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	<title>coronavirus disposizioni Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>coronavirus disposizioni Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 06:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2020]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus disposizioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative. ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO L&#8217;emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di poienziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dallo stesso giorno, ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-disposizioni-applicative/">Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.</h3>
<h4>ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO</h4>
<p>L&#8217;emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di<br />
poienziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,<br />
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dallo<br />
stesso giorno, ha confermato i consustanziali caratteri di specificità propri del Comparto<br />
Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico:</p>
<ul>
<li>consolidando unaserie di importanti indicazioni già tracciate con i precedenti atti urgenti<br />
adottati nel contesto dell’epidemia in corso;</li>
<li>introducendo, inoltre, taluni peculiari istituti, sempre nell’ottica di conciliare le varie<br />
esigenze in campo, riconducibili all’irrinunciabile necessità di tutela della salute del<br />
Personale e della collettività e al mantenimento della funzionalità degli Uffici e dei<br />
Reparti, anche al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza nel suo divenire.</li>
</ul>
<p>Si tratta di misure a carattere temporaneo e straordinario, direttamente o<br />
indirettamente volte a fornire sostegno alla funzionalità della Polizia di Stato, ì cui operatori,<br />
quotidianamente chiamati allo svolgimento di funzioni fondamentali nella particolare<br />
congiuntura in atto, stanno mettendo in campo uno straordinario impegno per il Paese.</p>
<p>Pertanto, prima d’ogni profilo tecnico, giungano alle Donne e agli Uomini della<br />
Polizia di Stato le massime espressioni del mio apprezzamento e della mia riconoscenza.</p>
<p>L’escgesi generale della disposizione è stata già diffusa con circolare n.<br />
557/LEG/141.510/2020, del 18 marzo u.s.</p>
<p>Si rende ora necessario impartire disposizioni relativamente ai nuovi istituti Introdotti<br />
dal decreto-legge in oggetto, nel quadro complessivo delle indicazioni già fornite in<br />
precedenza.</p>
<p>Nel declinare i principi sottesi a tale quadro, si dà per presupposto che, in base ai<br />
generali principi di buona amministrazione, sia stata preventivamente operata e venga<br />
costantemente attualizzata la rimodulazione della distribuzione del Personale nell’ambito<br />
delle articolazioni funzionali rispettivamente dipendenti, in base al livello di priorità delle<br />
situazioni da affrontare.</p>
<p><strong>Disposizioni emergenziali in materia di congedi straordinari speciali per il Personale del</strong><br />
<strong>Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico (articolo 87, commi 6 e 7).</strong></p>
<p>I commi 6 e 7 dell’articolo 87 del decreto-legge recano interventi appositamente<br />
concepiti per il Personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei<br />
Vigili del fuoco, in considerazione degli elementi di specificità che le connotano, validi fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.</p>
<p>In particolare, il comma $ delinea una disciplina specifica per le assenze che, pur<br />
essendo connesse all’emergenza da COVID-19, non sono incluse fra le tre tipologie di<br />
assenza prese in considerazione dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020<br />
(malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con<br />
sorveglianza attiva).</p>
<p>La nuova normativa, “in considerazione del livello di esposizione al rischio di<br />
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle<br />
preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate”, delinea una figura<br />
speciale di congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”,<br />
utilizzabile “anche ai soli fini precauzionali in relazione all&#8217;esposizione a rischio”.</p>
<p>I provvedimenti da adottare per ciascun dipendente sono affidati ai “<em>responsabili di</em><br />
<em>livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza [&#8230;] secondo specifiche</em><br />
<em>disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti</em>”.</p>
<p>A tal riguardo, in vista delia migliore declinazione concreta dei fondamentali criteri<br />
