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	<title>coronavirus polizia Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 06:30:47 +0000</lastBuildDate>
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	<title>coronavirus polizia Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<item>
		<title>Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Novità normative. Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni: chiarimenti.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/proroga-dei-termini-efficacia-delle-disposizioni-inerenti-alla-gestione-del-personale-della-polizia-nel-corso-dellemergenza-epidemiologica-covid-19-novita-normative-congedo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 06:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus polizia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Novità normative. Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni: chiarimenti. Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da<br />
COVID-19. Novità normative.<br />
Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni: chiarimenti.</h3>
<p>Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato<br />
prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021<br />
e, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è stata prevista la proroga dei termini di<br />
efficacia di alcune disposizioni legislative.</p>
<p>Preme, pertanto, nuovamente porre all’attenzione delle SS.LL. le misure di<br />
maggior interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a<br />
contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento<br />
dell’ Amministrazione.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. PROROGA DELL&#8217;ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020</strong></p>
<p>L’art. 11 del citato d.l. n. 52/2021 ha previsto che permarranno in vigore, senza<br />
soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2021, le disposizioni contenute nell’art. 87,<br />
commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in<br />
servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o<br />
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. LAVORO AGILE</strong></p>
<p>Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 ha apportato modifiche all’art. 263 del<br />
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio<br />
2020, n. 77, prevedendo, per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lo<br />
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile fino alla cessazione dello stato di<br />
emergenza, ad oggi fissato alla data del 31 luglio 2021. Pertanto, lo smart working<br />
continua ad essere applicabile al Personale della Polizia di Stato secondo le modalità<br />
stabilite dalla circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica<br />
sicurezza prot. n. 3820 del 13 marzo 2020 <sup class='footnote' id='fnref-27909-1'><a href='#fn-27909-1' rel='footnote'>1</a></sup> .</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. LAVORATORI FRAGILI E CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI</strong></p>
<p>Per quanto riguarda i lavoratori fragili e il congedo per assistenza ai figli minori,<br />
restano ferme le diverse scadenze indicate nella circolare 333-A/ n. 4395 del 25 marzo<br />
2021, contenente chiarimenti circa i principali istituti di gestione del personale vigenti in<br />
pendenza dell’emergenza sanitaria.</p>
<p>In particolare:</p>
<p>— conriferimento ai “lavoratori fragili”, il comma 2-bis dell’art. 26 del citato d.Ì.<br />
n. 18/2020, applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, è stato prorogato<br />
dall’art. 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 fino al 30 giugno 2021<br />
(paragrafo 4.a):</p>
<p>— le disposizioni in materia di assistenza ai figli minori per didattica a distanza,<br />
malattia o quarantena ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n.<br />
30 sono valide dal 13 marzo al 30 giugno 2021 (paragrafo 7.c).</p>
<p>Sul punto è intervenuta la legge di conversione del citato d.l., legge 6 maggio<br />
2021, n. 61, apportando alcune modifiche al menzionato art. 2.</p>
<p>Pertanto, si precisa che il beneficio dello smart working è riconosciuto ai genitori<br />
di figli disabili di ogni età, qualora si tratti di disabilità accertata ex art. 3, commi 1 e 3,<br />
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici dell’apprendimento accertati a<br />
norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o di bisogni educativi speciali <sup class='footnote' id='fnref-27909-2'><a href='#fn-27909-2' rel='footnote'>2</a></sup> . Invece, qualora<br />
