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	<title>cornavirus Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>cornavirus Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Emergenza epidemologica da COVID-19. Proroga validità permessi provvisori di guida. &#8211; SEGUITO &#8211;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2020]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19, Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale — Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. SEGUITO. A seguito di numerosi quesiti che sono pervenuti in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19, Proroga delle validità dei<br />
permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione<br />
medica locale — Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione<br />
sull’idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del<br />
Codice della Strada. SEGUITO.</h3>
<p>A seguito di numerosi quesiti che sono pervenuti in merito alle questioni affrontate con<br />
la circolare n. 300/A/2788/20/115/28 del 9 aprile 2020, avente pari oggetto, si ritiene<br />
opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni in merito alla validità della patente di<br />
guida di coloro che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, commi<br />
8e9,e 187, comma 6, CDS.<br />
Ferma restando l’inapplicabilità della proroga dei permessi provvisori di guida rilasciati<br />
ai sensi dell&#8217;art. 59 della legge n. 120/2010, preclusa dal comma 2 del medesimo art. 59,<br />
la ternatica deve essere affrontata in applicazione dei criteri generali, coordinati con le<br />
disposizioni speciali dettate per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, nei limiti in cui<br />
risultino applicabili.<br />
Come indicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di questo Dicastero in<br />
pareri resi ad alcune Prefetture, il soggetto che deve sottoporsi a visita di revisione, a<br />
seguito di accertamento dello stato di cbbrezza di cui all&#8217;art. 186, comma 2, lett. a) e b).<br />
CdS, può ritornare in possesso della patente, pur non avendo potuto sostenere la visita<br />
in ragione della temporanea inattività delle commissioni mediche locali, esclusivamente<br />
| ove abbia maturato, in base alle regole generali, il diritto alla restituzione della patente<br />
medesima, ancorché sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito della visita medica.<br />
Trattandosi di casistica variegata in ragione della natura dell&#8217;illecito commesso<br />
(amministrativa o penale), dovrà essere valutato caso per caso se l’interessato abbia<br />
| maturato il diritto alla restituzione della patente al termine del periodo di sospensione<br />
scontato e se il medesimo possa essere rimesso in termini ai fini della successiva<br />
sottoposizione alla visita di revisione ex art. 186. comma 8, CdS.</p>
<p>In tal caso, trova applicazione l’art. 103 del DL n. 18/2020, convertito con<br />
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso tutti i termini<br />
procedimentali dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.<br />
. Analogamente, il soggetto al quale sia stata restituita la patente per un periodo di tempo<br />
limitato a seguito dell’esito positivo di una o più visite, che non possa sottoporsi alla<br />
visita successiva in ragione dell’inattività delle commissioni mediche locali, può<br />
beneficiare della sospensione di cui all&#8217;art. 103 citato.<br />
Tale criterio non può trovare, invece, applicazione in caso di accertamento dell&#8217;illecito<br />
di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) (ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,<br />
giusta quanto previsto dal comma 9 del predetto articolo) o dell’illecito di cui all’art.<br />
187 CdS (in base alla previsione del comma $), ipotesi per le quali è prevista la<br />
sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito della visita medica: la mancata<br />
effettuazione di quest’ultima, ancorché per cause non imputabili all’interessato, non può<br />
comportare la restituzione del titolo abilitativo all&#8217;interessato.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/05/Emerg.-epidem.-da-covid-19.-Proroga-validità-perm.-provv.-di-guida-per-effett.-visite-Comm.-medica-locale-Inappl.-a-coloro-sottoposti-a-revis.-idoneità-psicofisica.....pdf">La circolare</a></p>
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