sopra riportati, il nuovo istituto deve essere applicato secondo la seguente disciplina:</p>
<ul>
<li> i Medici della Polizia di Stato — in costante raccordo e anche su segnalazione deiDirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti — individuano il Personale che ritengono siaappropriato dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche a soli finiprecauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o possa subire in futuro, così come di quello che possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto regime di impiego attuale e al prospettabile impiego futuro;</li>
<li>i Medici della Polizia di Stato conseguentemente procedono, secondo le indicazioni<br />
impartite dalla Direzione centrale di sanità, agli accertamenti di competenza, rendendo il<br />
proprio parere al Dirigente in base ai criteri e ai parametri suddetti e in conformità con le<br />
previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 in materia di tutela della<br />
riservatezza nel quadro dell’emergenza epidemiologica;</li>
<li>i Dirigenti, sulla base del predetto parere, adottano il motivato provvedimento di dispensa<br />
temporanea dal servizio, individuandone la durata, entro un massimo di due settimane<br />
lavorative, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’ufficio;</li>
<li>il provvedimento è nuovamente adottabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre<br />
secondo la suddetta disciplina.</li>
</ul>
<h4>Il regime giuridico di tale figura di congedo straordinario speciale prevede che 1l<br />
periodo trascorso in tale condizione:</h4>
<ul>
<li>è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, sottintendendosi anche quelli giuridici, al servizio prestato;</li>
<li>è escluso dal computo dei 45 giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;</li>
<li>è escluso dalla corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).</li>
</ul>
<p>Tale istituto concorre, fino alla conclusione dello stato di emergenza e sempre nel<br />
rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, alla salvaguardia della<br />
salute del Personale e, per tale tramite, a garantire la disponibilità massima di risorse umane,<br />
in ragione di tutte le possibili necessità d’impiego scaturite e scaturenti dalla situazione<br />
emergenziale. Preservandosi il Personale anche su un piano meramente precauzionale, infatti,<br />
viene ampliata la possibilità di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi<br />
carenze di organico negli Uffici, Istituti e Reparti, connesse alla diffusione del contagio.</p>
<p>Ulteriore novità è data dal comma 7, in base al quale, in caso di assenze causate dalle<br />
tre tipologie di situazione connesse all’emergenza da COVID-19 — già oggi equiparate a tutti<br />
gli effetti al ricovero ospedaliero (grazie all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto n. 9:<br />
malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con<br />
sorveglianza attiva¹) — fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal<br />
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Personale della Polizia di Stato è collocato<br />
d’ufficio in una figura speciale di congedo straordinario.</p>
<p>Il <strong>regime giuridico</strong> di tale figura prevede, anche in tali casi, che i periodi trascorsi in<br />
tale condizione:</p>
<ul>
<li>costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;</li>
<li>sono esclusi dal computo dei 45 giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;</li>
<li>non danno diritto all&#8217;indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).</li>
</ul>
<h4><strong>Misure connesse all&#8217;emergenza epidemiologica in materia di congedo parentale speciale, bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e tutela della disabilità (articoli 24, 25, 26 e 39).</strong></h4>
<p>Nel complesso delle norme introdotte, si pongono all&#8217;attenzione e sì richiamano le<br />
agevolazioni previste dagli articoli 24 e 39, entrambe aventi ad oggetto le tutele in favore di<br />
soggetti portatori di handicap grave, stabilite per tutti i lavoratori, compresi gli operatori della<br />
Polizia di Stato.</p>
<hr />
<h5>¹ Per le ultime due figure, si richiamano le definizioni tracciate dall&#8217;articolo 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute<br />
dello scorso 2! febbraio 2020:</h5>
<h5 style="padding-left: 30px;">&#8211; per la quarantena con sorveglianza attiva, v. il comma 1 (*4. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie<br />
territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni<br />
quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva<br />
COFID-19),</h5>
<h5 style="padding-left: 30px;">&#8211; per la permanenza domiciliare fiduciaria can sorveglianza attiva, v. i commi 2 e 3 (“2. È fatto obbligo a tuti<br />