l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, lo speciale congedo con<br />
indennità pari al 50% è applicabile a prescindere dall’età del figlio solo nel caso di<br />
disabilità in situazione di gravità accertata a norma dell’art. 3, comma 3, 1. n. 104/1992.<sup class='footnote' id='fnref-27909-3'><a href='#fn-27909-3' rel='footnote'>3</a></sup></p>
<p>Si rammenta che tali benefici sono previsti per i genitori di figli disabili sia nei<br />
casi di sospensione dell’attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per<br />
contatto stretto<sup class='footnote' id='fnref-27909-4'><a href='#fn-27909-4' rel='footnote'>4</a></sup>  sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.</p>
<p>La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità, in linea generale, di<br />
usufruire del congedo indennizzato al 50% con fruizione giornaliera od oraria. Per il<br />
Personale della Polizia di Stato tale seconda modalità è esclusa dall’art. 32, comma l-ter,<br />
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e, pertanto, sarà possibile solo la fruizione<br />
dello stesso in forma giornaliera.</p>
<p>Per quanto non qui precisato, si rimanda interamente al paragrafo 7.c) della citata<br />
circolare del 25 marzo 2021.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. MANCATA PROROGA DEL D.M. 19 OTTOBRE 2020</strong></p>
<p>Si richiama l’attenzione sull’avvenuta scadenza, lo scorso 30 aprile, del D.M. 19<br />
ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rammentando che tale<br />
termine era già stato esplicitamente indicato nella circolare 333-A/ n. 2020 dell’11<br />
febbraio 2021, nonché nella circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021, al paragrafo<br />
3.b).<br />
Nello specifico, non risultano più vigenti e, pertanto, non sono più applicabili<br />
alla Polizia di Stato le seguenti disposizioni:<br />
— art. 4, comma, che prevedeva l’obbligo di svolgimento del lavoro in modalità<br />
agile per il personale posto in quarantena o permanenza domiciliare ex art. 87,<br />
comma 7, d.l. n. 18/2020<sup class='footnote' id='fnref-27909-5'><a href='#fn-27909-5' rel='footnote'>5</a></sup> .<br />
Pertanto, nel caso in cui un dipendente venga posto in art. 87, comma 7, d.l.<br />
n. 18/2020 per quarantena o permanenza domiciliare (non per malattia), potrà<br />
a domanda svolgere attività lavorativa in smart working, secondo le<br />
disposizioni generali impartite con la già citata circolare del 13 marzo 2020<br />
— art. 4, comma 3, che prevedeva di considerare come servizio effettivamente<br />
prestato l’assenza del dipendente per accertamenti sanitari (propri o dei figli<br />
minorenni) “disposti dall’Autorità sanitaria competente per il COVID-19<sup class='footnote' id='fnref-27909-6'><a href='#fn-27909-6' rel='footnote'>6</a></sup> .</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. TEMPI DI FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO</strong></p>
<p>In ragione di numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si ritiene<br />
opportuno fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 259, comma 6,<br />
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17<br />
luglio 2020, n. 77, secondo cui “qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con<br />
l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle<br />
amministrazioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa<br />
fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle<br />
ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini<br />
previsti a ordinamento vigente”.<br />
Posticipandone il termine ultimo per la valida fruizione, la riportata disposizione<br />
normativa consente, dunque, che il congedo ordinario a qualunque titolo spettante<br />
nell’anno 2020, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n.39/2018<sup class='footnote' id='fnref-27909-7'><a href='#fn-27909-7' rel='footnote'>7</a></sup> ,<br />
possa essere fruito entro i dodici mesi successivi agli originari termini previsti,<br />
in linea con quanto già chiarito in altra occasione<sup class='footnote' id='fnref-27909-8'><a href='#fn-27909-8' rel='footnote'>8</a></sup> .</p>
<p>Ad esempio, il congedo ordinario riferito agli anni 2018, 2019 e 2020 potrà essere<br />
goduto entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021, 2022 e 2023.</p>
<p>Si precisa, però, che, come espressamente previsto dal citato comma 6,<br />
l’estensione di dodici mesi oltre i termini previsti ad ordinamento vigente è possibile solo<br />
