<br />
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di<br />
quattordici giorni.</p>
<p>Fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all’art.<br />
14, comma 3, del d.P.C.M., continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni<br />
contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48<br />
ore successive all’ingresso nel territorio nazionale.</p>
<p>Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021,<br />
l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà<br />
comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia,<br />
facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6,<br />
comma l, del nuovo d.P.C.M., provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma<br />
6, lett. b).</p>
<p>Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad<br />
esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che,<br />
recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria<br />
residenza.</p>
<p>Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l’obbligo<br />
della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti<br />
delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, abbiano<br />
soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in<br />
uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.</p>
<p>Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che,<br />
trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale<br />
anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.</p>
<p>Degna di nota è, altresi, l’introduzione, all’art. 8, comma 7, lett. p), di una<br />
nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i<br />
voli “*COVID-tested”, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre<br />
2020 e successive modificazioni.</p>
<p>Si segnala, infine, la previsione di cui all’art. 10, comma 7, del d.P.C.M.,<br />
relativa alla sospensione, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dei<br />
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi<br />
di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.</p>
<p>Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresi fatto divieto alle<br />
società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera,<br />
impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta<br />
inoperosa.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Si raccomanda di voler pianificare, nell’ambito dei lavori del Comitato<br />
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio,<br />
specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di<br />
maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche<br />
involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.</p>
<p>All’uopo, andranno opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della<br />
sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di<br />
rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.</p>
<p>Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali<br />
arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli<br />
spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del<br />
nuovo d.P.C.M.</p>
<p>Si confida nella consueta puntuale attuazione delle funzioni di esecuzione e<br />
monitoraggio, ribadite dall’art. 13 del nuovo d.P.C.M,, e si ringrazia per l’attenzione.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/12/Decreto-Legge-2-DICEMBRE_compressed.pdf">Decreto Legge 2 DICEMBRE</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-2-dicembre-2020-n-158-recante-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/">Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/decreto-legge-2-dicembre-2020-n-158-recante-disposizioni-urgenti-fronteggiare-rischi-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