gli individui che, negli ultimi quattordici giorni. abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree<br />
della Cina interessate dall&#8217;epidemia, come identificate dull&#8217;Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare<br />
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria territorialmente competente. 3. Acquisita<br />
la comunicazione di cui al comma 2, l&#8217;Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all&#8217;adozione<br />
della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione<br />
ostative, di misure alternative di efficacia equivalente”).</h5>
<hr />
<p>L&#8217;articolo 24 incrementa, eccezionalmente, il numero dei permessi retribuiti previsti<br />
dall&#8217;articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di complessive ulteriori dodici giornate<br />
fruibili entro il 30 aprile 2020. Pertanto, in aggiunta ai giorni mensili già disciplinati su base<br />
ordinaria, ciascun dipendente rientrante nel caso all&#8217;attenzione può chiedere la fruizione, per ]<br />
mesi di marzo e di aprile, fino a un numero massimo di ulteriori dodici giornate, che<br />
riguardano l’intero bimestre, senza necessità di riparto tra le due mensilità riguardate.</p>
<p>Fino alla medesima data, in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni<br />
di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio<br />
nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3,<br />
della predetta legge, l’articolo 39 introduce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in<br />
modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo<br />
che anche per i predetti tale modalità dovrà essere compatibile con le caratteristiche della<br />
prestazione.</p>
<p>Sempre fino al 30 aprile 2020, si prevede (articolo 26, comma 2) che, per i<br />
lavoratori dipendenti con disabilità grave e per quelli in possesso di certificazione medico-<br />
legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da<br />
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3,<br />
comma 1, della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle<br />
competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all&#8217;articolo 19, comma<br />
1, dei decreto-legge n. 9 del 2020. Ne consegue che il Personale interessato accederà alla<br />
figura speciale di congedo straordinario di cui al ripercorso articolo 87, comma 7, del decreto-<br />
legge in esame.</p>
<p>Si richiamano, poi, le disposizioni rivolte in via esclusiva — o con modalità specifiche<br />
&#8212; al Personale della Polizia di Stato, stabilite dall’articolo 25 del decreto-legge in oggetto<br />
(che richiama diverse disposizioni del precedente articolo 23).</p>
<p>Tale disposizione prevede, da un lato, la possibilità di fruire di uno specifico<br />
congedo e, dall’altro, in via alternativa, quella di fruire di un bonus per l&#8217;acquisto di servizi dì<br />
<strong>baby sitting</strong>.</p>
<p>In particolare, come già chiarito dalla circolare n. n. 557/LEG/ 141.510/2020 del 18<br />
marzo u.s., a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi<br />
educativi per l&#8217;infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista<br />
per la prima volta dal d.P.C.M. 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore<br />
pubblico, compresi i genitori affidatari, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i<br />
figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della<br />
retribuzione giornaliera, con contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 15 giorni,<br />
continuativo è frazionato, ferma restando la facoltà del dipendente di chiedere l&#8217;applicazione del congedo, con trattamento economico più favorevole, previsto dall’articolo $, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel limite massimo di 45 giorni nei primi sei anni dì vita del bambino.</p>
<p>È espressamente prevista la possibilità di tramutare in tale forma di astensione gli<br />
eventuali giorni di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo u.s.</p>
<p>L&#8217;accesso al predetto congedo è riconosciuto, per complessivi quindici giorni, ad<br />
entrambi i genitori, con fruizione in via alternativa tra loro ed è subordinato al fatto che nel<br />
nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in<br />
caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.</p>
<p>Inoltre, il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità<br />
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992, fatta salva<br />
l’applicazione dell’articolo 24 del decreto in esame, sopra riferito.</p>
<p>In alternativa alla fruizione dello specifico congedo di cui sopra, sempre per l’anno<br />