qualora la regolare fruizione del congedo ordinario sia stata impedita da ‘indifferibili<br />
esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI SARS- COV-2</strong></p>
<p>Con riferimento alla disciplina delle giornate di malattia connesse alla<br />
somministrazione del vaccino, facendo seguito alle circolari prot. 333-A/ n. 3262 dell’8<br />
marzo 2021 e 333-A/ n. 4444 del 25 marzo 2021, al fine di assicurare la massima tutela<br />
della salute del Personale della Polizia di Stato e per favorire la più ampia adesione al<br />
programma vaccinale, si precisa che a tutti coloro che sin dall’inizio della campagna<br />
vaccinale hanno manifestato sintomatologia conseguente all’inoculazione del vaccino<br />
spetta il congedo straordinario ex art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020. Pertanto, i giorni di<br />
congedo straordinario concessi prima della circolare del 25 marzo sopraindicata possono<br />
essere convertiti d’ufficio.</p>
<p>Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a<br />
dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-1'><a href='#fnref-27909-1'>1</a>.</span> Si deve fare anche riferimento, per la parte riguardante il lavoro agile, alle successive circolari del Capo<br />
della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 4164 del 19 marzo 2020, n. 5918 del 30 aprile 2020, n. 10996 del 17 agosto 2020, n. 13708 del 16 ottobre 2020, n. 14277 del 27 ottobre 2020, n.<br />
15121 dell’11 novembre 2020, n. 2020 del 11 febbraio 2021 e n. 4395 del 25 marzo 2021.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-2'><a href='#fnref-27909-2'>2</a>.</span> Cfr. art. 2, comma 1-bis d.1. 20/2021 come convertito dalla |. n. 61/2021.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-3'><a href='#fnref-27909-3'>3</a>.</span> Cfr. art. 2, comma 2 d.l. 20/2021 come convertito dalla |. n. 61/2021.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-4'><a href='#fnref-27909-4'>4</a>.</span> Tali condizioni sono previste dalla norma per tutti i genitori.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-5'><a href='#fnref-27909-5'>5</a>.</span> La mancata proroga del citato D.M. rende non più applicabile il richiamo che ad esso faceva la circolare<br />
del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 15121 del 11 novembre 2020 e<br />
il punto 3. b) della circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-6'><a href='#fnref-27909-6'>6</a>.</span> Circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 14277 del 27 ottobre<br />
2020.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-7'><a href='#fnref-27909-7'>7</a>.</span> Come noto, l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 stabilisce che<br />
«qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo<br />
ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro ì diciotto mesi successivi.<br />
Compatibilmente con le esigenze di servizio, In caso di motivate esigenze di carattere personale, il<br />
dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza”.</p>
<p><span class='footnote' id='fn-27909-8'><a href='#fnref-27909-8'>8</a>.</span> Cfr. paragrafo 4 della circolare del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza n. 7052<br />
del 27 maggio 2020, in tema di “ferie solidali speciali”.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/V7gimZoA#BxEmfGq3ywp24Y0NdoEgVhZFdpv7vUZncOa1OWYxehQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Coronavirus. Attività istituzionali del personale della Polizia di Stato per contenimento diffusione. Comunicato Congiunto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CONNESSE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) Nella serata di ieri si è svolto un incontro tra il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato. Presente anche il Direttore Centrale di Sanità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CONNESSE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19)</h3>
<p>Nella serata di ieri si è svolto un incontro tra il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato. Presente anche il Direttore Centrale di Sanità Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani.</p>
<p>Il Capo della Polizia, con riferimento all’emergenza di sanità pubblica correlata alla diffusione nel nostro Paese del nuovo coronavirus denominato COVID-19 ed in particolare all’attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della diffusione della malattia cui pure è impegnata la Polizia di Stato, specie con riferimento alle zone circoscritte del lodigiano e a Vo&#8217; Euganeo, ha preliminarmente illustrato l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia nel complesso sistema di controllo dei citati territori che si svolge con modalità finalizzate innanzitutto a proteggere i cittadini che vi risiedono, ed ha anche sottolineato l’impegno dell’Amministrazione a tutela del personale che, anche aggregato da altre province, è impiegato nella suddetta attività.</p>