2020, è prevista la possibilità di richiedere, presentando domanda tramite i canali telematici<br />
dell&#8217;INPS, un bons per l&#8217;acquisto di servizi di baby sitting per l’assistenza di figli di ctà<br />
inferiore ai 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro (più elevato rispetto al<br />
limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 600 euro), in virtù dell’estensione di<br />
tale misura di favore, prevista per il Personale sanitario, al Personale del comparto Sicurezza,<br />
Difesa e Soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all&#8217;emergenza epidemiologica<br />
da COVID-19.</p>
<p>Altra misura è prevista per l’ipotesi in cui i figli abbiano un’età compresa tra i 12 ed 1<br />
16 anni, nel qual caso i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi 1 genitori<br />
affidatari, per il medesimo periodo di sospensione didattica, hanno il diritto di astenersi dal<br />
lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione<br />
che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al<br />
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore<br />
non lavoratore (articolo 23, comma 6, richiamato dal citato articolo 25).</p>
<p><strong>Ulteriori disposizioni di interesse del Personale del Comparto Sicurezza-Difesa €</strong><br />
<strong>Soccorso pubblico (articoli 63, 74, 87, comma 5, e 103).</strong></p>
<p>Con riferimento al disposto dell’articolo 63, rubricato “Premio ai lavoratori<br />
dipendenti” e dell&#8217;articolo 74, rubricato “Misure per la funzionalità delle Forze di polizia,<br />
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del<br />
personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell&#8217;Interno”, seguiranno istruzioni all’esito<br />
delle interlocuzioni in corso con gli altri Dicasteri interessati.</p>
<p>Vengono in evidenza, poi, le disposizioni dettate dal comma S del già citato articolo<br />
87 in materia di procedure concorsuali per l’accesso all’intero pubblico impiego.</p>
<p>Al riguardo, consolidando decisioni già assunte anche dall’Amministrazione della<br />
Pubblica Sicurezza, la disposizione stabilisce la sospensione (che fissa in 60 giorni a<br />
decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge) di ogni fase delle procedure concorsuali.<br />
L’assolutezza di tale sospensione è mitigata da alcune parziali eccezioni:</p>
<ul>
<li>casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari<br />
ovvero in modalità telematica;</li>
<li>Le procedure perle quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.</li>
</ul>
<p>Infine, l’articolo 103 del decreto-legge prevede che per il computo dei termini di<br />
qualsiasi natura (“ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed<br />
esecutivi’) riferiti a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o<br />
iniziati in data successiva, non si tiene conto del tempo trascorso da quella data al 15 aprile<br />
2020. SI pensi, a mero titolo esemplificativo, ai procedimenti di accesso agli atti<br />
amministrativi, alle proposte di riconoscimenti premiali così come alla loro valutazione, ai<br />
ricorsi amministrativi.</p>
<p>In particolare, il comma 5 prevede espressamente che i termini dei procedimenti<br />
disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data,<br />
sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.</p>
<p>Fanno eccezione i termini per ì pagamenti di stipendi e altri emolumenti (comma 4).</p>
<p>SI stabilisce, comunque, che le amministrazioni adottino ogni misura organizzativa<br />
idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con<br />
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Per tutto il Personale, rimangono valide le eccezionali modalità di organizzazione del<br />
servizio che, sempre nella “logica dell’alternanza” finalizzata al contenimento delle<br />
presenze nell’ambito del medesimo ufficio, sono già state indicate dalle circolari n. 555-<br />
DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020 e n. 333-A/3820 del 13 marzo 2020,<br />
con riferimento all’utilizzo di ferie pregresse, congedi e meccanismi di rotazione, oggi<br />
espressamente richiamati dal decreto-legge in commento.</p>
<p>In aggiornamento di quanto indicato mediante circolare n. 333.A/3455 del 7 marzo<br />
u.s., si precisa che la separata trattazione delle assenze ivi indicate trova ora sviluppo in<br />
apposite voci del “Sistema PSPersonale”, che — in riferimento a tali assenze, come anche alle<br />
prestazioni lavorative rese in modalità di “lavoro agile” — gli Uffici, gli Istituti e i Reparti<br />
sono tenuti a utilizzare per la compilazione dell’ordine di servizio e della programmazione<br />
settimanale.</p>
<p>Come già in precedenza disposto, si sottolinea ancora la necessità che tutto il<br />