<p>Il Direttore Centrale di Sanità ha illustrato tutte le attività che sono state messe in atto immediatamente sia con la promulgazione di una serie di circolari appositamente redatte per illustrare in ogni ambito i comportamenti da tenere durante ogni attività di servizio, sia con l’attivazione di un centro di coordinamento a Piacenza di tutte le attività di controllo medico in favore del personale impiegato nelle zone focolaio e non solo. Ha inoltre aggiunto che altri interventi esclusivamente preventivi sono stati messi in atto per quanto attiene alcuni istituti di formazione ed ogni situazione è costantemente monitorata. Per ciò che riguarda i dispositivi di protezione individuale che dovranno essere usati solo ed esclusivamente quanto si opera in condizioni che lo richiedono cosi come disciplinato dalle apposite circolari, il Direttore Centrale di Sanità ha comunicato che ad oggi sono state distribuite circa 37.000 mascherine FFP3, che ne permane una ulteriore disponibilità di 17.000 e che tra il 2 ed il 9 marzo ci sarà un ulteriore approvvigionamento di altre centomila mascherine. Medesima attenzione ha riguardato i guanti in lattice monouso che sono stati già distribuiti per 500mila pezzi e ne è previsto nei prossimi giorni l’approvvigionamento di un ulteriore milione.</p>
<p>Per quanto riguarda il personale aggregato nelle zone a rischio è stato previsto che prima del rientro al Reparto sia sottoposto ad una doppia visita di controllo con test del tampone.</p>
<p>I Segretari Generali delle OO.SS., nel prendere atto della particolare attenzione e celerità negli interventi posti in essere dal Dipartimento della P.S., hanno chiesto che particolare attenzione venga rivolta al personale che risiede o presta servizio nelle zone in cui sono state sospese le attività didattiche e la chiusura degli esercizi commerciali, al fine di valutare con la necessaria sensibilità l’eventuale richiesta di concessione degli istituti (permessi e congedi) che possono consentire la necessaria assistenza ai figli, e che l&#8217;Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, si muova sotto la guida attenta della Direzione Centrale di Sanità evitando eccessi di soggettivismo. Sono stati inoltre chiesti alcuni accorgimenti inerenti la gestione dei corsi di formazione e delle attività concorsuali, che potrebbero essere sospese per 30 giorni, in modo da consentire una più snella gestione anche organizzativa.</p>
<p>Tutte le OO.SS. hanno evidenziato la necessità che le attività che vedono impiegato il personale della Polizia di Stato nella prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus vengano seguite dall’Amministrazione con la massima attenzione.</p>
<p>È stato INOLTRE sottolineato come lo spirito di abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è tale da non lasciarsi condizionare dalle campagne mediatiche, ad oggi rilevatesi più foriere a creare allarmismi che non a soddisfare il diritto-dovere di informazione che in un paese democratico non può e non deve mai venire meno, auspicando anche da parte dei professionisti dell’informazione un atteggiamento che sia diretto all’informazione senza creare contorni che possono alimentare allarmismi e persino sfociare in isterismi collettivi che potrebbero pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>In conclusione queste OO.SS. hanno chiesto al Capo della Polizia un continuo e costruttivo confronto per analizzare e risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere, ricevendo in tal senso le più ampie assicurazioni. Le scriventi Organizzazioni Sindacali continueranno a seguire attentamente ogni evoluzione nell’interesse ed a tutela di TUTTI gli appartenenti alla Polizia di Stato.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/02/DIFFUSIONE-DEL-CORONAVIRUS-INCONTRO-CON-IL-CAPO-DELLA-POLIZIA_compressed-1.pdf">Il comunicato congiunto</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/coronavirus-attivita-istituzionali-del-personale-della-polizia-contenimento-diffusione-comunicato-congiunto/">Coronavirus. Attività istituzionali del personale della Polizia di Stato per contenimento diffusione. Comunicato Congiunto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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