Personale, a prescindere dalla modalità di espletamento del servizio, dovrà, comunque,<br />
essere istruito sulle prescrizioni volte a contenere la diffusione del contagio, con<br />
particolare riguardo alle misure di salvaguardia della salute pubblica e della propria,<br />
sui canali di assistenza garantita dalla Direzione Centrale di Sanità — alle cui circolari si<br />
fa pieno e integrale richiamo — e, infine, sulle conseguenze penalì e disciplinari di<br />
eventuali violazioni.</p>
<p>Resta inteso che la presente circolare trova immediata applicazione anche se pervenuta<br />
alle SS.LL. successivamente al perfezionamento della programmazione settimanale.</p>
<p>Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a darc<br />
puntuale applicazione e completa diffusione tra il Personale dipendente alla presente<br />
circolare.</p>
<p><a href="https://mega.nz/#!lmxEyAjI!tDfrdpoIkDKa_tST2-DKsXgdyh85ZGMnN1NLSJQlEw0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-disposizioni-applicative/">Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-disposizioni-applicative/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-misure-urgenti-protezione-dei-lavoratori-aventi-carattere-temporaneo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 13:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus circolari]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus disposizioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo. Lo sviluppo del fenomeno epidemico da COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di disposizioni volte a garantire adeguate misure di tutela anche in favore dei lavoratori impegnati in attività di polizia o, comunque, a contatto con l’utenza. In particolare si richiamano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-misure-urgenti-protezione-dei-lavoratori-aventi-carattere-temporaneo/">Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.</h3>
<p>Lo sviluppo del fenomeno epidemico da COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di<br />
disposizioni volte a garantire adeguate misure di tutela anche in favore dei lavoratori impegnati in<br />
attività di polizia o, comunque, a contatto con l’utenza.</p>
<p>In particolare si richiamano le circolari della Direzione centrale di sanità e della Segreteria<br />
del Dipartimento con le quali sono state impartite speciali disposizioni concernenti le misure per la<br />
prevenzione, il contenimento e la gestione del fenomeno in parola.</p>
<p>Inoltre, in materia sono stati emanati il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,1 decreti del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri datati 23 è 25 febbraio 2020, nonché la direttiva del Ministro<br />
per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio u.s., pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1,<br />
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che reca indirizzi operativi precauzionali<br />
che le pubbliche amministrazioni devono adottare?.</p>
<p>La direttiva non riguarda, per espressa previsione del punto 2, “i servizi per le emergenze e<br />
i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica in atto” e<br />
ribadisce la necessità che venga assicurata la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare<br />
svolgimento di tutte le attività istituzionali.</p>
<p>Il peculiare stato giuridico che caratterizza le donne e gli uomini della Polizia di Stato è<br />
connotato da quella particolare “specificità” sancita dalla legge” ed è ulteriormente rafforzato dal<br />
contributo al Servizio nazionale della protezione civile*. In tale ambito, l’attuale contingenza<br />
sanitaria impone la salvaguardia della sicurezza dei cittadini mediante il pieno assolvimento dei<br />
compiti straordinari finalizzati alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, che si<br />
aggiungono agli ordinari e irrinunciabili compiti di istituto,</p>
<p>Nel momento, quale quello attuale, in cui la Polizia di Stato dispiega al massimo grado la<br />
sua missione a servizio del Paese, le SS.LL. vorranno esprimere, con assoluto rilievo, la concreta<br />
vicinanza dell’ Amministrazione a tutti gli operatori adottando misure a carattere temporaneo e<br />
straordinario volte a dispiegare la più ampia protezione in favore dei lavoratori.</p>
<p>In tale ambito si forniscono le seguenti indicazioni relative agli aspetti presi in esame dal<br />
Ministro per la pubblica amministrazione con la richiamata direttiva n. 1/2020:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a)</strong> <strong>modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa (di cui al punto 3 — 1° periodo)</strong><br />
La direttiva prevede che le amministrazioni, nell&#8217;esercizio dei poteri datoriali, devono<br />
privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo<br />
quei lavoratori che sono suscettibili di particolare tutela, tra cui, ad esempio, i portatori<br />
di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono<br />
di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori su cui<br />
grava l’assistenza dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi di asilo nido e<br />
della scuola dell&#8217;infanzia.<br />
Al riguardo, benché si tratti di materia ordinariamente regolata dall’accordo nazionale<br />
quadro, si ravvisa l&#8217;opportunità che le SS.LL., informando le 00.SS., adottino ogni utile iniziativa finalizzata a favorire l&#8217;articolazione flessibile degli orari di lavoro in caso<br />
di servizi non continuativi, secondo quanto previsto dall’A.N.Q. del 31 luglio 2009,<br />
nonché consentendo, ove possibile, specifiche turnazioni.<br />
Dovrà comunque essere garantita la funzionalità degli uffici per la durata dell’orario di<br />
servizio.<br />
Le SS.LL. vorranno valutare l&#8217;opportunità di facilitare particolari turnazioni per i servizi<br />
continuativi, comunque compatibili con PA.NQ..<br />
<strong>b) lavoro agile (punto 3 &#8211; cpv)</strong>:<br />
La direttiva amplia la possibilità del ricorso allo smart working che consente lo<br />
svolgimento dell’attività lavorativa presso il domicilio del lavoratore o comunque in un<br />
luogo esterno al posto di lavoro.<br />
Come noto la relativa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non trova<br />
applicazione nei confronti del personale appartenente alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato,<br />
<strong>c) obblighi informativi dei lavoratori (punto 4)</strong><br />
Viene prescritto nella direttiva che i lavoratori, qualora provengano da una delle “aree”<br />
di cui all’articolo 1, comma I, del d. 1. 6/2020° o che abbiano avuto contatti con persone<br />
provenienti dalle predette aree, hanno l’obbligo di comunicare tale notizia<br />
all’amministrazione, per la conseguente informativa all’autorità sanitaria competente ai<br />
sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. |<br />
A tal proposito si fa rinvio alle specifiche diposizioni della Direzione centrale di sanità,<br />
di volta în volta aggiornate.<br />
<strong>d) eventi aggregativi, attività di formazione e spazi comuni (punto 5)</strong><br />
Secondo la direttiva, deve essere favorito l’impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative o in forma di riunione.<br />
In caso di compresenza fisica, debbono essere assicurati adeguati spazi che consentano<br />
le precauzionali misure di distanziamento.<br />
In caso di utilizzo di mensa o di spazi comuni, sono opportune misure cautelative, quali la turnazione, tali da garantire l&#8217;adeguato distanziamento.<br />
A tal proposito, le SS.LL., al fine di ridurre il rischio di contagio, devono privilegiare<br />
l’impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative o riunioni e,<br />
nel caso di inevitabile compresenza fisica, le attività dovranno essere svolte in luoghi<br />
che assicurino l’attuazione delle precauzionali misure di distanziamento.<br />
Inoltre, al pari della precedente lettera a), Appare opportuno che le SS.LL. diano<br />
attuazione alla prescrizione assicurando la massima flessibilità dell’orario di lavoro tale<br />
da consentire ai lavoratori la fruizione degli spazi di mensa o degli spazi comuni nel più<br />
ampio arco temporale possibile, così da poter diluire l&#8217;affluenza e ridurre l’affollamento.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong> e) missioni (punto 6) </strong><br />
in ordine alla prescritta limitazione del ricorso all&#8217;istituto dell’invio in missione<br />
nazionale o all’estero ai soli casi indispensabili o indifferibili, occorre tenere comunque<br />
conto delle indicazioni ostative del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione<br />
internazionale di intesa con il Ministero della salute. Pertanto, le SS.LL. vorranno<br />
adottare ogni utile precauzione al riguardo, sviluppando la massima sinergia con il<br />
competente ufficio sanitario.<br />
<strong>f) procedure concorsuali (punto 7)</strong><br />
Sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è stato comunicato che, in considerazione<br />
dell&#8217;attuale situazione sanitaria internazionale, le attività concorsuali della Polizia di<br />
Stato che comportano la movimentazione sul territorio nazionale di candidati sono state<br />
momentaneamente sospese sino al 15 marzo 2020 per evitare un’elevata concentrazione<br />
degli stessi presso le sedi deputate allo svolgimento delle prove.<br />
I candidati interessati sono Stati Invitati a visionare frequentemente il sito istituzionale<br />
per gli ulteriori aggiornamenti.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>g) ulteriori misure di prevenzione e informazione in relazione agli uffici aperti al pubblico (punto 8)</strong><br />
La direttiva segnala la necessità di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza,<br />
secondo le indicazioni fomite dall’Istituto superiore di sanità. Viene altresì<br />
raccomandato di esporre le informazioni dì prevenzione, di evitare il sovraffollamento<br />
mediante scaglionamento degli accessi dell’utenza, di curare la frequente areazione<br />
degli ambienti, di far effettuare un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici,<br />
nonché di mettere a disposizione strumenti di facile utilizzo per l’igiene e ia pulizia<br />
della cute, di mascherine, guanti ecc..<br />
Oltre alle prescrizioni di carattere meramente organizzativo (scaglionamento, areazione<br />
ecc.), le SS.LL. vorranno adottare ogni possibile intervento sui diretti committenti<br />
(centrali o periferici) per l’implementazione delle operazioni di pulizia, di sanificazione,<br />
di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali ecc., che necessitano di<br />
Specifiche integrazioni contrattuali (appalti per la fornitura di beni O servizi), ove<br />
occorra sensibilizzando la Direzione centrale per i servizi tecnico-logisitici e la gestione<br />
patrimoniale, la Direzione centrale dei servizi di ragioneria per l&#8217;immediata adozione<br />
degli incombenti necessari.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>h) altre misure (punto 9)</strong><br />
Le SS.LL. vorranno favorire la più celere diffusione tra i dipendenti, preferibilmente<br />
con strumenti telematici e di comunicazione interna, di ogni utile informazione<br />
disponibile sui siti istituzionali del Ministero della sanità e dell’Istituto Superiore di<br />
Sanità, nonché quelle veicolate dai sanitari della Polizia di Stato, anche circa le modalità<br />
da Seguire per segnalare l’eventuale insorgenza dei sintomi indicativi del possibile contagio.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>i) monitoraggio (punto 10) </strong><br />
Per assolvere all&#8217;obbligo di tempestiva comunicazione delle misure adottate in<br />
attuazione della direttiva, le SS.LL. vorranno fornire informazione dell’adozione di<br />
misure concernenti quanto descritto nei punti precedenti.<br />
Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate alla Direzione centrale per gli affari<br />
generali e per le politiche del personale della Polizia di Stato, a mezzo posta elettronica<br />
certificata all&#8217;indirizzo dips.333a.affarigeneraliegiuridici@pecps.interno.it</p>
<p>Per le ulteriori prescrizioni normative, si fa riserva di tenere informati con successive comunicazioni.</p>
<p>Ciò premesso, quel che più preme raccomandare alle SS.LL. è la costante attenzione,<br />
particolarmente profonda e sollecita, da riservare a tutto il personale, Donne e Uomini che<br />
costituiscono la prima e più preziosa risorsa della Polizia di Stato, indispensabile per poter<br />
corrispondere alla fiducia e alle aspettative che il Paese nella Stessa sa di poter riporre.</p>
<p><strong>Nell’impossibilità di declinare ogni concreta situazione che può riguardare, nelle diverse realtà territoriali e di impiego, la vita personale e familiare di tutti i nostri Colleghi,  faccio pieno affidamento sulla particolare sensibilità con la quale le SS.LL. sj prenderanno cura delle esigenze rappresentate, facendo ricorso ad ogni istituto previsto per sollevare quanfo più possibile da disagi che, inevitabilmente, si_rifletterebbero sulla serenità e concentrazione, oggi più che mai necessari per onorare al meglio i compiti istituzionali affidati alla Polizia di Stato.</strong></p>
<p>In tale attività, Quanto mai prezioso si rivelerà il costruttivo rapporto con le Organizzazioni Sindacali, le quali, anche in questo delicato momento, hanno garantito un meritorio senso di responsabilità, tradottosi fattivamente in iniziative volte a canalizzare le informazioni relative alle problematiche più avvertite, così come a veicolare, nei confronti dei loro Iscritti, messaggi assolutamente coerenti con quelli dell’Amministrazione, nel comune afflato di riservare Sempre la massima cura a tutto il Personale.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/03/POLMONITE-DA-NUOVO-CORONAVIRUS-MISURE-URGENTI-DI-PROTEZIONE-DEI-LAVORATORI-AVENTI-CARATTERE-TEMPORANEO-compresso.pdf">La circolare</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/polmonite-coronavirus-covid-19-misure-urgenti-protezione-dei-lavoratori-aventi-carattere-temporaneo/">Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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